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Archivio storico dell'arte — 5.1892

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Fasc. VI
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Cronaca artistica contemporanea
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https://doi.org/10.11588/diglit.18091#0499
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CRONACA ARTISTICA CONTEMPORANEA

449

Su tali reclami decide inappellabilmente una
Commissione composta di sette membri : quattro
eletti dalla Giunta di belle arti e tre da quella
di archeologia.

Dopo le decisioni della Commissione, questi ca-
taloghi sono definitivi rispetto di proprietari; però
il Governo, in successive revisioni, può farvi le
aggiunte o modifica/ioni necessarie, salvo ai pro-
prietari il diritto di proporre reclamo per le nuove
iscrizioni o per le eseguite cancellazioni.

Art. 9. È istituita una tassa del 10 per cento
per le esportazioni all'estero degli oggetti d'arte
e di antichità.

La tassa è calcolata sul valore denunziato, se
il Ministero dell'istruzione pubblica lo accetta; nel
caso contrario il valore è accertato da tre periti, nomi-
nati con le norme prescritte dal capoverso dell'art. 7.

Sono esenti dalla tassa del 10 percento, e pagano
invece quella dell'I per cento attualmente in vigore:
o) Gli oggetti la esecuzione dei quali non ri-
salga ad oltre cinquantanni ;

b) Gli oggetti importati in Italia dopo che
sarà in vigore questa legge.

Art. 10. Chiunque voglia intraprendere scavi
per ricerche di antichità, deve darne preventivo
avviso al Ministero della pubblica istruzione. Que-
sto può regolarli in modo che non danneggino i
monumenti sopra o sotto il suolo, e può anche so-
spenderli quando non sono osservate le norme con
le quali li ha regolati.

Art. 11. Degli oggetti trovati sia casualmente,
sia per scavi fatti a ricerca di antichità, l'inven-
tore deve dare notizia al Ministero della pubblica
istruzione entro cinque giorni dalla scoperta.

Art. 12. Per la iscrizione in catalogo, per la
vendita o per 1' esportazione all' estero degli oggetti
d'arte e di antichità provenienti da scavi, si appli-
cano le disposizioni stabilite negli articoli prece-
denti di questa legge, chiunque sia il proprietario
degli oggetti scavati.

Art. 13. Nel caso di rinvenimento di avanzi
monumentali, si applica la disposizione dell'art. 11.

Per la iscrizione in catalogo e per la vendita
di tali avanzi, o del fondo in cui si trovano, si ap-
plicano le disposizioni dell'art. 2.

Art. 14. Nella vendita di terreni appartenenti
allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai Corpi
morali legalmente riconosciuti, s'intende sempre
riservata agli Enti stessi la proprietà degli oggetti,
e degli avanzi di antichità che vi si potessero in
qualunque tempo rinvenire.

Art. 15. Il ministro della pubblica istruzione è
autorizzato a fare cambi con musei stranieri, e a
vendere duplicati di oggetti d'arte e di antichità
i quali non abbiano alcun interesse per le colle-
zioni dello Stato, quando vi sia il parere favore-
vole di una Commissione composta di direttori di
musei e gallerie nazionali. La relazione, col voto
della Commissione, dev' essere pubblicata, e il de-
creto che approva il cambio o la vendita può ema-
narsi soltanto dopo quindici giorni dalla pubblica-
zione anzidetta.

Art. 1G. 11 Governo ò autorizzato a imporre una
tassa sulla riproduzione, per mezzo della fotografia,
dei monumenti e delle opere d'arte di proprietà dello
Stato; a provvedere alla esecuzione dei calchi di mo-
numenti, e a fare cambi e vendite dei calchi stessi.

Art. 17. Per l'acquisto di oggetti d'arte e di
antichità sarà iscritta annualmente in un capitolo
della parte ordinaria del bilancio della spesa del
Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta al
fondo di dotazioni dei musei e delle gallerie, una
somma corrispondente a quella riscossa nell' eser-
cizio precedente:

«) per tasse di esportazione di oggetti d' arte
e di antichità;

b) per la metà dell'introito delle tasse d'in-
gresso ai musei ed alle gallerie nazionali, rimanendo
l'altra metà destinata all'uso stabilito dall'art. 5
della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (Serie 2");

c) per le vendite e tasse, di cui agli arti-
coli 15 e 1(>;

'/) per le pene pecuniarie stabilite da questa

legge.

Art. 18. Le somme inscritte, giusta l'articolo
precedente, nel bilancio della spesa del Ministero
della pubblica istruzione, non erogate durante l'eser-
cizio, nei rendiconti consuntivi della spesa saranno
ritenute come impegnate e quindi trasportate nel-
l'esercizio successivo, cumulandosi sempre coi residui
precedenti, per essere in ogni tempo a disposizione
del Governo ed erogate secondo la loro destinazione.

Art. 19. Chiunque esporta all'estero oggetti
d' arte e di antichità, senza averne ottenuta licenza,
e chiunque venda o ceda a qualsiasi titolo, non allo
Stato, ma ad altri qualcuno degli oggetti indicati
nel catalogo di cui all' articolo 6, è punito con
pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10,000, e con la
conquista degli oggetti se sono sequestrati, o con una
indennità corrispondente al valore approssimativo
degli oggetti medesimi, se non possono ricuperarsi.

La stessa pena è applicata agli amministratori di
 
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