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Archivio storico dell'arte — 5.1892

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Fasc. VI
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Cronaca artistica contemporanea
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https://doi.org/10.11588/diglit.18091#0500

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450

CRONACA AUTISTICA CONTEMPORANEA

Provincie, Comuni e altri corpi morali riconosciuti, ò ricchezza morale propria del nostro tempo; vai

quando vendano o cedano a qualsiasi titolo opere meglio ajutarla e diffonderla.

d'arte fuorideimodietermini stabilitidaquestalegge. All'art. 4 leggiamo che «gli oggetti d'arte e

Art. 20. Chiunque intraprende scavi per ricer- d'antichità appartenenti ad ospedali, orfanotrofi e

che di antichità senza averne dato avviso, a norma ospizi di mendicità, sono parificati a gli oggetti di

dell'articolo 10, è punito con pena pecuniaria da
L. 50 a L. 500.

proprietà privata; ma il consenso alla vendita può
esser dato dal Ministero della pubblica istruzione

Chiunque non denunzi, a norma dell'art. 11, soltanto nei casi di accertata necessità». Orbene,

la scoperta di oggetti d'arte e di antichità, è pu- è fuor di dubbio che tale necessità verrà troppo

nito con pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000. largamente accertata. E giusto quel che dice al-

La pena comminata nella prima parte di que- , trovi1 il disegno di legge, e cioè', « il diritto collet-

st'articolo è applicata a chi continui gli scavi dopo tivo dei poveri sulla proprietà destinata a lenire

l'ordine della sospensione; a chi non denunzi la le loro sventure non può essere inferiore a quello

vendita di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 2; j individuale dei privati»; ma si è pensato a quali

a chi faccia opere di restauro a monumenti senza danni questo caritatevole criterio esponga il patri-

il consenso prescritto dall' articolo 3, salvo le mag- monio artistico della nazione? In Italia abbiamo

giori pene per la contravvenzione di cui all'arti- : vari ospedali ricchi di oggetti artistici d'alto va-

colo 424 del Codice penale. ; lore ; primo fra tutti quello di Santa Maria Nuova,

Art. 21. (ili amministratori di Provincie, Co-
muni e altri Corpi morali, quando facciano eseguire
restauri o tolgano oggetti d'arte e d'antichità dal
loro posto originario, senza il consenso prescritto
dall' articolo 4, sono puniti con pena pecuniaria da
li. 50 a L. 500.

Art. 22. Dal giorno della pubblicazione dei ca-
taloghi, di cui agli articoli 2, 4 e G, sono abro-
gate le disposizioni vigenti, nelle varie parti del

in Firenze. Parificando tali oggetti a quelli di pro-
prietà privata, basterà l'ingerenza del Ministero
per il HiiisriiM) della vendita a fai' sì (dio non av-
venga rapidamente uno sperpero?

Noi non crediamo (die a ciò vi sia un rimedio
particolare, altrimenti lo additeremmo subito, se
pure già non lo avesse trovato chi presentò alla
Camera il magistrale disegno di legge. Pensiamo
invece che un rimedio vi sia, ma di ordine gene-

Regno, sulla conservazione dei monumenti e degli ! rale. A parer nostro è necessaria la più pronta
oggetti d'arte e di antichità, salvo quanto è disposto catalogazione degli oggetti d'arte appartenenti a
nelle leggi 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2"), 8 lu- ! ospedali, orfanotrofi e ospizi di mendicità; e su tale
glio 1883, n. 1481 (serie 3"), e 7 febbraio 1892, n. 31. i base crediamo si dovrebbe disporre del mezzo mi-
Art. 23. Un regolamento determinerà le norme i lione annuo destinato all'incremento dei musei e

per la esecuzione di questa legge

».

Su questo ben concepito e maturo disegno di
legge ci permettiamo poche e brevi osservazioni di
indole particolare.

La proposta d'autorizzare il Governo « a im-
porre una tassa sulla riproduzione, per mezzo della
fotografia, dei monumenti e delle opere d'arte di
proprietà dello Stato », (art. 10), non crediamo ab-
bia valor pratico. Forse, piuttosto che pensare ad
un provento meschino, e non può non essere me-
schino, sulle fotografie, gioverebbe regolare lo scam-

delle gallerie. Poiché, non bisogna dimenticarlo,
l'Italia ha grandissima dovizia di oggetti d'urte,
ma non ha musei, non ha gallerie scientificamente
ordinate. In una parola, nessun' opera d'arte di
proprietà dello Stato dovrebb' essere parificata a
quelle di proprietà privata; ma d'altro canto lo
Stato dovrebbe affrettarsi a conoscere la parte più
pericolante del suo patrimonio artistico, per disporre
di esso in modo da non iscemarlo, pur sapendo e
,sentendo quel che il nuovo disegno di legge esprimi'
con le seguenti parole:

« È crudele pretendere che un ospedale lasci

bio dei calchi. Ma quel che importa è il non in- i morire i malati sulla strada o in tuguri, perchè
ceppare la riproduzione fotografica dei lavori arti- non ha mezzi sufficienti ad aggiunger letti, mentre
stici, la quale è fonte agevolissima d'insegnamento, ! è ricco di opere d'arte ».

Per i lavori pubblicali nell'ARCHIVIO STORICO DELL'ARTE sotto riservati ttttti i diritti
di proprietà letteraria ed artistica per l'Italia e per l'estero.

Domenico Gnoij, Direttore responsabile.

Roma, 1893 — Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, via di Porta Salaria, StS-i
 
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