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Archivio storico dell'arte — 3.1890

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Fasc. I
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Miscelannea
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https://doi.org/10.11588/diglit.18089#0094
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H2

MISCELLANEA

guenti, già proposti dalla Società centrale degli archi-
tetti francesi e dalla Società degli amici dei monumenti
parigini :

a) Le facciate delle case saranno tenute in buono
stato dì proprietà;

b) La verifica di quest'opera sarà fatta ogni dieci
anni dall'autorità municipale.

IX. Che sia impedita la raschiatura periodica, ch'è
in uso, delle statue di marmo o di pietra.

X. Che i giovani degli stabilimenti civili e religiosi
siano iniziati più largamente che sia possibile alla co-
noscenza delle bello opere d'arte del loro paese, sia per
mezzo di corsi speciali, sia per mezzo di visite ai musei
ed ai monumenti, sia per mezzo di manuali che le So-
cietà degli studiosi sono invitate a redigere a questo
scopo, sia infine per mezzo di riproduzioni d' oggetti
d'arte propri a formare il gusto, indicando i differenti
stili e le epoche artistiche delle opere rappresentate, l

XI. Che sia pubblicata una raccolta internazionale
consacrata alle opere d'arte d'ogni paese: e tale sarà
appunto il programma del l'Ami des monuments a cui
saranno rivolte cure speciali in questo senso:

XII. a) Che si formi una collezione d' antichi di-
segni d'architettura;

b) Che si designi qualche persona, la quale, sotto
la protezione del Capo dolio Stato, sia incaricata da
lui della missione di ricercare nelle collezioni partico-
lari e principali gli antichi disegni d'architettura per
farli fotografare;

c) Che si proceda ad uno scambio delle fotografie
di questi disegni e di quelli del'e collezioni pubbliche,
affino di poter conoscere gli autori dei disegni stessi
e di apparecchiare una pubblicazione internazionale;

d) Che si pubblichino i più importanti di questi
disegni, sia rispetto ai monumenti ed i maestri, sia ri-
spetto all' interesse ch'essi offrono per la storia e per
1' arte.

XIII. Che siano indetti concorsi di restauro alle
pitture, e che i restauratori dei quali sarà stata rico-
nosciuta la capacità, ricevano un diploma che la con-
stati.

XIV. Che le antiche pitture preziose per la storia
dell'arte, di cui molte sono minacciate di distruzione,
siano l'oggetto di opero di consolidazione ; 2 che esse

1 In Italia non sarebbe ancora possibile di mandare in atto
questo voto, mancando nelle Università l'insegnamento che pre-
pari gli uomini i quali possano infondere nelle menti giovanili
l'amore e la conoscenza dei monumenti artistici di ciascuna età.
Il voto che tali corsi speciali siano, come in altri Stati europei,
stabiliti anche nelle Università italiane, fu espresso nel Congresso
storico tenutosi nel settembre dell'anno scorso a Firenze; e sa-
rebbe opera utile che il Ministero dell'Istruzione Pubblica vi pen-
sasse sul serio.

2 Per ciò che riguarda le riparazioni ai dipinti in fresco ed
in tavola o tela, la Direzione generale delle Belle Arti in Italia
ha sempre tenuto, fin da quando s'è costituita, un'indirizzo, che,
siccome abbiamo detto in principio, può esser proposto ad
esempio.

Essa adopera nelle riparazioni soltanto quelle persone che

siano anche riprodotto por formare una collezione ana-
loga a quelle che esistono dei monumenti d'architettura.

XV. Che non siano aggiudicati i lavori di restauro
ai monumenti d'architettura se non che a quegli in-
traprenditori designati dall'architetto ed invitati da lui
a sottoporsi a quelle norme che saranno state preferite
dalla Commissione speciale preposta alla vigilanza dei
lavori. Le perizie su serie di prezzi saranno preferite
a quelle à forfait.

XVI. Che l'insegnamento del disegno sia diretto
in maniera da sviluppare il gusto e da apparecchiare
all' intelligenza dei monumenti d'arte e dei lor meriti,
specialmente fondandolo sullo studio e l'imitazione di
fedeli riproduzioni, per mezzo della fotografia, dell' in-
cisione e dei calchi dei capilavori della pittura e della
scultura.

XVII. Che la riparazione dei monumenti si limiti
in avvenire a ciò che è necessario per consolidarli ed
a ciò che comportano assolutamente gli usi ai quali
possono ancora servire, e che i riparatori si astengano
quasi interamente dal rifare le sculture e le pitture. '

XVIII. Che la legislatura relativa all' esportazione
delle opere d'arte antiche nei differenti paesi sia sot-
tomessa ad una revisione che permetta di conciliare
gli interessi generali della scienza cogli interessi na-
zionali o locali.

XIX. Che il Congresso comunichi, sia direttamente
al Governo della Repubblica, sia col mezzo dei diversi
delegati ai Governi stranieri, lo decisioni capitali ed i
voti del Congresso stesso, affine di uniformare più che
sia possibile le differenti legislazioni intorno alla pro-
tezione dei monumenti storici e delle opere d'arte.

sono state ormai riconosciute capaci di fermare nel miglior modo
gli intonachi, o le mestiche, o il colore, che minacciassero di
cadere; di levare gli intonachi e di sminuirli, laddove il salso
dei muri danneggiasse continuamente gli affreschi; di usare i me-
todi più semplici di pulitura per far ritornare in vita le tinte
originali, senza aggiungervi nuovo colore, come pur troppo si
era soliti un tempo, senza porre nelle parti mancanti l'opera
loro che possa confondersi con quella degli antichi maestri, ma
soltanto dando su quelle parti una tinta neutra intonata, perchè
i vuoti di colore non offendano la vista dei riguardanti. Prima
di incominciare il lavoro, ogni riparatore insieme con un Ispet-
tore dei monumenti o con persone scelte tra i membri delle
Commissioni conservatrici, deve stendere un' accurata perizia
delle opere necessarie, la quale deve essere approvata dalla
Direzione generale delle Belle Arti, in cui siedono persone com-
petentissime. L' Ispettore o le altre persone indicate devono
invigilare i lavori e stenderne in fine il collaudo.

Le riparazioni eseguite in tal modo agli affreschi nel Campo
Santo di Pisa, in san Francesco d'Ass'si, nella Cappella di
Giotto e irf quella del Mantegna a Padova, per non citarne
altre, sono veramente degne d'encomio.

1 11 provvedimento deve esser più radicale. Il ripatore ilei
dipinti e delle sculture deve aver l'abnegazione di non aggiun-
ger niente di suo a quel qualunque avanzo che resti di originale;
perciò non quasi interamente, ma interamente deve astenersi,
ed in ogni caso, dai rifacimenti. I.o scjpo delle riparazioni de-
v'essere di conservare ci j che rimane d'un opera antica, non di
rifarne le parti ormai irremissibilmente perdute.
 
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