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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0118

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195

Ci OETYKA

SECONDA EPOCA

196

xlàoog mostra che a Gortyna, come altrove in
Grecia e in altri paesi, anche presso i barbari
(Grimm, Deutsche Eechtsalterth. p. 479), vi fu in
antico tempo la costumanza della formazione di
lotti da estrarsi a sorte. La presente legge non
parla di ciò, ma neppure esclude che possa aver
luogo, solo suggerendo che se sul modo della spar-
tizione gli eredi non riescano ad accordarsi, con-
vertano i beni ereditati in danaro, vendendoli al
maggior offerente, e la somma ricavata si spar-
tiscano secondo è prescritto.

In vista di possibili reclami dopo liquidata l'ere-
dità, si stabilisce che la divisione dell'eredità si
effettui in presenza di tre testimoni almeno.

Col. V, 1. 39, xvazmv, cfr. xsrvaxóg e xszvàxrj n. 152,
1, 10 sg. II, 7. In una iscrizione di Malia di
tempi meno antichi leggesi &vaT&v ; veci. Halb-
herr, Iscriz. cretesi n. 52 (Mus. ited. voi. III).

1. 40, frmaq x àixniór]iiag ved. n. 154, I, 19 Sg. e
la nostra nota ivi.

1. 41, èninólaiu xq-r^iaxa indica, alla lettera, il so-
prassuolo, in generale quanto non è stabile come
il suolo su cui si trova, quindi tutti gli oggetti
mobili o minia che gli antichi definiscono %à
s£ sninoXffi Gxsvì], fj èmnóXaiog xxffiig. In un
trattato fra Gortyna e Knossos, di tempi meno
antichi {Monumenti antichi I, p. 49 sg. 1. 15)
ènmólcaa dicesi di quanto si trovi su terreni
di pubblica proprietà : xà S" sninóXaia narra
xoivà rjfiev roQtvvCaiv xal KvwOicor, fexaxsQcov
xàv fjnCvav.

1. 47, àvs'v, qui si presenta la forma attiva di que-
sto verbo e certamente col senso di porre in
vendita, poiché col senso di vendere si usa subito
dopo ànodidóixev ; Hesychio ha àvstv' nwXsìv. La
solita forma media àveiad-ai ricorre in due luo-
ghi (VI, 4, X, 25) col suo solito valore di com-
prare.

1. 48, Sg, non <w, perchè 6g xa nlsTarov óidwi, detto
assolutamente, è forinola stabile esprimente il
modo della vendita, come noi diciamo " al-
l' asta „ " all'incanto „ " al maggiore offerente „.

1. 49, %av tiii&v, qui il plurale si riferisce ai prezzi
di più cose diverse.

enafìoXàv da me già spiegato per snava^oXàv
meglio si spiega, come altri fecero, ricordando
l'uso di snrjfioXog ed Hesych. ènrftoXr]' fxtQog
r) imfioXrj.

Iscrizioni arcaicità Cretesi.

1. 54, TQùvg, la lezione è certissima, ed inoltre tro-
vasi la stessa forma anche in un frammento di
Lyttos; il nomin. è xqtsg col. IX, 48.
nXiavg è il nXiag che conosciamo da Omero.

Col. VI, 1 sg. Aggiunge il legislatore dopo lo
disposizioni precedenti questo breve articolo, no-
tevole come altri per avarizia di parole lasciate sot-
tintese, col quale risuscita bruscamente il morto,
tornando a parlare degli interessi di famiglia fra
vivi. Il rapporto con quel che precede sta in questo,
che la spartizione di cui sopra si occupa il legisla-
tore può essere fatta anche dal padre vivente, il
quale è dalla legge stessa già dichiarato xaqxsqòg
rag daCtìiog (col. IV, 23), nel qual caso le contro-
versie sul fare la divisione e sul modo rimangono
escluse. Con quali norme il padre debba effettuare
la divisione, se gli piaccia di farla, la legge lo ha
già detto ; ed ha anche detto che il padre, senza pro-
cedere alla spartizione, può fare speciale assegno
di porzione ad un figlio àxafiévog o ad una figlia
per dote; coli'articolo qui aggiunto torna il le-
gislatore su quest'ultimo caso. Che, quando il pa-
dre vivente dia la porzione alla figlia che va a
marito, debba darla secondo le norme di divisione
stabilite dalla legge, è già detto sopra a suo
luogo IV, 48 sg.; quel xaxà xà avrà non può dun-
que riferirsi che a ciò che immediatamente pre-
cede ; anche queir atto deve compiersi in presenza
di testimoni.

Se ed in quanto uno dei membri della, famiglia
possa disporre degli averi di un altro.

Col. VI, 1. 2-46.

D'accordo coi principii che servon di base a
tutte le leggi precedenti sulT eredità e la succes-
sione, qui il legislatore stabilisce la completa in-
dipendenza degli averi della moglie e del marito,
di quelli dei genitori e dei figli reciprocamente.

Il divieto non si estende alla gestione degli
averi l'uno dell' altro, ma si limita agli atti com-
promettenti la proprietà, alienazioni, ipoteche,

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