Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

DOI Artikel:
Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0267

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
— 255 —

(9-28). Se muoia il marito o la moglie, quando
vi siano figli, o figli de'figli, o figli di questi co-
storo si abbiano gli averi ; che se niuno di questi
vi sia, ma sianvi fratelli del morto o figli de'fra-
telli o figli di questi, costoro si abbiano gli averi:
che se niuno di questi vi sia, ma sianvi sorelle
del morto e figli di queste o figli dei figli, costoro
si abbiano gli averi. Che se niuno di questi vi
sia, quando sianvi aventi diritto (per consangui-
neità) questi si abbiano gli averi; che se non sianvi
consanguinei, coloro che siano il xlàqoq della fami-
glia si abbiano gli averi. (28-39). Che se i consan-
guinei, alcuni vogliano che sian divisi gli averi, altri
non vogliano, pronunzi il giudice che gli averi ap-
partengano a coloro che vogliono sian divisi, finché
la divisione sia fatta. Che se mentre il giudice sta
giudicando alcuno entri violentemente e pigli o porti
via, pagherà dieci stateri e il doppio della cosa.
(39-Col. VI, 1). Se non vogliono che talune delle
cose che si possano spezzare, del raccolto, del ve-
stito e sopravestito o del soprassuolo vengan divise,
il giudice giurando giudichi secondo il dibattimento.
Che se mentre procedono a dividere gli averi non
si accordino circa la divisione, siano gli averi ven-
duti, e vendutili al maggiore offerente, dei prezzi
si abbia ciascuno la parte che gli spetta. E quando
van facendo la divisione si trovin presenti tre o
più testimoni maggiorenni liberi. E se (il padre)
dia alla figlia, (dia) secondo queste (norme di di-
visione).

(Col. VI, 2-7). Finché sia vivo il padre niuno
compri dal figlio nulla degli averi paterni né ne
accetti (da lui) in ipoteca. Quanto però egli (il figlio)
possegga di suo o abbia ereditato venda, se vuole.
(7-25). Né il padre venda o obblighi gli averi dei
figli se essi posseggano o ereditino in proprio, né
il marito gli averi della moglie, né il figlio quelli
della madre. Che se alcuno compri o accetti in
ipoteca contro quanto fu prescritto quando le pre-
senti scritture furono scritte, gli averi apparten-
gano alla madre ed alla moglie e colui che ven-
dette o ipotecò o obbligò rifaccia il doppio a chi-
comprò, o accettò obbligazione o ipoteca, e se al-
tra perdita vi sia, una volta il valore; per fatti an-
teriori non siavi luogo a processo. (25-31) Che
se il citato declini la lite circa la cosa in liti-
gio, (dicendo) quella non esser della madre o della
moglie, si tratti la lite presso al giudice a cui
spetti la cosa o secondo è prescritto per ciascun
(caso).

(31-36). Che se muoia la madre lasciando figli,
il padre abbia potestà sugli averi materni, non
però per venderli né per ipotecarli, a meno che ciò
approvino i figli essendo già maggiorenni. E se al-
cuno altrimenti compri o accetti in ipoteca (quelle
sostanze materne), gli averi appartengano ai figli e
quegli che vendè o ipotecò a chi comprò o ac-
cettò in ipoteca rifaccia due volte il prezzo, o se
altro detrimento vi sia, una volta (il valore di que-
sto). — Che se (il padre) sposi un'altra, sugli averi
materni abbiano potestà i figli.

(46-55). Se alcuno, stretto dalla necessità pel
trovarsi in città straniera [passi in terra nemica]
e catturato altri il riscatti, sia egli di chi il ri-
scattò finché non gli abbia reso quanto gli spetta.
Che se non convengano (nel ritenere) che appar-
tenga (piuttosto) alla cittadinanza riscattar lui
catturato, il giudice giurando giudichi secondo il
dibattimento.

(53-Col. VII, 10). [Lo schiavo emancipato] se
avendo che fare con una libera la sposi, i figli siano
liberi. Che se una libera abbia che fare con uno
schiavo, i figli siano schiavi. Se poi dalla stessa
madre nascano figli liberi e schiavi, quando la ma-
dre muoia, se vi siano averi, li abbiano i liberi. Che
se liberi non esistano, si prendano (gli averi) i con-
sanguinei (della donna).

(10-15). Se alcuno comprando sul mercato un
servo non lasci passare i sessanta giorni, di quanti
torti (il servo) potesse avere prima o dopo (la
compra) sia processabile colui che il possedette
(prima).

(15-29). La figlia ereditiera si mariti col fratello
del padre, col maggiore di quanti ne esistano. Che
se vi siano più figlie ereditiere e più fratelli del
padre, si maritino col maggiore (in successione di
età). Se poi non vi siano fratelli del padre ma
sianvi figli dei fratelli, si mariti con uno di questi
che sia figlio del maggiore. Che se vi siano più
ereditiere ed altri figli di fratelli, si maritino con
quel che vien dopo il figlio del maggiore (in succes-
sione di età). — Il consanguineo abbia una sola ere-
ditiera e non più. (29-40). E se il consanguineo a
cui spetta sposarla sia immaturo o (sia immatura)
l'ereditiera, la casa, se vi sia, se l'abbia l'ereditiera,
e dei frutti d'ogni cosa la metà tocchi al consan-
guineo a cui spetta sposarla. Che se essendo il
consanguineo a cui spetta sposarla ancora non
maggiorenne e già pubere non voglia sposare la
ereditiera (essa pure) pubere, appartengano alla
 
Annotationen