Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

DOI Artikel:
Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0266

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
• 254

esso per terzo, pel caso del servo (giuri) il padrone,
esso per secondo, di averlo sorpreso in adulterio e
non già essersi egli lasciato cogliere in un agguato.

(45-Col. Ili, 6). Se marito e moglie si separino,
(la donna) si abbia tutto quanto aveva di suo
quando andò a marito e la metà del raccolto se
ve ne sia (che provenga) dalle sostanze sue pro-
prie, e la metà di quanto per avventura avesse
tessuto e cinque stateri se la colpa del fatto cada
sul marito ; se poi il marito sostenga la colpa non
esser sua, giudichi giurando il giudice. Che se essa
altro si porti che sia del marito, pagherà cinque
stateri e (restituirà) la cosa stessa che si sia por-
tata, e quanto per avventura avesse ingiustamente
preso quello stesso restituisca. (6-16). E per quelle
cose delle quali (il giudice) ricusasse di giudicare,
la donna giuri per Artemìs degli Amyklei e di
Oxsiae; e per qualunque cosa altri ingiustamente
le prenda dopo aver essa giurato, le pagherà cin-
que stateri e la cosa stessa; che se a tal estor-
sione prenda parte un estraneo, pagherà dieci sta-
teri e il doppio della cosa che il giudice giuri
aver egli con altri estorta.

(16-31). Se il marito muoia lasciando figli, la
moglie, se voglia, si (ri)mariti avendosi le cose sue
proprie e quanto il marito le abbia dato secondo
scrittura (fatta) in presenza di tre testimoni mag-
giorenni, liberi. Che se si prenda alcunché dei figli,
sia luogo a processo. Se poi (il marito) la lasci
senza figli, si abbia gli averi suoi propri e la metà
di quanto abbia tessuto, e del raccolto che siavi
in casa si abbia la sua porzione spartendolo coi
consanguinei (del marita) e (si abbia pure) quanto
il marito le avesse dato secondo è scritto. Che se
altro si prenda, sia luogo a processo. (31-37). Che
se una donna (maritata) muoia senza figli, gli averi
propri di lei si rendano ai consanguinei e la metà
di quanto abbia tessuto e del raccolto se ve ne sia
(che provenga) dagli averi suoi propri. (37-40). Se
il marito o la moglie voglia far clono nuziale (a
figlie), dia una veste, o dodici stateri o un oggetto
pel valore di dodici stateri, ma non più.

(40-44). Se una serva sia divisa da un servo, sia
in vita sia per morte, si abbia le cose sue pro-
prie ; che se altro si prenda sia soggetta a processo.

(44-52). Se una donna vedova (e rimaritata)
partorisca, porti (il bambino) alla casa del marito
in presenza di tre testimoni. Che se non l'accetti,
sia in potestà della madre o allevare o esporre
il bambino ; e quando i cognati e i testimoni abbiano

portato (il bambino) siano giurati. (52-Col. IV, 8).
E se una serva vedova (e rimaritata) partorisca,
porti (il bambino) al padrone dell'uomo che la sposò,
in presenza di due testimoni ; che se non l'accetti,
il bambino appartenga al padrone della serva. Che
se subito di nuovo venga sposata da alcuno, il
bambino del primo anno appartenga al padrone
del servo e colui che porta (il bambino) e i te-
stimoni, siano giurati. (8-17). La donna vedova se
rigetti (esponga) il bambino prima di portarlo se-
condo è prescritto, per un libero pagherà cinquanta
stateri, per un servo venticinque, se vinta in giu-
dizio. A colui che non abbia alcuna casa ove (la
donna) possa portare (il bambino), non estremità
di terre ove possa esporlo, non sia dato possedere
il bambino.

(17-23). Se ingravidi e partorisca una serva non
maritata, il bambino appartenga al padrone del
padre. Che se il padre non sia vivo, appartenga
ai padroni dei fratelli.

(23-31). Al padre spetti la divisione delle so-
stanze fra i figli ed alla madre (quella) delle so-
stanze sue proprie; finché vivano non sia obbli-
gatorio il procedere a divisione. Che se alcuno (dei
figli) sia colpito da disastri (pecuniari) si faccia a
lui la sua parte secondo è prescritto. (31-46). Se
alcuno (padre di famiglia) venga a morire, le case
che siano in città e quanto in esse si trovi, le
case di campagna nelle quali non abiti un servo, e
il bestiame di gregge o d'armento che non appar-
tenga ad un servo appartengano ai figli, e tutte
le altre sostanze si dividano giustamente e ne
tocchi due parti per ciascuno ai figli quanti che
siano, una parte per ciascuna alle figlie quante che
siano. Si dividano anche le sostanze materne, se
(la madre) muoia, come è prescritto per le pa-
terne. (46-Col. V, 1). Che se non vi siano beni
ma una casa, tocchi questa alle figlie secondo è
prescritto. Se il padre mentre vive voglia dare ad
una figlia maritata, dia secondo è scritto, non di
più. E quanto ad una abbia anticipatamente dato
o siasi obbligato a dare, tanto (colei) si abbia, nè
altro le tocchi (in retaggio). (Col. V, 1-9). Colui
che abbia una moglie sprovvista di beni sia avuti
o ricevuti su obbligazione dal padre sia dal fra-
tello, o ereditati secondo (la legge fatta) quando lo
startos degli Aithalel (era al potere) eran cosmi
quei con Kyllos, da questa erediti ; per quelle che
(abbiano avuto o ereditato) anteriormente non sia
luogo a processo.
 
Annotationen