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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Su di una iscrizione di Alicarnasso
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0165

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di questa iscrizione questo non poteva essere un
titolo ozioso e mal si potrebbe ravvicinarlo alle
espressioni isgòg drj[Jiog, isqcc ysQovtiia, Isqà GvyxXrj-
rog, tega povXrj tanto frequenti nelle iscrizioni e
medaglie dei tempi romani, sopratutto in Asia mi-
nore. Si spiega assai bene questo titolo suppo-
nendo che fosse una delle sedute del avXXoyog spe-
cialmente consecrate agli affari religiosi, all'am-
ministrazione dei tempii ecc. È noto che in Atene
la quarta seduta di ciascun mese era consecrata

ai tsqà xal oGia.

Si vede che allora Salmakis ed Alicarnasso ave-
vano ancora un'amministrazione separata con fun-
zionari proprii, almeno per queir ordine di fatti a
cui solo si estende il soggetto di questa iscrizione.
V'erano però fra due località tanto prossime in-
teressi comuni e questi erano trattati nelle adu-
nanze di un avXXoyog ove ciascuna delle due lo-
calità era rappresentata e le cui decisioni erano
sanzionate dal dinasta ; com' è naturale, l'iscrizione
stessa ci fa intendere che Alicarnasso tiene un po-
sto prominente rimpetto all'altra comunità più
piccola. Fra gli affari ai quali le due località erano
ugualmente interessate v'erano quelli dei tempii
i quali trovandosi, come pare, fra l'ima e l'altra,
toccavano coi loro terreni, dipendenze o proprietà
ambedue i territorii, talché tutte le questioni re-
lative alla loro amministrazione o interessi di na-
tura qualsivoglia erano di competenza del cvXXoyog.
L'iscrizione ci offre una legge {vófiog lin. 34); non
è però una legge generale o radicale concernente
il diritto di proprietà negli stati di Lygdamis: e
neppure una legge di accomodamento per cancel-
lare gli effetti di confische, com'è stato erronea-
mente inteso dal K., ') ma è una legge speciale
emanata da uno special consiglio di amministra-
zione ordinaria e speciale essa stessa, e quindi il
dinasta non vi figura come autorità assoluta che
agisca d'iniziativa propria come legislatore; ei
non fa che unire il suo nome alla deliberazione,
come xvqwaig necessaria, a quel modo come in
qualche stato libero si trova aggiunta a delibe-
razioni di taluni enti morali riconosciuti e pro-
tetti dallo stato la forinola xvQoo&ivrog rov tp^qi-
G^axog. E qui le deliberazioni non sono nè di un
àfltuog, nè di una ^ovXì] ma di un semplice avXXoyog,
denominazione assai modesta e di valore quasi

privato, che ben si spiega in uno stato retto
da un xvQavvog. Nel noto testamento di Epikteta
(C. I. G. 2448) avXXoyog dicesi di un consiglio del
tutto privato. In una notevole inscrizione di Cos2)
di recente pubblicata così chiamansi le regolari
adunanze di alcune tribù, come tali e come par-
tecipanti a un culto comune che è soggetto del-
l'epigrafe e di cui i santuarii trovavansi nel demos
di Halasarnae.

Due articoli di questa legge paiono trovarsi in
contradizione. Prima vien detto che è proibito di
rimettere la proprietà ai mnemoni tale e tale
(1. 8 sgg.) il che fa pensare che questi dovevano
trovarsi allora in carica ; ma più sotto vien detto
(1. 29 sgg.) che le proprietà devono restare nello
mani di coloro che le avevano durante la gestione
di quei mnemoni si pr) vgtsqov ànsntQaaav; dal
che invece risulterebbe che questi erano allora già
usciti d'ufficio. Si è creduto eludere la difficoltà
interpretando queir i^ivr^ióvsvov con " quando en-
trarono in funzione di mnemoni; „ ma ciò è im-
possibile; si sarebbe detto eXa%ov o si sarebbe
adoperato un altro verbo di tal genere secondo
il modo, a noi ignoto, di elezione di quei funzio-
narti. Qual'è, l'espressione dice nel modo il più
chiaro e netto che quei tali mnemoni erano al-
lora già usciti di ufficio. Il solo modo possibile di
sciogliere la difficoltà è il riconoscere per questa
che il primo passo non ha il senso che gli venne
comunemente attribuito. Non si deve, come si è
fatto fin qui, riferire la data ini 'AnoXmCósuì xtX.
a naoaSCdoaihai ma bensì alle proprietà (yfjv, oìxla)
e si deve intendere " le terre e le case che da-
tino dai mnemoni tale e tale „ vale a dire di cui i
titoli di proprietà, locazione o altro datino da quei
mnemoni. L'espressione è ellittica e non si badò
ad aggiungere un r<àv dinanzi ad ini che avrebbe
potuto renderla più immediatamente chiara per
noi; ma essa non è senza esempio. Così, in una
iscrizione di Orchomenos pubblicata dal sig. Fou-
cart3) troviamo più volte menzionate ràg vns-
Qcei.ieQiag xàg ini àqyovxog EsvoxqCxu> vale a dire
datate da quell'arconte; e questo è chiaro; ma
poi in un altro luogo della medesima iscrizione
(lin. 157) noi troviamo: rag ngccì-sig rag ìàaug
NixaQSTì] xaxxàg nóXiog •Zh oxqiiw aQxovxog, nella
quale espressione la data non si riferisce punto

J) Veggansi le giustissime obbiezioni di Ruhi, op. cit.
*) Bullet. de corresp. hellén. IV, 1882, p. 255, lin. 50.

3) Biilletin de correspondence hellénique 1879, p. 459 e 1880,
p. 1 sg.
 
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