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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0268

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- 256 -

ereditiera le sostanze tutte ed il frutto finché l'ab-
bia sposata. (40-51). Se poi essendo già maggio-
renne il consanguineo non voglia sposare la ere-
ditiera già pubere e che voglia maritarsi, facciano
ricorso i cognati della ereditiera ed il giudice pro-
nunzi eh' ei l'abbia a sposare dentro due mesi. Che
s'ei non la sposi siccome è scritto, (la ereditiera)
ritenendo tutti gli averi suoi (si mariti) con (altro)
consanguineo, se altro ve ne sia. Che se non vi
sia (altro) consanguineo, si mariti con quel ch'essa
voglia fra coloro della sua tribù che la ,domandino.
(51 - Col. Vili, 8). Che se essendo essa pubere non
voglia maritarsi col consanguineo o sia il consan-
guineo ancora immaturo [mentre già sia pubere] la
ereditiera, la casa, se ve ne sia in città, l'abbia l'ere-
ditiera e quanto nella casa si trovi, e degli altri
averi ricevendo la metà si mariti con quel ch'essa
voglia fra coloro che la dimandino nella sua tribù;
ed a quel solo (da lei rigettato) si dia (l'altra) parte
degli averi. (8-20). Che se l'ereditiera non abbia con-
sanguinei si mariti ritenendo tutti i suoi averi con
quel ch'essa voglia fra coloro che la domandino
della tribù. Che se niuno della sua tribù voglia spo-
sarla, i cognati della ereditiera vadano dicendo per
la tribù : " Non vuole sposarla alcuno ? „ che se
alcuno la sposi, (la sposi) dentro trenta giorni,
quando (così) abbiano detto ; se no, si mariti con
chi le riesca. — (20-30). Che se l'ereditiera sia tale
per (beni) avuti dal padre o dal fratello, se men-
tre vuol sposarla colui a cui la diedero, essa non
voglia esserne sposata, quand'abbia figli (essendo
vedova di un altro), ricevendo degli averi quanto
è prescritto si (rimariti) con chi voglia eli quanti la
chiedano della tribù. Che se figli non sianvi, rite-
nendo tutti gli averi suoi si mariti col consanguineo
a cui spetta, se ve ne sia uno; se no, com'è scritto.
— (30-35). Se muoia il marito lasciando figli alla ere-
ditiera, se vuole si (ri)mariti con chi le riesca della
tribù, non però per obbligo. Che se il morto non lasci
figli, si (ri)mariti col consanguineo a cui spetta, se-
condo è scritto. — (35-40). Se il consanguineo a cui
spetta sposar l'ereditiera non stia in paese e l'ere-
ditiera sia già matura, si mariti con (altro) con-
sanguineo, siccome è scritto. — (40-55). Ereditiera
sia colei che non abbia padre né fratello da uno
stesso padre ; e l'amministrazione degli averi sia in
potere dei nonni paterni, e dei frutti riceva la
metà, finché sia immatura. Che se essendo'imma-
tura non abbia consanguineo (maschio), la eredi-
tiera sia padrona degli averi e dei frutti e finché

sia immatura sia allevata presso la madre. Che se
la madre non esista, sia allevata presso i nonni
materni. — Se poi alcuno sposi la ereditiera altri-
menti di quanto è prescritto, sia mandato dinanzi
al kosmos. — (Col. IX, 1-18). Se un padre o un
fratello lasci una ereditiera, i consanguinei (pre-
suntivi eredi e mariti), o in mancanza di questi i
nonni paterni e materni vendano o ipotechino gli
averi, se ve ne sia, e sia valida la compra e l'ipo-
teca. Che se alcuno altrimenti compri o riceva in
ipoteca averi della ereditiera, gli averi apparten-
gano alla ereditiera, e colui che vendette o ipotecò
rifaccia due volte (il valore) a chi comprò o ri-
cevè in ipoteca; che se altro detrimento vi sia,
aggiungerà in rifacimento una volta (il valore) ; (e
ciò da) quando le presenti scritture furono scritte ;
per coloro che (fecero altrimenti) antecedentemente,
non sia luogo a processo. (18-24). Se poi il citato
declini la lite circa la cosa in litigio, (asserendo)
non appartenere (questa) alla ereditiera, il giudice
giudichi giurando, e, se vinca in giudizio non ap-
partenere la cosa alla ereditiera, si tratti la lite
dove spetta o secondo per ciascun (caso) è scritto.

(24-40). Se alcuno che fattosi mallevadore o vinto
in giudizio sia debitore di scritte venga a morire
mentre o va dilazionando o facendo trattative,
se (c'è) altri per lui, si rinnovi la lite come fece
già quel del primo anno, ed il giudice giudichi se-
condo le deposizioni; purché il giudice abbia da
riassumere causa già vinta, e il mnemone sia vivo
e funzioni, e (sian vivi) i testimoni relativi; si
abbia (si produca) pure l'atto di malleveria e la
scritta, e i testimoni relativi depongano per via
di consulto (col giudice) e di interrogatorio; che
se (gli opponenti) oppongan diniego, giudichi giu-
rando (il giudice) le cose loro, e il valore di una
volta (la cosa o somma) vinta (in giudizio) ab-
biano (da chi soccombe in giudizio) i testimoni.
— (40-43). Se un figlio faccia malleveria mentre è
vivo il padre, sia egli stesso sequestrato e gli averi
che per avventura ei possegga.

(43-54). Se alcuno faccia contratto a prova e a
chi gli fornì (danaro con contratto) a prova noi
renda, se depongano testimoni adulti (in numero
di) tre per (un contratto di) cento stateri o più,
di due per (contratto di somma) minore, ma non
inferiore a dieci stateri, di uno per (un contratto
di somma) minore (di dieci stateri), giudichi il giu-
dice secondo le deposizioni (dei testimoni). Che
se testimoni non depongano, o il contrattante
 
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