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10. Che1 in caso di getto de grani et altre2 merci sian tenuti Li Patroni al
rittorno del viaggio rendere vero e real conto col suo giuramento, e di due de suoi
marinari alli sudetti accomendatori della quantitä de grani, o altre merci gettate, e
sia lecito ä detti accomendatori in tal easo render raggione, e bonificare3 a detti
Padroni li grani a S. 20: moneta di Genoua corrente, meno di quello ehe all' hora
si venderä simil grano a minuto nel presente Luogo o pure secondo saranno statt
compri all' In grosse in elettione de detti Padroni, e rispetto all' altre merci quello
sarä giudicato da Periti allegersi.4
11. Che5 li denari dati in accomenda, come sopra non siano ä risico dell'
accomendator, se non da ehe si sarä dato principio nel presente luogo per il carico
del vascello, o barca, sopra quale saranno stati presi come sopra sino a tanto, ehe
saranno sbarcate e immazzaginate6 le merci, o vetouaglie, con quali detti Padroni
saranno in detto Luogo ritornato et in easo, ehe li Padroni non carricassero dal7
presente Luogo, o nel medemo rittornassero dal viaggio senza merci non siano detti
denari a risico de sudetti se non da ehe saranno detti denari stati realmente portati
sopra dette barche8 per far partenza sin al rittorno ehe faranno in quelle spiaggie.9
12. Che10 per quel tempo, ehe saranno sopra del vascello merci, nelle quali
sarä stato Impiegato il denaro dell' accomenda siano tenuti i Padroni, e marinari ad
bauere cura e custodia e della Barca, e di dette merci11, altrimente siano obligati
per il danno, ehe si patisse per loro colpa verso l'Interessati in quelle e per quelle
porzioni, ehe participano nell' altre perdite a quali sogiono12 eoncorrere, sotto quelle
forme, e vincoli, de quali nel 7 de sudetti capitoli.
13. Che13 coloro, ehe haueranno dato denari in accomenda con vendita delle
sorte14 di maggior guadagno non siano tenuti a eoncorrere ne parteeipare in altri
danni, ehe si patissero nella barca, denari, o merci per altri easi, ehe di getto, e di
predazione fatte da Turchi, e Corsari, o d'altro caso fortuito.
14. Che15 li marinari, ehe haueranno dato principio al viaggio sopra alcuna
Barea o altro vascello non possano apportarsi da quello contro la voluntä del Padrone,
senza giusta eaosa sino al rittorno di detto viaggio nel medessimo Luogo, altrimente
sia lecito al Padrone accordarsi altro marinero in Luogo di quello, che hauerä
tralasciato di fare, o terminare detto viaggio ä spese, o16 danno del medemo, e per
quello sara stato accordato, e pagato dal detto Padrone a detto marinaro si proceda
sommariamente come nelle cose delle mercedi, e sia creduto al detto Padrone col suo
giuramento, e con la depositione d'vn degl' altri marinari17, e possa detto Padrone
far detenere personalmente detto marinaro, quale non hadere18 continuato detto viaggio,
d estimarsi di due tre nelli suoi beni, o venderli in publica Callega, e di piu incorre19
detto marinaro nella pena di lire 25 d'applicarsi al solito, e s'Intenda incominciato
1, b: Überschrift: Quello debba farsi in Caso di Getto. 2, a: grani o altre. 3, a: ragionar
e bonificar. b: render ragionare e bonisicare. 4, a u. b: da elegersi. 5, b: Überschrift 11. Quando
cominej e duri il Risico. 6, b: saranno state sbarcate e (a u. b) immagazinate. 7, b: nel.
8, a u. b: detta barca. 9, b: sino al ritorno che faranno in (a u. b) questa spiaggia. 10, b: Über-
schrift 12: Patroni debbano bauer cura delle Merci. 11, b: e delle merci medeme. 12 statt
sogliono. 13, b: Überschrift 13: Casi fortuiti. 14, a u. b: con vendita della sorte. 15, b: Über-
schrift 14: Marinarj non abbondonino la Barca. 16, b: e danno. 17, a: d'un delli altri suoi
marinari. 18, b: hauera. 19, b: incorra.
3*
10. Che1 in caso di getto de grani et altre2 merci sian tenuti Li Patroni al
rittorno del viaggio rendere vero e real conto col suo giuramento, e di due de suoi
marinari alli sudetti accomendatori della quantitä de grani, o altre merci gettate, e
sia lecito ä detti accomendatori in tal easo render raggione, e bonificare3 a detti
Padroni li grani a S. 20: moneta di Genoua corrente, meno di quello ehe all' hora
si venderä simil grano a minuto nel presente Luogo o pure secondo saranno statt
compri all' In grosse in elettione de detti Padroni, e rispetto all' altre merci quello
sarä giudicato da Periti allegersi.4
11. Che5 li denari dati in accomenda, come sopra non siano ä risico dell'
accomendator, se non da ehe si sarä dato principio nel presente luogo per il carico
del vascello, o barca, sopra quale saranno stati presi come sopra sino a tanto, ehe
saranno sbarcate e immazzaginate6 le merci, o vetouaglie, con quali detti Padroni
saranno in detto Luogo ritornato et in easo, ehe li Padroni non carricassero dal7
presente Luogo, o nel medemo rittornassero dal viaggio senza merci non siano detti
denari a risico de sudetti se non da ehe saranno detti denari stati realmente portati
sopra dette barche8 per far partenza sin al rittorno ehe faranno in quelle spiaggie.9
12. Che10 per quel tempo, ehe saranno sopra del vascello merci, nelle quali
sarä stato Impiegato il denaro dell' accomenda siano tenuti i Padroni, e marinari ad
bauere cura e custodia e della Barca, e di dette merci11, altrimente siano obligati
per il danno, ehe si patisse per loro colpa verso l'Interessati in quelle e per quelle
porzioni, ehe participano nell' altre perdite a quali sogiono12 eoncorrere, sotto quelle
forme, e vincoli, de quali nel 7 de sudetti capitoli.
13. Che13 coloro, ehe haueranno dato denari in accomenda con vendita delle
sorte14 di maggior guadagno non siano tenuti a eoncorrere ne parteeipare in altri
danni, ehe si patissero nella barca, denari, o merci per altri easi, ehe di getto, e di
predazione fatte da Turchi, e Corsari, o d'altro caso fortuito.
14. Che15 li marinari, ehe haueranno dato principio al viaggio sopra alcuna
Barea o altro vascello non possano apportarsi da quello contro la voluntä del Padrone,
senza giusta eaosa sino al rittorno di detto viaggio nel medessimo Luogo, altrimente
sia lecito al Padrone accordarsi altro marinero in Luogo di quello, che hauerä
tralasciato di fare, o terminare detto viaggio ä spese, o16 danno del medemo, e per
quello sara stato accordato, e pagato dal detto Padrone a detto marinaro si proceda
sommariamente come nelle cose delle mercedi, e sia creduto al detto Padrone col suo
giuramento, e con la depositione d'vn degl' altri marinari17, e possa detto Padrone
far detenere personalmente detto marinaro, quale non hadere18 continuato detto viaggio,
d estimarsi di due tre nelli suoi beni, o venderli in publica Callega, e di piu incorre19
detto marinaro nella pena di lire 25 d'applicarsi al solito, e s'Intenda incominciato
1, b: Überschrift: Quello debba farsi in Caso di Getto. 2, a: grani o altre. 3, a: ragionar
e bonificar. b: render ragionare e bonisicare. 4, a u. b: da elegersi. 5, b: Überschrift 11. Quando
cominej e duri il Risico. 6, b: saranno state sbarcate e (a u. b) immagazinate. 7, b: nel.
8, a u. b: detta barca. 9, b: sino al ritorno che faranno in (a u. b) questa spiaggia. 10, b: Über-
schrift 12: Patroni debbano bauer cura delle Merci. 11, b: e delle merci medeme. 12 statt
sogliono. 13, b: Überschrift 13: Casi fortuiti. 14, a u. b: con vendita della sorte. 15, b: Über-
schrift 14: Marinarj non abbondonino la Barca. 16, b: e danno. 17, a: d'un delli altri suoi
marinari. 18, b: hauera. 19, b: incorra.
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