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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0134
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227

G0KTYNA

SECONDA EPOCA

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moglie, da figlio a madre, contenute in altre leggi
già scritte prima di queste, alle quali si allude a
col. Ili, 20 con quel xatà %à syQanf.itva parlando
della óóaig del marito alla moglie; a leggi ante-
riori su tal soggetto pur si allude con ai syqavvo
ttqò iwróe twv yQc^u^dicov in un'aggiunta a col.
XII, 17 sgg. che si riferisce a questo luogo.

Si stabilisce il maximum per queste donazioni ;
non sappiamo se la legge a cui ciò si aggiunge
stabilisse un maximum diverso, o non segnasse al-
cun limite.

Col. X, 1. 15. Il supplemento ft àvàga yvvouxi è del
tutto sicuro, essendo dettato dall'aggiunta a
col. XII, 17 che richiama testualmente questo
luogo.

resto degli averi lasciati non ragguagli il debito,
la donazione s'intende annullata e i creditori han
diritto di far presa di quegli averi o di quel da-
naro, come del resto ; infatti il morto in tal caso
disponeva di ciò che non era suo.

Si vede che le donazioni di cui si tratta s'in-
tendono fatte non molto prima della morte, come
anche i xó^iarga a col. Ili, 37 sg.

Sono indicati tutti i debiti possibili, cioè i vo-
lontari di qualsivoglia specie (òtt^Ioìv àQy.) e i
giudiziari, risultanti cioè da condanne a pagare
già avvenute o possibilmente imminenti {àrafi.
ì] }.iù)X. à., cioè: o già condannato a pagare, o
mentre pende il processo). Un'aggiunta a queste
disposizioni concernente gli eredi, per lo stesso
caso, trovasi più oltre a col. XI, 31 sgg.

1. 17-20. Malgrado la grande chiarezza del-
l' espressione, questo che qui dice la legge è stato
stranamente ed erroneamente spiegato da tutti,
quasi potesse pensarsi che gli imfì. possano non
riconoscere la donazione ecc.; ved. Z. p. 126 sgg.
D. BB. ecc. ad loc. La spiegazione è ovvia.

Morto il donatore, i suoi averi vanno tutti agli
im§. eccetto quanto clonò, come sopra è detto,
alla moglie o alla madre, se non superi 100 sta-
teri. Se superi questa somma e la donazione fu
fatta in danaro, la legge non ha nulla da sugge-
rire, poiché in tal caso niente è più facile che
correggere l'eccesso. Contempla quindi la legge
soltanto l'ipotesi che la donazione eccessiva fosse
fatta in averi d'altra specie, che non si possano
o non si vogliano spezzare per correggere quel-
l'eccesso e dare alla donna quanto può avere se-
condo la legge e non più. Suggerisce per tal caso
la legge il ripiego semplicissimo, che gli imfi., se
vogliano, si prendano essi quegli averi, rendendo
alla donna in danaro quel tanto che può spet-
tarle, cioè 100 stateri. Un simil ripiego, la con-
versione cioè in danaro, è prescritto dalla legge
pel caso che sorgano difficoltà fra gli eredi nella
spartizione dei xq^fiaru (col. V, 44 sgg.).

1. 20-25. La donazione nei limiti stabiliti dev'es-
ser valida in ogni caso per gli eredi i quali de-
vono rispettarla, prendendo tutto il resto della
sostanza. Non così pei creditori del morto. Se il

Iscrizioni arcaiche Cretesi.

Lo schiavo ipotecato.
Col. X, l. 25-32.

Quest'aggiunta non ha che fare coli'eredità,
ma si connette solo occasionalmente con quel che
precede, perchè anche qui trattasi di proprietà
della quale per impegni già presi non si ha il
diritto di disporre.

Le leggi a cui si fa quest'aggiunta sono piut-
tosto quelle del gruppo rappresentato nel n. 152.
In quelle parlasi (col. V) di un xaraxsi'fj.evog sul
quale abbian diritto due creditori. Ma colà l'uomo
di cui si tratta è un libero che trovasi in condi-
zione di nexits; qui invece certamente è uno
schiavo ipotecato.

1. 26, àXlva^rai ó xara&évg, lezione ormai sicura;
colui che l'ha ipotecato lo proscioglie soddisfa-
cendo all'impegno per cui lo diede in ipoteca.

1. 27, àfintixalog è l'uomo per cui è anche vietato
l'àysv tiqò ói'xag a col. I, 1 Sgg.

LA PROPRIETÀ NELLA FAMIGLIA

L'adozione e i diritti di eredità per l'adottato.
Col. X, 1. 33 - XI, 23.

Queste leggi sugli adottati modificano leggi an-
teriori sullo stesso soggetto, come si rileva dalla
clausola finale negante la retroattività. E di una

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