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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0117

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193

GORTYNA — SECONDA EPOCA

194

dere, in questo che tutti costoro, quanti son no-
minati dalla legge, accedono liberamente alla
eredità senza intervento necessario di magi-
strato ; gli altri devono invece chiedere l'ere-
dità provando i loro diritti dinanzi al magi-
strato (certamente qui il kosmo, come in Atene
l'arconte), il quale, come ned' imdixaaCu degli
Ateniesi, se veramente siano consanguinei del
morto e altri più prossimi di loro non si tro-
vino, aggiudica l'eredità. Perciò intorno a questi
ulteriori èm^àXXovxsg non sente bisogno di nulla
specificare il legislatore.

Col. V, 1. 26 Sg., ragfoixiag oixivéq xa l'mvn ó xXàqog.

Qui foixia è la famiglia che si suppone estinta
affatto, talché non vi sia alcun sm^dXXwv o per-
sona di quel sangue che abbia diritto ai beni.
L'eredità poco s'inoltra nel yt'vog; se non vi
sia imfìàXXiov, ossia syymàxm yévovg, i fondi
patrimoniali (xXàoog) della famiglia estinta ri-
mangono eredi di sè stessi, sono cioè ereditati
da quella parte di essi che è costituita da per-
sone viventi ad essi addette e patrimoniali con
essi. Non è tutta la massa degli foixésg, come
male intende Z. p. 144, e neppur necessaria-
mente tutti gli foixssg xax àyQÓv, ma soltanto
quelli fra gli foixtsg che costituivano (olrivég
xa ìwvri), come i fondi a cui aderivano, il xXaqog
della foixia e che quindi, come sappiamo dagli
antichi, eran dai Cretesi distinti col nome di
xXaqwzai. Cfr. Mùller, Die Dorier II, 49, 56,
Hoeck, Kreta, III, 38. Tornano in mente i
clientes dei Romani nella più antica e originai
condizione, i quali furono già da Niebuhr ravvi-
cinati a questi klaroti cretesi, come ad altri
di simil condizione presso i Greci ; e, pei klaroti
almeno, la sua opinione riceverebbe ora dal no-
stro testo buona conferma; cfr. Lange, Ròm.
Alterth. I, p. 216 sgg. Che però, all'estinguersi
di una famiglia, i beni di questa vadano agli uo-
mini aderenti alle sue proprietà territoriali, ò un
fatto assai notevole, e che anche più lo sarebbe
se si sapesse che questi fossero, ■ come pensò
il Mùller, uomini della più antica popolazione
del paese spodestata dai nuovi venuti ; ma nulla
si può rispondere ai quesiti che questo luogo
della nostra iscrizione solleva, se altri monu-
menti non vengano ad illuminarci.

1. 28 — VI, 2. Stabilita la successione, si prov-
vede per tre casi di dissenso fra gli eredi circa
la divisione dell'eredità;

1° Che alcuni degli eredi non vogliano procedere
alla divisione.

2° Che non vogliano dividere com'è prescritto,
taluni dei beni mobili.

3° Che nel dividere non si accordino circa le por-
zioni o l'attribuzione di queste.

Il soggetto di queste disposizioni, le dissen-
zioni fra gli eredi circa il procedere alla divi-
sione o al modo di questa, è quello dell' " actio
familiae erciscundae „ presso i Romani, della óixrj
slg da%ri%(av aì'osGiv presso gli Ateniesi, sulla quale
ved. MeierSL. p. 482 sgg., Caillemer, Success, légit.
à Ath. p. 193 sgg. A Creta, ove come a Sparta,
dominava il principio della vita in comune, pare
dovessero più che altrove gli eredi trovarsi fre-
quentemente d'accordo nel non procedere a divi-
sione; vediamo però che il legislatore gortynio
prevede il caso che qualche erede voglia rompere
la comunità e devenire alla spartizione, mentre
altri non vogliono ; e risolve in favore del primo,
come nelle leggi di altri paesi, ma in modo più
semplice, senza nomina di spartitori o dazerai
come in Atene, senza intervento del kosmo per
la spartizione, come in Atene dell'arconte, ma
attribuendo tutta l'eredità a coloro che voglion
dividere, finché gli altri non si sian decisi alla eli-
visione. Prevede il legislatore reazioni violente
per parte di costoro, baruffe fra coeredi tanto
possibili a G-ortyna quanto ben sappiamo dagli
oratori lo fossero in Atene, e provvede commi-
nando una multa. Al disposto fa però una ecce-
zione; quando non si tratti d'immobili, ma di ta-
luni oggetti pei quali possano alcuni eredi aver
buone ragioni perchè non sian divisi secondo le
norme stabilite dalla legge, allora di ciò si rimette
la decisione al giudice il quale, udite le parti, pro-
nunzia sulla spartizione e attribuzione di quegli
oggetti.

La spartizione ha luogo senza intervento di
magistrato, salvo i casi di dissenso sopra indi-
cati ; è effettuata dagli eredi maschi dai quali le
femmine ricevono la loro porzione (ved. col. X,
50 sgg.); certamente dai maschi che fossero già
ógofiéeg o almeno rifìCovTsg. L'uso delle comuni
espressioni Xavxdvsv, ànoXavxdrev, óiaXavxdvev e
 
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