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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0089

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137

OORTYNA — SECONDA EPOCA

COMMENTO

La invocazione Qioi premessa alla prima co-
lonna, non è in linea col testo seguente, come lo è
noi ir.1148,149,154 II, a, b, ma è segnata al disopra
della prima linea, ad un livello colla quale è posto
il principio di tutte le altre colonne, talché po-
trebbe anche pensarsi che fosse quella invoca-
zione aggiunta dopoché o tutte le colonne o pa-
recchie di esse erano già state scolpite. Manca
ogni indicazione di data e di autorità emanante;
lo stesso fatto si osserva nei n.1 sopra citati, ec-
cettuati il 148 e il 149 nei quali manca pur la
data, ma è indicata rÓQxvvg o ol FoqxvvCoi msa-
niòòovtsq come emananti, forinola generica insi-
gnificante che indica chi formalmente dà il xvqoq
o il xàoxoq a quelle disposizioni, senza specificarne
l'autore, se la /9ooA«, i ytqovxsg, i xóafioi o uno
special vo^ioO-txrjc.

La presenza di quella invocazione sulla prima
colonna e le note numerali (aggiunte in tempi
molto posteriori) che pur distinguono quella co-
lonna come la prima (A), provano chiaramente
che queste dodici colonne di scrittura danno tutto
uno speciale e distinto gruppo di leggi; non pro-
vano però che uno o più altri simili gruppi non
vi fossero, fra i quali esso neppur fosse il primo,
come p. es. quelli di cui abbiamo i residui nel
Muro Settentrionale. 11 n. 154 ci offre esempio del-
l'invocazione QioC in due disposizioni che sono
certamente supplementarie e connettonsi con al-
tre già prima scritte.

Un ordinamento sistematico rigorosamente se-
guito non si osserva in questo gruppo, nel quale
spesso s'incontra un procedere saltuario che non
è invero strano in opera legislativa tanto antica
e neppur nuovo per chi conosca p. es. gli antichi
Statuti dei nostri Comuni, ma sorprende e imba-
razza chi voglia assolutamente dare una spiega-
zione del passaggio da un soggetto ad un altro

trovando un nesso fra quelli. Lo stesso doveva
accadere negli altri gruppi, ed anche nei rapporti
fra un gruppo e l'altro o nella loro successione.
È questo però un soggetto di cui dovrom par-
lare nelle conclusioni; qui giova avvertire, per
facilitare la intelligenza di questo testo e il com-
mento che ne intraprendiamo, che il legame di
tutte queste leggi del presente gruppo, ed an-
che di altri, sta neh'esser tutte relative alla pro-
prietà; e la proprietà è considerata sotto più di un
aspetto, nella famiglia cioè e indipendentemente da
questa, nei suoi passaggi da persona a persona per
obbligazioni, vendite ecc., e nei danni, offese, in-
giurie che riceva; la proprietà che si considera non
è soltanto di cose e animali, ma anche di persone,
e per queste non soltanto la proprietà per pos-
sesso come quella che si ha degli schiavi, sia tali
di condizione, sia tali temporaneamente, ma an-
che per potestà, o xuQiog, paterna o maritale,
quantunque figli e moglie non figurino mai come
proprietà del padre e del marito e neppur qui si
ritrovi esempio di quella potestas che i Romani
vantano come esclusivamente propria del diritto
loro. In questo senso, ed unicamente in questo
senso si occupa questa legge, delle offese car-
nali, stupro violento e non violento e adulterio.
Quindi ogni idea di criminalità e di penalità è
affatto lontana da queste leggi, che sono tutte di
diritto privato; l'azione giuridica di cui parlano
è sempre azione privata, d'interesse privato, non
pubblico, la multa (ara, o xitud) che la legge sta-
bilisce per ogni singolo caso, non è mai una pu-
nizione, ma una indennità, una soddisfazione o
anche un riscatto, di cui la legge saviamente de-
termina la cifra, o almeno i limiti, non lasciandola
all'arbitrio della parte offesa e neppure del giu-
dice. Queste somme sono tutte da pagarsi da pri-
vato a privato, non mai allo Stato, salvo il caso
 
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