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Archivio storico dell'arte — 5.1892

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Fasc. VI
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Cronaca artistica contemporanea
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https://doi.org/10.11588/diglit.18091#0497

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CRONACA ARTISTICA CONTEMPORANEA

d'arte, andranno a profitto di coloro che vende-
ranno allo Stato.

Questo disegno di legge comprende poche di-
sposizioni relative ai monumenti, ai quali è gran
parte di guarentigia la loro inamovibilità. Pre-
scrive sene faccia il catalogo, per conoscere (inali
e quanti essi siano, e per limitare l'obbligo della
conservazione a quelli soltanto che vi si siano
iscritti. Mancando il catalogo che enumeri i veri
monumenti, non è raro il caso che a un proprie-
tario si facciano divieti o s'impongano vincoli
senza ch'egli sappia neppure di possedere un mo-
numento; e ciò non è giusto.

Quanto agli oggetti, il punto di partenza è la
distinzione fra gli Enti morali legalmente ricono-
sciuti e i privati. Non credo vi sia alcuno il quale
pensi che identiche disposizioni possano applicarsi
a questi ed a quelli, e che non sia lecito, anzi
doveroso, porre certi vincoli alla proprietà arti-
stica degli Enti morali, il quali hanno dallo Stato
la personalità giuridica, uno scopo sociale ed una
causa di esistenza perpetua o almeno indefinita.
Questo disegno di legge toglie, per gli Enti mo-
rali, l'assoluto divieto di vendere, e soltanto cir-
coscrive l'alienazione degli oggetti in quella cer-
chia medesima che per le collezioni gravate da
servitù pubblica stabili la legge dell'8 luglio 1883.
E impone l'intervento del Governo sia quando si
voglia rimuovere da] posto originario oggetti im-
mobili per destinazione, perchè la remo/ione è,
quasi sempre, il primo passo alla vendita clande-
stina; sia nel caso di restauri, perchè, specialmente
nelle chiese, i dipinti sono esposti a irreparabili
danni, cagionati dalla ignoranza o dalla negligenza.

Vi ha bensì una categoria di Enti morali ri-
conosciuti, ospedali, orfanotrofi ed ospizi ili men-
dicità, che questo disegno di legge parifica ai
privati, per quanto concerne gli oggetti d'arte.

11 diritto collettivo dei poveri sulla proprietà
destinata a lenire le loro sventure non può essere
inferiore a quello individuale dei privati. E crudele
pretendere che un ospedale lasci morire i malati
sulla strada o in tuguri perchè non ha mezzi suf-
ficienti ad aggiungere letti, mentre è ricco d'opere
d'arte. Accertato il bisogno e l'impossibilità di
provvedere altrimenti, il (loverno deve comprare
o permettere che altri compri.

Circa gli oggetti di proprietà privata, si eccet-
tuano dalla libera disponibilità solo quei pochi che
hanno sommo interesso storico e artistico, dei quali
si deve prendere iscrizione in un pubblico catalogo.

È questo un diritto di difesa che non può ne-
garsi allo Stato. Quando capolavori d'arte emi-
grano, la coscienza nazionale si turba come per
offesa fatta ad alti interessi morali. Lo stesso ine-
sorabile diritto di conquista rispetta i capolavori
artistici. Se vi sono cittadini immemori dell'onore
nazionale, lo Stato deve guarentirsi contro i loro
deplorevoli oblii o le loro tristi avidità.

Fuori di questa piccola cerchia, il diritto di
proprietà privata liberamente si svolge. Se vi sono
cose degne di essere trattenute in Italia, si acqui-
stino; il rimanente vada pur via. Non ne proverrà
danno alla scienza, alla storia, all'arte, le quali è
assurdo credere progrediscano in ragione del mag-
gior numero di oggetti che rimangono in un paese.
La Germania ha monumenti in numero molto mi-
nore dei nostri, e nondimeno l'archeologia, la cri-
tica storica e artistica vi sono coltivate con grande
onore e profitto. Preme invece che lo studio del-
l'antico ecciti lo spirito a nuove creazioni geniali,
e che i monumenti siano guardati con investiga-
zione volonterosa, non con ammirazione infeconda.

Ma affinchè lo Stato sia in grado di comprare,
occorre fornirgliene i mezzi sufficienti. Da ciò le
disposizioni relative ai proventi destinati agli ac-
quisti. A questo scopo serve anche la tassa di
esportazione, e non ad impedire che esca^quanto
lo Stato riconosce di libera disponibilità. E fu
proposta in misura che non sia incentivo al con-
trabbando.

Tali sono le linee generali del disegno di legge
che raccomando ai vostri suffragi. Non è questa
una legge draconiana.; si fonda anzi su principi
di equità, e, abbandonando ingiustificabili divieti,
scioglie la manomorta artistica. Allo Stato spetta
impedire soltanto quello che è realmente contrario
all'utilità pubblica; ceppi e pastoie sono fragili,
e non trattengono il fatale andare delle cose
umane. La proprietà delle opere d'arte antica non
è simile a quella di un sacco di gl'ano o di altra
merce riproducibile all'infinito. Non bisogna però
esagerare. Il summum jus, summit injuria, fu più
volte riconosciuto vero a proposito di qualche vec-
chio editto tuttavia in vigore.

Non giova illudersi; nò da questa nè da altre
proposte di legge si otterranno tutti gli effetti de-
siderabili. Impulso di iniziativi; individuali, pro-
gredita educazione pubblica, più vivace e generale
sentimento di affetto all'arte e a tutte le manife-
stazioni dell'ideale, maggiore operosità e compe-
tenza in coloro che prendono cura dei monumenti,
 
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