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Archivio storico dell'arte — 4.1891

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Fasc. VI
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Boni, Giacomo: Il Catasto dei monumenti in Italia
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https://doi.org/10.11588/diglit.18090#0450

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418

GIACOMO BONI

monumentali, in seguito a voto del Parlamento, sono d'altronde moderne e considerate impor- *
tanti non di per se stesse, ma per l'idea che personificano; di queste potrebbe farsi una categoria
a parte, sottointendendo per « monumenti nazionali »: monumenti patriottici.

Gli edifici monumentali, o parti di antichi edifici aventi valore storico-artistico, non vanno
invece denominate « monumenti nazionali », per più ragioni, sopratutto per non accrescere il
danno già recato a talun3 di esse elencandole in tal guisa senza avvertire sino dal principio che
effetto della iscrizione o dichiarazione avvenuta non era quello di esonerare i proprietari o utenti
dall'obbligo di conservarle.

Esse andavano invece catalogate in un vero elenco, che fosse la base fondamentale pel
trattamento di. tutte le questioni tecniche ed amministrative riferentisi ai monumenti elencati ;
ma per compilarlo importava anzitutto di fissare i criteri secondo i quali un edifìcio doveva
essere dichiarato monumentale e stabilire il modo col quale dovevasi fare l'iscrizione nell'elenco
e di quali notizie andasse accompagnata.

Di conseguenza ne derivava non potersi giudicare a priori l'importanza relativa dei monu-
menti elencati, nò ripartire questi in gruppi secondo che si giudicassero avere importanza regionale,
o provinciale soltanto, o comunale soltanto, o locale soltanto, ma ogni cura dover essere rivolta
all'intento che nessun monumento importante rimanesse escluso dall'elenco, evitando così il pe-
ricolo che, mentre in alcune provincie si trovassero elencati tra i monumenti edifìci di nessun
valore, rimanessero in altre provincie trascurate intere categorie di monumenti di somma
importanza, valendo meglio di inscrivere nell'elenco un edificio che meriterebbe di esserne escluso,
piuttosto di lasciare escluso un edificio che meriterebbe di esservi compreso.

Non pochi monumenti, per essere inscritti nel vecchio elenco, quantunque imperfetto, resta-
rono salvaguardati da manomissioni, e dalla stessa demolizione ; una difesa maggiore l'avranno
anche contro la trascurata conservazione, quando saranno fatti rispettare gli obblighi e saranno
esercitati i diritti rivendicati dal ministro Yillari nelle recenti circolari con cui va analizzando
ed inculcando i principi giuridici ed amministrativi applicabili alla conservazione dei monumenti,
e quando questi saranno semplicemente elencati come manufatti o come edifìci, la cui integrità,
la cui autenticità e il cui aspetto pittoresco sono tutelati dallo Stato.

Nell'adunanza del 2 novembre 1890, la Commissione permanente di belle arti approvava la
proposta degli architetti Beltrami e Sacconi, che le domande di dichiarazione di monumentalità
fossero d'ora innanzi corredate dei seguenti documenti :

1° Notizie storiche ed artistiche dell'edilizio pel quale si chiede la dichiarazione di monu-
mentalità ;

2(> Notizie sulle condizioni statiche di esso;

3° Notizie sulla proprietà e sull'uso a cui è rivolto;

4° Disegni e fotografìe;

O o 7

5° Inventario degli oggetti d'arte che vi si contengono;

0° Notizie sugli impegni che colla dichiarazione verrebbe ad assumere il Governo.

Tutte queste notizie e illustrazioni, giudicate necessarie per determinare l'importanza assoluta
di un monumento, dovevano essere poi succintamente unite all'elenco, e ad esso rimanere collegate
con opportuni riferimenti coi registri di catasto e contabilità, con le statistiche topografiche, col-
l'archivio dei disegni e delle fotografie, col museo dei calchi, colla biblioteca storico-artistica o
coli'illustrazione fattane dalla R. Calcografìa, riordinate che fossero, cogli schedari, ecc.

Le notizie sulla proprietà e quelle sugli impegni avevano per scopo di specificare a chi spet-
tasse la manutenzione ordinaria, a chi \ó riparazioni straordinarie di ciascun edificio monumentale
e di poter assegnare le dotazioni annuali. Altre notizie indispensabili per la compilazione del-
l'elenco erano quelle intorno ai materiali predominanti in ciascun edificio monumentale, alla
ubicazione, all'area occupata, alle alterazioni subite e finalmente alla custodia, cioè alla vigilanza
della integrità.

Certo che, votandosi una legge per la tutela del patrimonio storico-artistico nazionale,
potrebbero mutare alquanto le responsabilità oggi assegnate, benché in forma incerta ed arbi-
 
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