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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0110

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179

GORTYNA

SECONDA EPOCA

180

Col. Ili, 1. 20, xaxà rà èyQafAfjiéva, non essendovi al-
cuno accenno in queste leggi all'uso di documenti
scritti e scritture legali, non va inteso, come
già mi parve, secondo scritture fatte in pre-
senza ecc., ma secondo quanto è prescritto ; in
quel che precede non è affatto parola di ciò;
conviene quindi pensare a leggi anteriori a
questa epigrafe, quelle stesse a cui si accenna
a col. XII, 18 colle parole ài sy^atto tvqò tùvóe
Tàv yQa[i/Lic(T(ov.

1. 23 sg., svóixov rjfiev; è'vdixog è costantemente
usato in senso di " soggetto a processo „ quasi
come ijióóixog. La óixec a cui qui questa espres-
sione accenna è .certamente quella stessa di cui
sopra si danno le norme pel caso di divorzio ;
se la donna neghi di portarsi nulla che sia dei
figli, deve aver luogo il giuramento come colà
è prescritto.

1. 30, anche qui ha luogo la stessa dixa come
sopra; al óé ri àXXo tcsq^i s'intende qui x&v
imfiaXXóvTwv.

1. 37, xó^iGvQa, formato come Avtqcc, &qsttt(>cc,
óióaxTQK, è ciò che si dà in compenso del xo/xC-
£siv che vale curam gerere, ma vale anche ferve
ed efferre (sxxofii^siv, èxcpsQsiv) detto dei morti.
Nei pochi esempi (Esch. Agam., 965 ; Eurip. Herc.
fur., 1387; Poli. 6, 186) che abbiamo dell'uso
di questa parola, prevale l'idea del portare;
considerato quel che precede sulla morte dei
coniugi, qui non si può intendere che del portare
alla sepoltura, come giustamente han pensato
BZ. e M. Sarebbe un dono che un coniuge, pro-
babilmente nelle ultime ore, fa all'altro pel pro-
prio trasporto funebre, e che la legge permette
di fare nei limiti che stabilisce, acciò troppo
danno non ne venga agli eredi; non sono cer-
tamente le spese funerali o funeraticia, come
intende BZ., ma una gratificazione per ciò che
farà il coniuge superstite per quel trasporto
funebre. Senza dubbio xóixicstqov non può qui
equivalere a (psQvrj, come io già pensai ; nè si-
gnificare alimenti, come pare a D. e Br.; nè si
può pensare ad un legato, come credono D. L.
Neppure è verosimile che il legislatore voglia
provvedere qui a moderare gli eccessi di tene-
rezza fra due coniugi che divorziano, come pare
a BB., Gr., Schaube; nè che xó/xkxtqov sia la
stessa óóaig a cui si allude sopra (1. 20, 29)
come stranamente viene in capo a S.

1. 40-44. Tutto quanto sopra è detto, concerne
i liberi; qui in termini sbrigativi il legislatore

Iscrizioni arcaiche Cretesi.

afferma l'applicazione degli stessi principii agli
schiavi, i quali possono, come anche si vede al-
trove in queste e in altre leggi, possedere, benché
non certamente fondi fruttiferi; quindi non par-
lasi qui del xagnóg, come neppure del tessuto,
che probabilmente spetta al Ttàarag. Se muore la
donna ? la legge non dice nulla ; pare che anche
per questo caso debba applicarsi quel che è pre-
scritto per la libera.

In caso di appropriazione ingiusta ha luogo la
stessa di'xa, come sopra, in quella forma in cui
può aver luogo per ischiavi, coli'intervento cioè
del Ttàaxag anche pel giuramento, come è detto
a col. II, 43.

Dei figli nati dopo il divorzio.
Col. Ili, 1. 44 - IV, 1. 17.

Completa il legislatore le disposizioni che pre-
cedono concernenti la spettanza dei beni nella ces-
sazione di matrimonio, aggiungendo alcune dispo-
sizioni concernenti la spettanza dei figli, là dove
possa essere discutibile, cioè soltanto nel caso di
divorzio ; e prima per la libera, poi per la schiava.
Avvenuto il divorzio, il marito può ricusare il figlio
che nasca dopo di questo ; s'ei lo ricusa, la madre
può a suo piacimento allevarlo od esporlo, non
però senza prima averlo solennemente portato e
presentato al marito, nella casa di lui, se ne ab-
bia, in presenza di testimoni ed assistita dai suoi
xadsGTcà, se libera, dal suo ndarag, se schiava.
Se esponga il bambino senza aver fatto ciò, il
marito può procedere in giudizio contro di lei e
averne una multa; e se essa coi xadeciai, o col
nàarag, sostenga di aver portato il bambiDO {al
ènrjXevaav), producendo i testimoni, il marito ha
il diritto di chiedere a coloro e ai testimoni il
giuramento.

È discusso se l'esporre i bambini, tanto comune
presso gli antichi, fosse presso i Greci esplicita-
mente permesso dalle leggi o solamente non vie-
tato ; ved. MeierSL. p. 527 sgg. Hennann-Blùmner
Gr. Privatalterth. p. 76 sg. Ora per prima volta
ci viene dinanzi una legge greca che nel modo

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