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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0141
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241

C40RTYNA

SECONDA EPOCA

242

cpvXaxsg di Atene ved. MeierSL. p. 533 sg. ;
i <fvvoQ(paviGTai di cui parla la iscrizione di
Efeso (Hermann-Thalh. Gr. li. p. 140, 1. 29)
pare siano una magistratura. Qui però non si
tratta certamente di magistrati che sorveglino
le tutele o vi presiedano, ma di persone che
esercitano la tutela. Sono, a mio credere, cer-
tamente tutori dativi, i quali a Roma, come pure
in Atene, potevano essere assegnati dall' auto-
rità. A tutori testamentari non si può pensare,
poiché qui di testamento non è mai parola, ed
inoltre quel dixaarcd accenna ad ufficio piuttosto
d'origine pubblica che privata. Probabilmente
questi òQnavodixaaiccC erano nominati dal kosmo,
come in Atene dall'arconte, quando tutori le-
gittimi non vi fossero o fossero riconosciuti in-
capaci, immeritevoli di fiducia ecc.

1. 25, se fosse certo, ciò che l'Halbherr crede pos-
sibile, che nella lacuna non fossero lettere, si
potrebbe ritenere la lezione òttì\ Ss, che pel senso
può stare ; ma, poiché lettere mancano certa-
mente nel luogo corrispondente della linea infe-
riore, è presumibile che debbano mancare anche
qui e, posto ciò, non vedo altra lezione possibile
che 1' &7ts[ó] (ót) da me dato nel testo ; cfr. la
• nota a col. VII, 55.

1. 28 sg., pare che, se vi siano òqnavoòixaatai, a
questi spetti, non solo l'amministrazione, ma
anche l'allevamento, e così intendono BZ. ed
altri ; a rigore però può anche intendersi diver-
samente, l'assenza dell'imfì. riferendosi al xqà-
7tsv, l'assenza degli òqttuvoó. all'ùqivsv.

1. 29 Sg. tòv TXttTQma xal TÒv ;iàiQU)a ròvg syQafi-
/.isvovg; veramente i iiàtQuisg non sono syqccii-
/xs'voi là dove questo supplemento si riferisce
(Vili, 47-53) se non pel caso che non vi sia im-
fiàlkmv e la madre sia morta, nel qual caso la
legge vuole che la ereditiera sia allevata presso
gli zii materni e, come qui vediamo, è sottin-
teso che questi hanno anche l'amministrazione ;
i TxàxQwsi però sono iyQcefifiévoi nell'articolo an-
tecedente ove in genere sono dichiarati ammi-
nistratori della ereditiera immatura, il che si

mantiene (come vediamo in questo supplemento)
anche nel caso che non siavi un smfi. òn. Quel
xai fa pensare che gli zii materni amministrino
insieme cogli zii paterni, e cosi intende BZ. e
altri; e infatti, come abbiam veduto, il non
esservi un sTufi. non esclude che possa esservi
uno zio paterno ; ma il più naturai significato
di quel luogo è che i ndtQoug sian chiamati
all'amministrazione soltanto nel caso che non
vi sian ndTQwsg e specialmente quando, morta
la madre, la fanciulla sia allevata presso di
loro. L'uso di xai in luogo di ?} si osserva an-
che altrove, p. es. a col. V, 11 rj sg ts'xvmv
ts'xvcc, 15 x' sxg àd. t., 19 x' sg ravràv %. Ved. la
nostra nota a col. Vili, 42-53.

Queir bjt&t xu vvvàvxiu xàlhaxa non è il primo
soggetto di questa disposizione supplementaria,
che così potrebbe parer debole e superflua ; il
primo soggetto ò il definire chi debba àqxvsv, cosa
omessa nell'articolo a cui il supplemento si ri-
ferisce ; quelle parole sono aggiunte qui ad ùqtvsv
come xal&g è aggiunto a daxrj&ai a col. IV, 39. —
L'amministrazione si estende all'snixaonla che
secondo 1' articolo suddetto è tutta dell' eredi-
tiera non essendovi èmfìàXXwv.

1. 32. Merita considerazione la lezione di Merriam
àvavvai da un àvao/xai che starebbe pel già ben
noto àvofica (àvveo, àva), con cui si collega la
glossa Hesychiana da lui ricordata àvrj' àvvaig.
Ma, se fosse certa la lezione a col. VII, 55,
parrebbe che a Gortyna si usasse il comune
àvvdì, ed in ogni caso, fino a miglior prova, più
semplice è leggere xu {vv)vàwai supponendo
omesse per oscitanza dell'artefice le due let-
tere vv. La lezione che io già diedi x àvavrài
non è sostenibile.

1. 33 sgg., tale è anche l'età in cui la donna co-
mincia ad esser nubile secondo le leggi romane.

L'ereditiera deve maritarsi, ma non è obbli-
gata a maritarsi appena sia nubile; anche fa-
cendolo, abbiam detto sopra che la vera coabi-
tazione non si effettuava che più tardi (ved. la
nota a col. VII, 41).
 
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