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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0121

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201

GORTYNA

SECONDA EPOCA

202

ad un libero; potrebbe anche, se sia schiavo del
riscattato, chiedere al magistrato che la somma da
lui pagata e non restituitagli valga pel proprio
riscatto, e il magistrato, se vi sia equivalenza,
dichiararlo àTtsXsv&sQog indipendentemente dalla
volontà del padrone.

Disposizioni simili a queste trovansi pur nelle
leggi romane, ove trovasi pur l'obbligo pel cliens
di riscattare il suo patrono.

Da quel che rimane ov'è la lacuna non si può
rilevare che trattisi eli un uomo preso in guerra,
ma piuttosto di un pirata (professione punto igno-
bile pei Cretesi, come neppur lo era quella simile
dei vikinghi per gli Scandinavi), il quale andando
per spogliare e catturare fosse invece spogliato
e catturato; cfr. la nota a col. IX, 43 sgg.

Col. VI, 1. 46, in un framm. delle più antiche iscri-
zioni del Pythion, n. 24, si legge xal al x àXmròv

i] itìòva____ove probabilmente queir saóva—

è parte della stessa voce di cui qui iódva...
Nel n. 154, I, 13 trovasi stivasi per stitivasi o
èativasi " spoglierà „. Forse qui ai x ititiva[aisv
ròv] 7TrjQa[i;dv, si spolietur pirata ?; èxtivm, come
ànoóva) e come spolio in latino, può benissimo es-
sere usato figuratamente d'altro che di vesti.

Quel ..TTsqia).., che si legge chiaro, vale cer-
tamente TTrjQa.., come a col. IX, 43, 44 e in
smnsostai a col. II, 17.

1. 47, àXXonoXia è nuovo, ma conosciamo àXXo-
Srjnia ; è un astratto che suppone un àXXójroXig,
come si ha ànoXia ed ànoXig ; significa il " non
essere della città ove uno si trova „ o " il
trovarsi in città non sua „. Curiose cose scri-
vono su questa voce BB. Skias ed altri.

Non è detto sg tiwXsiag; trattasi di un cattu-
rato in paese straniero e tenuto in un' àXXonoXia
forzata. L'àXXonoXia volontaria, il risiedere de-
liberatamente in città straniera, era già consi-
derato come una brutta cosa da questi Dori,
tantoché le leggi di Zaleuco la punivano rigo-
rosamente e quelle dei Crotoniati anche colla
morte: " poenaque mors posita est patriam mu-
tare volenti „. Ovid. Mei. 15, 29; cfr. Mùller Die
Dorici" II, 225. Dei Cretesi, come degli Spartani,
riferisce Platone (Protag. 28) che: otiti tra sùai
%àv vs'wv. sìg ràg àXXag rcóXsig eritrea.

1. 46 sg., vtc' àvàvxag ixó^srog che prima, leggen-
dosi x èXojiévm, si riferiva al riscattato, ora, ri-

trovata la vera lezione xsXofiévco, si riferisce
al xig che riscatta e meglio così conviene pel
senso.

1. 55 sg., malgrado l'approvazione di alcuni edi-
tori, la lezione che già diedi non è possibile;
iXsv&sQWTÓg non si dice a Gortyna, ma ànsXsv-
O-sQog; e il soggetto che manca in quel che segue
al principio dell'altra colonna, non può asso-
lutamente esser altro che ó ti&Xog.

La lezione che diamo è sicura. Se dopo quel
(AE) altre lettere furono scolpite, queste non
andarono più in là dello spazio che si vede oggi
scrostato; arrivato a metà della linea, forse per
difficoltà che incontrasse nello scolpire su quella
commettitura, l'artefice andò a capo (come fece
pur sopra in altra simile commettitura, a 1. 16)
e scolpì una ulteriore linea completa sulla pie-
tra sottoposta, che era dello zoccolo, e quindi,
come già avvertimmo (ved. sopra, p. 101) non
fu trasportata. In questa linea trovavasi la
chiusa del periodo ed il principio al' xa timXog
del periodo seguente che continua nell'altra
colonna.

Probabilmente, per lo schiavo s'imponeva il
giuramento, e la chiusa diceva ròv tiè [timXov
óqxióisqov fj/iev] o altro di simile.

Condizione dei figli nati da matrimoni misti
fra liberi e schiavi.

Col. VII, 1. 1-10.

Sorprende il trovar qui questa legge gravissima,
benché per qualche lato si connetta colle dispo-
sizioni sull'eredità. Probabilmente è un'aggiunta
ad altre leggi in cui il soggetto era più larga-
mente trattato.

Sono due casi, di cui il secondo è l'inverso del
primo; e poiché il secondo è " che la libera vada
a stare con uno schiavo „ il primo (di cui mancan
le parole iniziali) non può esser altro se non " che
lo schiavo vada a stare colla libera „. Ciò che de-
cide della condizione dei figli è dunque il domicilio
dei genitori; se questo è del padre (schiavo), sono
schiavi, se della madre • (libera), sono liberi. Z.
(p. 66 sg.) ricorda le disposizioni del SC. Claudia-
num (52 d. Cr.) e quel che ne dicono gli antichi espo-
sitori, come pure un luogo del codice siro-romano,
che molto si avvicinano a questa legge gortynia.
 
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