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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0090

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139

GORTYNA

SECONDA EPOCA

140

che la legge aggiunga esplicitamente xal d-éfisv
nóh 8 in aerarium inferto „ che nelle presenti non
ricorre mai, ma in altre abbiamo già trovato e
troveremo.

Il giudice per tutte queste cause private non
è un kosmos; i kosmi, come gli archonti in Atene,
hanno anche funzioni di giudici, ma con altra, più
alta competenza.

Quel giudice che tanto spesso la legge nomina,
e sempre al singolare, non ha altra attribuzione
che quella di giudice o dixaaxàg; egli decide, pro-
nunzia (xqìvsi), o sentenzia, condanna {óixdóóei, xa-
zaóixàdósi), secondo norme o criteri (testimonianze,
giuramento, udizion delle parti e sua coscienza)
che la legge gli indica per ciascun caso, indican-
dogli pure l'ammontare della multa da imporre,
talvolta lasciando in sua facoltà un più o un meno.
Come questi giudici e da chi fossero eletti e quanti
fossero, non possiam dire ; certo, eran parecchi ed
ognuno funzionava da solo con una determinata
competenza, talvolta esplicitamente ricordata dalle
leggi (ved. n. 153), talvolta accennata in modo ge-
nerico (òrcfj x èmfiàXlrj nào zy óixatirà) ; Ognuno
era assistito da un mnemone, col quale rimaneva
in ufficio per un anno. Il òixaazàg è un magi-
strato pubblico ; abbiamo già trovato (n. 19) e tro-
veremo ancora (n. 155) menzione del giudice o
arbitro privato, del quale però in questo grande
gruppo di leggi non è parola.

Muover lite, far ricorso in tribunale dicesi in
questi tempi a Creta fiaiXév (ficoXfjv), verbo di
molto uso che abbiamo già trovato nelle più an-
tiche iscrizioni e troveremo spesso in queste e
in altre, insieme a più composti e derivati suoi
(à[i(pi[À,(oXrjv, àvzCfiwXog, àitonoìXf^v, smfiajXrjv, zà
(iwXiófisvu, àfxooXsC ecc.), ma non rinvenuto mai
fin qui che in queste arcaiche. Della voce in tal
senso usata avevamo soltanto notizia presso Hesy-
chio : jxoìXsì' [xà%ezai, xal àvzifiaXia óixrj sìg rjv ol
àvzCóixoi naqay[vorrai, — iiwXrjGszai ' p,a%rjO'szai.
Certamente da scrivere con w, benché si trovi nei
lessicografi èzsQOf.ióXiog ói'xrj' slg fjv ol àvztóixoi odx
fjX&ov, Suid., Zonar. ecc. A torto, badando a que-
sti, BZ. scrive fioXrjv e riferisce (p. 14 sg.) la voce
alla radice di è'/xoXov; i più seguono la nostra le-
zione (ved. BB. p. 63 sg.). Il primo significato è

certamente combattere, far certame, come nel-
1' uso omerico {/j,&Xog) e arcadico (cfr. Hesych. s. v.
(icoXeCai). In Creta non si trovò fin qui usato che
in queste iscrizioni nel senso figurato di far lite
o combattere in giudizio; anche così gli Ateniesi
usarono in tal senso àywv, àymvi^sa&ai ecc. ; la
lite in tribunale ò definita così come un certame
nel quale chi ottiene sentenza favorevole contro
un altro è il vincitore (ó vixàaavg), l'altro è il
vinto (ó vsvixufxévog). Similmente i Romani usa-
rono negli antichi tempi in tal senso celiare; una
antica legge regia (lex horrendi carminis) diceva:
" si a duumviris provocarit, provocatione certato;
si vincet etc. „ (Liv. I, 26) come la nostra (I, 52) :
al ót xa xzX., fioìXtv' x al' xa vixadz\i xzX. Cfr. per
altri es. Voigt Die XII Tafeln I, p. 512.

Benché, come abbiam detto, un sistema defi-
nito e rigorosamente seguito non vi sia nell'ag-
gruppamento e nella successione di queste leggi,
pure, oltre al comune tèma generale 8 proprietà „
che è, per così dire, la loro nota fondamentale,
si osserva che sono, se non sempre riunite, certo
approssimate leggi di soggetto affine, che quan-
tunque mescolate con leggi di altro soggetto men
prossimo, pure lasciano ben distinguere quel tal
soggetto speciale, come dominante in quel gruppo.
Così in questa grande (chiamiamola così) sezione
del codice gortynio domina il soggetto della pro-
prietà contemplata nella famiglia, soggetto che è
trattato a fondo, se non esaurito, dando le leggi
per la proprietà della moglie, del marito, dei figli
durante il matrimonio, o viventi i genitori, o nel
caso di cessazione di matrimonio per divorzio o
per morte, di seconde nozze, le leggi per la succes-
sione, per l'eredità, per la figlia ereditiera, pei figli
adottivi ; alle leggi di tal soggetto sono aggiunte
o premesse o intercalate altre leggi che conside-
rano la proprietà all'infuori della famiglia, le quali
qui hanno una posizione che direi sporadica, mentre
lo special soggetto a cui si riferiscono è ben lungi
dall'esser trattato a fondo e doveva esserlo in-
vece in altri gruppi o sezioni. Tali sono le leggi,
di cui solo alcune poche qui si ritrovano, relative
al passaggio della proprietà per obbligazioni, con-
trattazioni, vendite ecc.; tali pure le leggi rela-
tive alle offese, danni, ingiurie contro la proprietà
 
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