LA LEGISLAZIONE DELL’IMPERO D’ORIENTE IN ITALIA
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antipapa.1 Ottone II sognò di restaurare l’impero universale, pose
la sua reggia sull’Aventino e s’intitolò Imperator romanorum au-
gustus. Volgarmente si crede che egli abbia ordinato ai giudici
palatini di seguire il Codice Giustiniano (Justiniani sanctissimi
antecessori# nostri), sia a Roma, sia nella città leonina, sia nel-
l’Orbe universo.2
In ogni caso rinasce, nel sec. XI, ovunque, in Italia, il diritto
romano e si capovolge, lentamente, la posizione che vi aveva avuto
di fronte al diritto longobardo, nei secoli antecedenti, dal VII al X.
Ma non è di questo rifiorire del diritto di Giustiniano nell’ Ita-
lia che gravita nell’orbita germanica, che intendiamo ora occu-
parci, giacché quello che, pel momento, ci interessa è l’estensione
della legislazione della Monarchia Orientale nell’ Italia greca, in
questo periodo.
Ottone III moriva presso Paterno il 23 gennaio 1002, men-
tre una sollevazione lo minacciava. Enrico II, che, il 14 mag-
gio 1004, aveva cinto a Pavia la corona regia, intervenne nel 1022
in forze nell’ Italia meridionale, per sostenervi una rivolta dei
Pugliesi contro i Greci, ma non ebbe fortuna.
Dimodoché, in definitiva, sulla fine del X e al principio del
sec. XI, sotto il regno di Basilio II Bulgaroctono (976-1025), l’au-
torità bizantina si stendeva da Peggio e Bari fino ai confini dello
Stato della Chiesa. Venezia e le repubbliche di Napoli, Gaeta,
Amalfi gravitavano nell’orbita dell’impero, mentre i principi lon-
gobardi di Salerno, Capua e Benevento accettavano, più o meno,
una specie di protettorato greco.
Sotto la forte e numerosissima burocrazia imperiale, appog-
giata al regime dei « temi », base unica, nelle provincie, dell’ammi-
nistrazione, coadiuvata dal clero secolare, che esercitava anche il
notariato, come in Oriente,3 e a Venezia, l’Italia meridionale vide
1 Su questi Gay, L’Italie meridionale et l’empire byzantin p. 391 segg.;
Solmi, La distruzione del Palazzo regio in Pavia, « Rendiconti del Reale Isti-
tuto Lombardo », LVII (1924), p. 15.
2 V. la formula MGH. LL. IV, 662 sub N. 2 e Conrat, Gesch., p. 62,
nota 2, nonché il Reg. di Farfa, III, 150 e Conrat, Gesch. p. 56, n. 1. Proba-
bilmente, secondo Conrat, l’espressione liber codicum designa la Stimma Peru-
sina. Vedi però i dubbi affacciati da Patetta, ediz. della Summa Perus.,
p. XLIII.
3 V. i miei Documenti greci medioevali, in « Byz. Archiv », 4 (Lip-
sia, 1910), pp. 8 segg.; pp. 80 segg. e i FormuZcin, «Bull. Ist. stor. it. », n. 33,
p. 26. Per Venezia, cfr. Besta, Il dir. e le leggi civili di Venezia (1910), p. 179.
Lo stesso avveniva in Egitto.
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antipapa.1 Ottone II sognò di restaurare l’impero universale, pose
la sua reggia sull’Aventino e s’intitolò Imperator romanorum au-
gustus. Volgarmente si crede che egli abbia ordinato ai giudici
palatini di seguire il Codice Giustiniano (Justiniani sanctissimi
antecessori# nostri), sia a Roma, sia nella città leonina, sia nel-
l’Orbe universo.2
In ogni caso rinasce, nel sec. XI, ovunque, in Italia, il diritto
romano e si capovolge, lentamente, la posizione che vi aveva avuto
di fronte al diritto longobardo, nei secoli antecedenti, dal VII al X.
Ma non è di questo rifiorire del diritto di Giustiniano nell’ Ita-
lia che gravita nell’orbita germanica, che intendiamo ora occu-
parci, giacché quello che, pel momento, ci interessa è l’estensione
della legislazione della Monarchia Orientale nell’ Italia greca, in
questo periodo.
Ottone III moriva presso Paterno il 23 gennaio 1002, men-
tre una sollevazione lo minacciava. Enrico II, che, il 14 mag-
gio 1004, aveva cinto a Pavia la corona regia, intervenne nel 1022
in forze nell’ Italia meridionale, per sostenervi una rivolta dei
Pugliesi contro i Greci, ma non ebbe fortuna.
Dimodoché, in definitiva, sulla fine del X e al principio del
sec. XI, sotto il regno di Basilio II Bulgaroctono (976-1025), l’au-
torità bizantina si stendeva da Peggio e Bari fino ai confini dello
Stato della Chiesa. Venezia e le repubbliche di Napoli, Gaeta,
Amalfi gravitavano nell’orbita dell’impero, mentre i principi lon-
gobardi di Salerno, Capua e Benevento accettavano, più o meno,
una specie di protettorato greco.
Sotto la forte e numerosissima burocrazia imperiale, appog-
giata al regime dei « temi », base unica, nelle provincie, dell’ammi-
nistrazione, coadiuvata dal clero secolare, che esercitava anche il
notariato, come in Oriente,3 e a Venezia, l’Italia meridionale vide
1 Su questi Gay, L’Italie meridionale et l’empire byzantin p. 391 segg.;
Solmi, La distruzione del Palazzo regio in Pavia, « Rendiconti del Reale Isti-
tuto Lombardo », LVII (1924), p. 15.
2 V. la formula MGH. LL. IV, 662 sub N. 2 e Conrat, Gesch., p. 62,
nota 2, nonché il Reg. di Farfa, III, 150 e Conrat, Gesch. p. 56, n. 1. Proba-
bilmente, secondo Conrat, l’espressione liber codicum designa la Stimma Peru-
sina. Vedi però i dubbi affacciati da Patetta, ediz. della Summa Perus.,
p. XLIII.
3 V. i miei Documenti greci medioevali, in « Byz. Archiv », 4 (Lip-
sia, 1910), pp. 8 segg.; pp. 80 segg. e i FormuZcin, «Bull. Ist. stor. it. », n. 33,
p. 26. Per Venezia, cfr. Besta, Il dir. e le leggi civili di Venezia (1910), p. 179.
Lo stesso avveniva in Egitto.