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Archivio storico dell'arte — 4.1891

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Fasc. VI
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Boni, Giacomo: Il Catasto dei monumenti in Italia
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https://doi.org/10.11588/diglit.18090#0449

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IL CATASTO DEI MONUMENTI IN ITALIA

vanti che il senatore Pasquale Yillari diventasse mi-
nistro dell' istruzione pubblica, non erano stabiliti i criteri
secondo i quali doveva compiersi la dichiarazione di
monumentalità; perciò avevamo:

edifici dichiarati monumentali dal Ministero, sul
parere della Commissione permanente di belle arti ;

edifici dichiarati monumentali in seguito ad un voto
del Parlamento;

edifici dichiarati monumentali per motu proprio, o
su proposta di un ministro, con decreto reale ;

edifici infine dichiarati per lo più monumentali in
seguito a semplici informazioni fornite da Commissioni
provinciali, da delegati, da ispettori, o in seguito a stralcio
delle liste compilate dalla primitiva Giunta di belle arti.

Ne era venuta la conseguenza che l'elenco ufficiale del 1879, limitato ai soli monumenti
medievali o del risorgimento, comprendeva fra i monumenti nazionali la « residenza municipale »
di Rieti, casa di nessun valore storico ed artistico, e vi si cercava invano perfino il nome della
provincia di Peggio Calabria e quello dei mausolei, dei castelli, delle cattedrali, dei monasteri
normanni e svevi della Basilicata, leggendosi, sotto la rubrica di Potenza: « nessun monumento
medievale che meriti di essere ricordato ».

Basta d'altronde gettare uno sguardo sulla statistica grafica dei cosidetti monumenti nazio-
nali, per accorgersi della insufficienza di quell'elenco e della disparità di trattamento che ne
derivava.

Anche se promulgata nella forma più solenne, la dichiarazione di monumentalità non avrebbe
però avuto valore positivo che qualora una persona o più persone competenti avessero constatato
che l'edificio monumentale e il suo asserito valore storico ed artistico effettivamente sussistevano.

La competenza assoluta non esiste, ma la competenza relativa, per quanto fluttuante, di un
comitato di specialisti sarà sempre la migliore di cui sia dato valersi. Perciò rispettabilissima è
la competenza delle Commissioni consultive di archeologia e di belle arti e lo diventerà sempre
più, completate che siano in modo da poter giudicare dell'importanza dei monumenti sotto i mol-
teplici suoi aspetti.

Viceversa, il voto di un'assemblea legislativa, per quanto unanime, non potrà mai servir di
guida nel giudicare l'importanza storica o artistica, di un edificio. Tutt'al più ricorderà il sen-
timento della nazione in determinati momenti e circostanze. Gli edifici o opere d'arte dichiarati
 
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