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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0059

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79

GORTYNA — SECONDA EPOCA

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da debitori di privato eh' erari prima. È il caso
della óixì] fiiaiwv e più particolarmente della
óixrj igoéXrjg nel diritto attico: ot óè àXóvrsg
iì-ovXrjg xal refi sXóvri ióióoCav a à<frtQovvro
aèrov xcà Tfj) ór^iodim xarsri&sGav rà Tifirj&evta,
Harpokrat. s. v. i^oiXiqg. Cfr. Boeckh, Staats-
haush. I, 496 sgg. MeierSL Att. Proc. p. 667 sg.
967 sgg.

Trattasi dei diritti che lo stato concede agli
schiavi che si emanciparono pagando ai padroni
il proprio riscatto. Essi possono stabilirsi fra i La-
tosii e godere in perfetta eguaglianza i diritti che
godono gli abitanti di quel quartiere. Inoltre niuno
ha diritto di ricondurli in schiavitù. Di ciò devono
in primo luogo rispondere, secondo già sappiamo
da altri monumenti, i garanti che altrove sono
chiamati (ìs^aimrf^sg e qui troviamo chiamati rivai,
i quali per legge dovevano esser presenti, accet-
tanti e nominati nel contratto di manumissione
passato fra padrone e servo. Quando alcuno, van-
tando diritti sull' ànsXsv&soog, procedesse a via
di fatto impossessandosi della sua persona per
ricondurlo in servitù, era dovere dei garanti di
rivendicarlo a libertà togliendolo di mano {avXsv)
a colui. Questo atto violento, ma giusto, è spesso
esplicitamente dichiarato legittimo nei tanti atti
di manumissione che ci rimangono : avXsmv ròv
ósìva àg iXsvd-sQov òvra à^àjiiog mv xcà àvvnó-
óixog naGag óixag xcà £aj.iiag. Nel compiere tal
loro dovere i rirai non violavano infatti il diritto
di àGvXia, ma anzi al contrario; perciò il xóap,og
§svtog il quale, come sembra, aveva special giu-
risdizione sul quartiere dei Latosii e come primo
magistrato aveva autorità di far rilasciare {Xayuisv)
le persone prese da altrui con violazione di quel
diritto, nei casi di cui qui si tratta è invitato
dalla legge a non far rilasciare, ossia a permet-
tere questo giusto avXév dei virai. I quali tanto
sono obbligati a compiere tal dovere che se noi
facciano la legge li condanna a una multa di cento
stateri per ciascuno, più il doppio della somma
che pagò l'ànsXev&eqog per suo riscatto ; chè così
vanno intesi certamente i xqiquava di cui parla la
legge. Se poi ciò non eseguiscano, tal punizione
viene raddoppiata con intervento dello stato per

la riscossione e, s'intende, con tutto quanto mi-
naccia i debitori dello stato non solventi.

C è da notare che il decreto non prescrive nulla
per colui che pone la mano sull' ànsXsv&sQog per
ricondurlo in servitù, ma tutto fa ricadere sui virai.
È questo il caso che generalmente si osserva negli
atti di emancipazione. S'intende che il padrone
che ebbe il prezzo del riscatto dallo schiavo libe-
rato è garante anch'esso della libertà di lui ed
è compreso fra i vivai, i quali se poi fossero, ol-
tre a lui, più o un solo non possiam dire. Gli atti

delfici distinguono: (Ufiaiov óè naqs%sru>Gav ràv
óivàv redi d-stòi 6 re ànoóójxsvog ó ósìva xal ó /?£-
fiaitorrjQ ò ósìva.

Quanto alla forma della emancipazione, nulla di
esplicito dice il decreto, ma vediamo che l'atto
era intieramente laico, non trattandosi, come al
solito in tante iscrizioni, di vendita o donazione
o consecrazione a una divinità. Vediamo nominata
la TtóXig, non un dio od un tempio, che, come in
taluni casi, altrove, ') incassi parte della multa.
Qual parte avesse lo stato in queste emancipa-
zioni non ricaviamo dal breve testo che ci sta
dinanzi; ma certo è che trattasi di atti ai quali
esso non poteva essere estraneo, nè indifferente.
L'emancipazione è qui assai larga; il decreto è
informato da spirito liberale e nel senso di con-
cedere e proteggere piuttostochè di restringere i
diritti degli àneXsv&sqoi. Questi vengono equipa-
rati ai l-svoi, ossia la loro liberazione è una J-evixrf
Xvaig come troviamo a Dodona a) e (in questi o in
altri termini) altrove;3) e il decreto, non li obbliga,
ma concede loro facoltà di stabilirsi nel quartiere
da quelli abitato ini rà l'acc xal ónoia con essi.

Cfr. Wescher et Foucart, Inscriptions recueillies
à Delphes; Curtius, Anecdota Delphica, p. 10 sgg.
Wallon, Hist. de l'esclavage dans l'antiquité I,
334 sgg. Foucart, Comptes rendus de l'Acad. d.
inscr. 1863, p. 129 sgg. Bùchsenschutz, Besitz u.
Encerb p. 169 sgg. A manumissioni si riferiscono
alcune epigrafi gortynie di tempi posteriori pubbl.
dall'Halbherr Iscriz. Cretesi n. 133, 134.

<) P. es. a Tithorea, ved. Rh. Mus. N. F. II, 553 sgg.
2) Carapanos, Dodona Y, 2. Bursian, Berichte ti. bayer.
Akad., ph. h. CI. 1878, II, 18.

Cfr. per Atene Boeckh, Staatshaush. I, 447 sgg.
 
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