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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0105

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169

GORTYNA — SECONDA EPOCA

170

giurano del fatto con lui, che giura ultimo dopo
di loro. Quindi névrov airóv va inteso egli quinto
dopo altri quattro, tqìiov aótóv egli terzo dopo
altri due, e se l'offeso è un servo, essendo egli in
giudizio rappresentato dal nàatag o proprietario,
questi giura per lui àxeqog aéróg, egli secondo, dopo
un altro; tutto ciò secondo il rango e quindi se-
condo la multa corrispondente.

Par chiaro che pel caso di cui si tratta si pro-
cedesse in tribunale e il giuramento avesse luogo
in presenza del giudice. Si noti che la legge qui
non indica, come in altro caso (III, 5 sgg.), spe-
ciali divinità per le quali si dovesse giurare, ma
accresce grandemente la solennità e la forza del
giuramento coli' esigere che colui trovi chi si as-
soci a lui nel giurare, e che inoltre tutti giurando
imprechino a sè stessi, pel caso di spergiuro, come
ben s'intende.

In uno dei più antichi frammenti epigrafici di
Gortyna (n. 12-13) ed in uno di Lyttos troviamo
la parola òficofióvai, che deve certamente indicare
i conjuratores che qui la legge richiede. L'uso, fa-
coltativo, di aggiungere al proprio anche il giura-
mento altrui trovasi fra gli Ateniesi ; veci. Meier SL
Att. Proc. 687 sg.

prima ai rapporti coniugali e stabilisce so ed in
quanto un coniuge possa aver diritto sulla pro-
prietà dell' altro cessando il matrimonio per di-
vorzio o per morte; e poiché stipite della famiglia
è l'uomo coniugato, risponde dapprima e succes-
sivamente al doppio quesito : che cosa spetta alla
moglie separata dal marito per divorzio? che cosa
le spetta se ne sia separata per morte di lui?

Il salto dalle leggi che precedono a queste, è
invero assai brusco. Legame non si può trovare
che parziale e occasionale. L'ultima disposizione,
concernendo l'adulterio, può certamente suggerire
il pensiero della vita matrimoniale e del divorzio,
tanto più che della donna adultera quella legge non
parla ; certamente, come in Atene, doveva anche
qui seguire il divorzio e propriamente l'àTcónsfixpig
o ripudio. Ma, malgrado la prossimità, a ciò cer-
tamente non pensa il legislatore, che viene a parlar
del divorzio da un tutt'altro punto di vista.

La proprietà del coniuge cessando il matrimonio
per divorzio.

Col. IL 1. 45 - III, 1. 16.

Col. II, 1. 40, ènaQiófiEvov, oltre alla solita modi-
ficazione che subiscono in questo dialetto i verbi
in -kù), va ricordato che abbiamo un àQéofiai
creduto fin qui jonico.

Di queste imprecazioni nelle forinole di giu-
ramento abbiamo saggio in parecchie iscrizioni
cretesi delle meno antiche, quale quella di Dreros
e più altre. Cfr. Eschin. in Timarch. p. 131:
xcà inofiÓGccg rovg óqxtovg -&sovg, xul è'gwXsiccv
éavrcp sTtaquaài.i£Vog xxX.

LA PROPRIETÀ NELLA FAMIGLIA
Col. II, 1. 45 sgg.

Qui comincia la lunga serie di disposizioni con-
cernenti la proprietà nella famiglia, soggetto prin-
cipale del gruppo di leggi contenute in questa
iscrizione. Incominciando dallo stabilire i diritti
di eredità, la mente del legislatore si volge dap-

Queste leggi avendo solamente in mira il di-
ritto ereditario, sul fatto stesso del divorzio, sue
ragioni, forme ecc., non dicono e non istabiliscono
nulla, come neppure pel matrimonio. Si vede però
che i coniugi sono liberi di separarsi quando vo-
gliono, disfacendo il matrimonio e rimaritandosi
poi a lor talento collo stesso (col. IV, 3 sg.) o
con altri; e tutto ciò con atto privato, senza in-
tervento di giudice che pel caso di contestazioni
circa la proprietà; è però presumibile che la cosa
dovesse essere in qualche modo notificata sia alla
tribù, sia, più probabilmente, alla éraiQsta del ma-
rito o del xvqiog della moglie, come si può anche
rilevare da quel semplice òfivvvTu xqivsv (III, 1)
che suppone un atto facilmente constatabile. Il le-
game coniugale non era punto rigido a Creta in
questi antichi tempi ; un assai singoiar motivo di
soluzione di matrimonio trovava Aristotele (Po-
Ut. VII, 4) segnato nelle leggi cretesi: nqòg àè rijv

ùXiyoGtvi'av mg àyt'Xifiov ttoXXù nsqiXoGÓqì^sv ò
 
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