Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Ihre bisherige Sitzung ist abgelaufen. Sie arbeiten in einer neuen Sitzung weiter.
Metadaten

Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

DOI Artikel:
Comparetti, Domenico: Gortyna
DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0135

DWork-Logo
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
229

GORTYNA — SECONDA EPOCA

230

legge dell'epoca anteriore, in cui parlavasi del-
l'adottato, abbiamo saggio nel framra. n. 18; corno
pure di un' altra legge di quella stessa epoca, in
cui parlasi dei yvtfawi e quindi probabilmente paria-
vasi anche dell'adottato, sono frammenti i n. 23,28.
Queste leggi anteriori parlavano dell' adottato da
più di un aspetto e si spingevano assai più in là
della presente, contemplando i casi di controversia
fra adottati e figli genuini per l'eredità, i rapporti
d'interesse fra l'adottato e la sua famiglia ori-
ginaria ecc. Qui non si parla dell'adottato che pei
suoi diritti ad ereditare dall'adottante. Quel che
si stabilisca di nuovo rimpetto alle leggi anteriori
non possiam dire, ma è chiaro che la novità di-
pende da quanto in tutte queste leggi è stabilito
di nuovo pel diritto ereditario in generale, sin-
golarmente per la partecipazione delle femmine
alla eredità e per le ereditiere. Essendo l'adottato
in condizioni eccezionali, come l'ereditiera, la legge
dice qui in principio, ciò che per l'ereditiera dice
in fine, che cosa cioè si richieda perchè un adot-
tato debba esser riconosciuto come tale.

Ad evitare malintesi in cui caddero tutti gli
editori e spiegare espressioni che paiono anormali
(Z. p. 163 sg.) e noi sono se ben s'intendano,
conviene avvertire che sono qui ben distinti due
momenti noli'ereditare : il primo è quando gli eredi
legittimi prendono cognizione e possesso dell'ere-
dità complessiva {èn^àrsvatg degli Attici); il se-
condo è quando procedono alla divisione e cia-
scuno ha o riceve [sxsv, laxtv) la parte che gli
spetta secondo la legge. Al primo si riferisce
l'espressione 8 prendersi gli averi ,, o 8 tutti gli

averi lasciati {àvaih'i&ai rà xQijfiara 0 narra rà
xo^ixara a ri xa xaTu'kiTT))) „ che non vuol dire,
come fu mal inteso 8 essere erede universale „ se
non nel caso che altri coeredi non vi siano, ma si-
gnifica, come oggi da noi si dice, 8 accedere al pos-
sesso „ dell' eredità universa per sè e pei coeredi
se ve ne sono. Le leggi sull' eredità contenute in
questa iscrizione non si occupano che del secondo
stadio ; del primo si occupavano altre leggi ricor-
date coli' ài èyqàxxai a 1. 44-46, che stabilivano da
quali fra gli eredi quell'atto dovesse essere com-
piuto, con quali norme e con quali doveri circa
gl'impegni divini e umani del morto. A questo

primo stadio si riferisce pure l'articolo d'aggiunta
a col. XI, 31-45, ed a questo pure si riferisce
quanto qui dice la legge circa la facoltà che ha
l'adottato di compiere o no egli stesso quell'atto
quando figli genuini non vi siano, di compierlo
con essi quando vi siano, di compierlo quando vi
siano soltanto figlie genuine; il non compierlo va-
lendo quanto rinunziare all' eredità nel primo caso,
non però negli altri.

Non di altra maniera di adozione si parla qui
che dell' adozione fra vivi. La forma che la legge
prescrive trova raffronto in Roma e in Atene.
Come in Atene l'adottato vien presentato dal-
l'adottante ai (f qàroQsg con ceremonia sacra, così
qui alla èxaiqsia; come a Roma si fa la 8 arroga -
tio „ nell'adunanza del comizio 8 kalato comitio „
così qui pure. Ma qui l'adottante non 8 rogat „
non c' è una forinola 8 velitis, jubeatis ecc. „ che
suppone un diritto di 8 veto „ nell'assemblea;
l'adottante, annunzia, promulga, proclama, ùra-
(faivsrai ; questo atto è così essenziale che la cosa
ne prende il nome ; l'adottato è il 8 proclamato „
àv7iavTÓg, l'adottante è il 8 proclamante „ àuna-
ràfisvog, l'adozione è una 8 proclamazione „ àv-
navaig. Differenze considerevoli e profonde si av-
vertono confrontando col diritto attico ; qui si
può adottare chiunque si voglia, anche avendo
figli genuini, il che là non è; l'adottato non è
un 8 heres necessarius, si ve velit, sive nolit „
come suol essere in generale presso gli antichi;
i suoi diritti non sono, come in Atene e altrove,
eguali a quelli dei figli genuini pel retaggio pa-
terno e degli altri consanguinei; ma se vi siano
maschi genuini ha quanto una femmina; ed in
generale al suo 8 inoltrarsi ,. im%wqév nella fa-
miglia la legge segna un limite con una formola
secca che è quasi enfatica.

A bene spiegare questa legge nelle sue ragioni
converrebbe conoscere quanto la legge non dice
e suppone già noto o detto in altre leggi non
abrogate con questa. Certo, rimpetto alla legge
anteriore, che non conosciamo, questa è limitativa
e men favorevole nel suo spirito all'uso dell'ado-
zione a scopo di farsi un'erede; e ciò s'intende,
poiché al corso dell'eredità secondo il sangue
provvedono le leggi che precedono sulla succes-
 
Annotationen