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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0123

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205

gortyna

seconda epoca

206

vedere perchè, senza ledere i diritti delle femmine
che sono pur del sangue, la proprietà della fami-
glia, andando per mancanza di maschi in mano
loro, non avesse a troppo deviare passando in
figli di sangue troppo diverso; e si provvede fa-
cendo che la femmina, spento il diretto erede
maschio di quel sangue, si metta in condizione di
risuscitarlo, di dare al padre morto, pei suoi S-Cva
xcà àv&Qwmva, quei successori maschi ch'egli
non ebbe o perde, sposando un consanguineo. Per-
ciò e in tal senso Solone, Charondas e gli altri
antichi legislatori greci provvidero con leggi spe-
ciali alla figlia ereditiera, che gli Ateniesi chiama-
vano nccTQov%oq o ènUlrjQoq, qui troviam chiamata
naqtqwiwxoc, altri Dori chiamavano smnanuzCg.
Presso i Romani non si può cercar raffronto per
istituzioni di tal natura, ma se ne trova fra altri
indo-europei, singolarmente fra gl'Indiani; cfr. Leist
Graeco-italische Rechtsgeschichte p. 27-31, 46 sgg.

Le relative leggi attiche non conosciamo che
assai incompletamente, e meno anche quelle di
altri Greci; ved. MeierSL. A. Pr. p. 614 sgg.
Hermann-Tb. Gr. Bechtsalterth. p. 57 sg. Caille-
mer Success, le'git. ci Ath. p. 36 sg.

Col. VII, 1.15-29. Come per l'eredità (ved. sopra,
not. a col. V, 22 sgg.), così pur qui, la legge non no-
mina che i primi consanguinei a cui va assegnata
in matrimonio l'ereditiera; questi sono chiamati
dalla legge a quelle nozze; gli altri, in mancanza
dei primi, devono chiedere {uìxCovzsg), e la scelta
non è del magistrato, ma della donna.

I nominati dalla legge sono soltanto i collaterali
in linea mascolina, zii paterni e figli di questi ; della
terza generazione, trattandosi di matrimonio, non
si parla, perchè troppo tenera, se pur vi sia ; dei
collaterali in linea femminina, figli di sorelle del
padre, come neppure degli altri collaterali men pros-
simi, che secondo le leggi attiche avean diritto di
èmóixuaìa per l'epiklera, qui non si parla affatto.

1. 20, r&i ènmQsiyitìxy, qui e sotto va inteso che
ciascuna (per ordine di età) si deve maritare
col maggiore rispettivamente.

1. 23, imi, qui e col. Vili, 8 e te col. IX, 29, non ha
altro raffronto se non neh' l'oc, l'a {hi) che in Omero

trovasi usato promiscuamente con eìg e (ila e
nello stesso senso. Il significato di uno, visto
anche il vario uso dell'articolo, mal s'adatta
a questi luoghi. Può adattarsi il significato di
primo, che può pur avere log a volta nell'uso
omerico, facendo però qualche concessione circa
l'uso dell'articolo, il quale è qui piuttosto quello
di un pronome quale ovto; o sxsìvog che quello
di TCQùóTog. Non senza buone ragioni Ahrens
(Kuhn's Zeitschr. Vili, 341 sgg.) credè ricono-
scere nell'i^) omerico un antico pronome rela-
tivo, per cui equivarrebbe ad Sxeivy. Questo
valore però che si adatterebbe perfettamente al-
l' Imi a col. Vili, 8, ed anche all'te a col. IX, 29
mal si può adattare qui, ove quel zmi i. z. n.
che segue rende un tal pronome affatto super-
fluo. Certo, qui il valore di primo è quasi ne-
cessario, come pure la dichiarazione che segue,
che non sia, cioè, qualunque primo Aglio degli
zii, ma il primo del maggiore fra questi. Si volle
adoperare tale espressione per evitare la troppo

brutta z(òl TTQSiyiO'TWl ig Zm TtQSiyitìTO).

1. 25, nliad dè /ir;, s'intende successivamente; a
poligamia non si può pensare.

1. 29-35. Posto che non vi sia obbiezione al
matrimonio da una parte o dall'altra, il consan-
guineo che deve sposarla entra subito nel godi-
mento di metà dell' usufrutto dell' eredità, quan-
d'anche il matrimonio non possa subito effettuarsi
per immaturità dell'uno o dell'altra.

1. 35 — Col. Vili, 8. Se vi siano obbiezioni da
una parte o dall'altra, può l'uno o l'altra rifiu-
tarsi al matrimonio, ma non senza conseguenze
quanto ai diritti sugli averi; queste conseguenze
sono definite dalla legge pei casi:

1° Che egli, prima già che possa effettuarsi
il matrimonio, dichiari che non la vuole.

2° Che egli, giunto all' età da matrimonio, non
la sposi.

3° Che essa, già da marito, non voglia lui, od
abbia raggiunto la maturità, quand'egli è ancora
immaturo.

In ultima analisi la legge dispone che se il
consanguineo a cui tocca sposare, rifiuta, non ha
nulla degli averi dell'ereditiera, se invece è da
questa rifiutato, ha una certa parte determinata.
 
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