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Archivio storico dell'arte — 4.1891

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Fasc. VI
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Boni, Giacomo: Il Catasto dei monumenti in Italia
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https://doi.org/10.11588/diglit.18090#0452

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420

GIACOMO BONI

traria allo stesso tempo, ]>or la conservazione (lei singoli monumenti, ma non dovevasi trascurare
di raccogliere e di annotare tutti quegli elementi che potevano intanto servire e che sarebbero
rimasti in gran parte applicabili anche quando si fosse svolto su più larga e più solida base
il criterio della responsabilità.

Di alcune responsabilità elementari e dei mezzi più atti a determinarle, il ministro Yillari
ha già cominciato a far tema di studi e di disposizioni generali collegandole in un sistema com-
pleto, e nelle quali troviamo contemplato il funzionamento delle altre Amministrazioni dello Stato,
la legge comunale e provinciale, e quella sulle istituzioni di beneficenza, per ciò che riguarda
il catalogo e la conservazione dei monumenti, le dotazioni ed assegni fissi, l'uso e destinazione
dei monasteri e delle badie monumentali affidate in custodia a religiosi, Y impiego dei civanzi
patrimoniali delle basiliche palatine, i doveri dei Capitoli e d'altri usufruttuari, l'erogazione
delle quote dei benefici vacanti percepiti dagli economati generali, il catasto degli edifici e ruderi
monumentali, e i regolamenti municipali edilizi.

Svolto il criterio della responsabilità, importava che ogni ulteriore indagine si facesse pro-
curandosi il materiale positivo, per poi sceglierlo e separarlo con metodo storico, a mezzo di
statistiche topografiche, per quindi studiarne ed illustrarne il valore artistico.

Il materiale positivo, cioò le notizie e le illustrazioni tutte che debbono servire alla com-
pilazione dell'elenco generale degli antichi manufatti, delle costruzioni architettoniche e delle
parti monumentali di edifici o ruderi, trovasi appunto accennato nel modulo delle schede appro-
vato dal ministro Yillari, nel compilare le quali fu disposto che si tenga conto delle norme
seguenti :

« Edificio o rudero. Oltre alla denominazione primitiva dell'edificio, si noteranno il suo nome
e la sua destinazione attuale.

Ubicazione e indicazioni catastali. L' ubicazione dell' edificio sarà determinata mediante le
opportune indicazioni censuarie, stradali od anagrafiche, trascrivendo nella scheda il numero
della particella catastale corrispondente, e allegando ad essa il modulo che ne descrive lo stato
di consistenza quale risulta dai registri dell'Amministrazione demaniale, o degli uffici comparti-
mentali del càtasto.

Parte monumentale. Oltre alla determinazione e alla descrizione sommaria della parte mo-
numentale dell' edifìcio, si farà nota del tempo in cui fu costrutta, dell' autore o degli autori
di essa, delle iscrizioni, delle epigrafi dedicatorie che vi si leggono, e dell'area che occupa.

Materiali 'predominanti. Neil' indicare i materiali predominanti basterà tener conto dei più
• comuni, e oltre al loro nome scientifico si annoterà il loro nome volgare e la loro provenienza.

Alterazioni subite. Fra le alterazioni subite dalla parte monumentale dell1 edifìcio si speci-
ficheranno partitamente quelle che danneggiarono la sua integrità, la sua autenticità o il suo
aspetto pittoresco, cioè le dilapidazioni, i restauri, gli imbratti e le superfetazioni.

Condizioni statiche. Nel descrivere le condizioni statiche dell' edificio si accennerà alle cause
di deterioramento, ai rimedi possibili e alle proposte che accompagnano la scheda.

Manutenzione. Si farà nota speciale e distinta delle dotazioni, dei redditi, delle oblazioni
e altri proventi che concorrono alla conservazione della parte monumentale dell' edificio; speci-
ficando il nome, titolo e recapito della persona o delle persone che quali proprietari, possessori,
usufruttuari o utenti dell' edificio sopportano, o dovrebbero sopportare, in tutto o in parte l'onere
della sua manutenzione.

Custodia. Se la parte monumentale dell' edificio fu già data in custodia a qualcuno, si farà
menzione dell' atto di consegna, in caso diverso si proporrà il nome del consegnatario.

La parte monumentale degli edifici di proprietà privata, esposti in modo permanente alla
vista del pubblico, sarà preferibilmente lasciata in tutela ai locali municipi, potendo essi, a
termine di legge, votare un regolamento edilizio che ne garantisca l'integrità.

Riferimenti. Fra i riferimenti vanno annoverate le illustrazioni storiche, i documenti, i di-
segni, le stampe, le fotografie, i panorami e lo carte topografiche, allegate alla scheda o che
servono ad illustrarla.
 
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