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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0128

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211

00RTYKA — SECONDA EPOCA

216

quella sostanza tornare ad essi, quand'anche la
pupilla morisse ancor nubile. Forse in vista di ciò
il legislatore, chiamando alla tutela anche gli zii
materni nel supplemento a col. XII, ha creduto
dover raccomandare il maggior zelo possibile nel-
T amministrare. Tutte queste norme per la tutela
legittima dell'ereditiera nubile valgono soltanto
per tutti quei casi in cui non siavi una tutela
(come si esprimono i giuristi romani) dativa (òq-
rxaroóixaGxaC).

Anche lo zio paterno è uno degli aventi diritto
a sposare l'ereditiera, anzi viene in prima linea
fra questi, ma può rinunziarvi o essere rifiutato,
e non esser poi colui che eli fatto la sposa ; ved. la
nota antecedente.

Col. Vili, 1. 47, latrai, non nuova, ma fin qui solo
nota in testi di dubbia autorità era fin qui questa
forma èàaaa per iovaa, su di cui ved. Ahrens D.
D. p. 325. In una iscrizione gortynia assai meno
antica, trovata nel pronaos del Pythion e pub-
blicata nei Monumenti antichi I, p. 47, trovasi
a lin. 19 xuì xàv %à)Qav xàv TXOQXtàd-&av, che
l'Halbherr ravvicina al nostro ìàxxa, e spiega
come equivalente a noqxióvaav ; nelle iscrizioni
cretesi però di quei tempi trovasi anche in uso
il più comune dorico lóvoa.

1. 47 sg., ,u?) sttj sm§àXXwv, qui e nell'aggiunta
a questo luogo a col. XII, 26 va inteso, cum
grano salis, di chi non solo avrebbe diritto
di sposarla secondo la legge, ma avendone di-
ritto sia in grado di farlo. Può darsi, come so-
pra abbiam detto, che non vi sia alcuno in grado
di sposarla, quantunque uno o più zii paterni
vi siano ; in tal caso l'ereditiera non è allevata
presso l'avente diritto, che non v' è, nè presso
la sua famiglia, ma presso la madre o presso
gli zii materni. L'amministrazione rimane però
agli zii paterni nominati sopra, e non può in-
tendersi che passi agli zii materni se non quando
quelli non vi siano o quando, morta la madre,
sia allevata presso di loro.

1. 53 — IX, 1. Quest'aggiunta doveva precedere
tutte le altre ed esser segnata dopo tutto quanto
prescrive la legge sul matrimonic dell'ereditiera,
là dove di giudizio non si parla mai e nulla si
dice circa le pur possibili questioni fra gli aventi

diritto, pel caso cioè in cui l'ereditiera fosse di-
sputata e divenisse, come dicevasi in Atene, inC-
dixog. Vediamo che qui il ricorso degli aventi di-
ritto che si credesser lesi da chi avesse sposato
l'ereditiera, avea luogo dinanzi ai kosmi, come
anche in Atene dinanzi l'arconte ; cfr. Caillemer,
Success, légit. p. 41.

1. 55, {n)sv&sv, affatto nuova riesce per noi que-
sta forma attiva, ma abbiamo anche trovato
già àvév (V, 47). Il significato del noto nsv&o-
fiai o Tivv&àvofiai si adatta perfettamente, poi-
ché si vede che qui avveniva come in Atene,
ove l'arconte in questi casi non occupavasi che
della istruttoria rimettendo poi la decisione ai
tribunali ordinari. È una inchiesta o una quaestio
in primo luogo ; perciò non si dice, come in altri
casi, (imXév, nè si danno norme pel giudizio e
la sentenza.

Col. IX, 1-24. Quest'aggiunta che stabilisce chi
abbia facoltà di vendere e ipotecare beni della
ereditiera, parrebbe a prima vista connettersi con
quanto la legge prescrive poco prima sull'ammi-
nistrazione dei beni dell'ereditiera immatura: E
così infatti ha pensato BZ. Ma, oltreché è strano
questo ritorno a quel soggetto subito dopo un
breve articolo relativo a tutt'altro, se guardiamo
a quel che è prescritto pel padre vedovo che am-
ministra le sostanze materne ereditate dai figli
(col. VI, 34 ànoòóO-dai óè jxrj jxrjóè xaza&éfisv al'
xa firj xà xtxva S7xairt'(frji ógoj.u'sg iòvxsg), non è
possibile credere che la legge dia facoltà ai nà-
xqwtc, ed anche ai [xàxqweg (che non possono essere
èmfiàXlovxes òrxvisv), di vendere o ipotecare libe-
ramente le sostanze della bambina loro parente,
il cui consenso non potrebbe, per l'età, avere al-
cun valore. Inoltre, tornato ormai quel ròvg èm-
ftaXXóvxavg al suo vero posto, che è nell'articolo
antecedente, viene affatto escluso a lin. 3 il sup-
plemento fj aè[xóvg] e non rimane possibile che
fj ai[xdv], il che è assurdo pensare che la legge
possa aver detto di una bambina àvaQog.

La quasi identità delle formole, ed anche della
clausola con cui si esclude la retroattività (1.15sgg.),
mostra che qui non si fa che applicare alla ere-
 
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