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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0161

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279

GOETYNA

SECONDA EPOCA

280

(ir] d)Vì]&ai xctTaxsi'iisvov nqiv x à(XX)varjTcct ó xaxa-
9-svg, firjà' àfimfxalov, [irjdè ótxaàOai fiiqd'ènitìnsv-
ffà&ai fii]óè xaTuO-é&ai; secondo la qual legge il
xaxaxsCfxsvoL, non può esser nè comprato, nè accet-
tato ecc. finché non siasi presciolto il xata&svg,
ossia finché non abbia soddisfatto al suo debito
colui che lo diede in pegno o in ipoteca. Altret-
tanto dice la legge di un àfMpifimXog, ossia di un
uomo di cui la proprietà sia in discussione come
p. es. nei casi di cui trattasi in principio di quelle
leggi a col. I, 1 sgg. Pel caso dell'uomo ipote-
cato non si accenna al termine dentro cui il debi-
tore debba prosciogliersi (come a col. II, 31 p. es.),
il che fa pensare che il creditore non avesse il
diritto di vendita, ma solo quello di rivalersi usu-
fruendo l'opera dell'uomo ipotecato fino a estin-
zione di debito, il diritto di vendita rimanesse nel
xuTa&évg,m& sospeso finché non avesse soddisfatto
al suo debito. Avvertasi che trattasi di xaxà&stiig
non di ivsxvQccata di cui vedremo più sotto che
altre leggi si occupavano, ricordando però quel
che abbiamo notato al n. 151, IV, 4.

S'intende bene che dove c'è un xaxalìévg c'è
anche un xataS-éfisvog e viceversa, come dev'es-
servi pure un xaxaxsCi.isvog ; ma c' è anche il caso
che il xaxa&tvg sia tutt'uno col xaxccxH/.ievog^
quando cioè alcuno dia in ipoteca sè stesso. In tal
caso nominandosi il xaxaxeifisvog non c'è luogo
a nominare il xwtud-évg, e tale è il caso di cui
si tratta in queste due colonne del nostro testo.
Nel luogo della Grande Iscrizione il debitore è il
xaxad-évg (tiqCv x àXlvdr'jxai) e non il xaxaxsiiievog;
qui invece il debitore è il xataxeifisvog a cui riferi-
scesi queir i) x ànoSm xò ònrjlmpia. Quindi egli è
ad un tempo xaxad-évg e xaxaxsi^svog ed ecco per-
chè, essendo la prima qualità inclusa nella seconda,
non troviamo in quel che rimane di queste due
colonne alcuna menzione di un xaxad-t'vg.

La differenza fra il luogo della Grande Iscrizione
e questi della presente sta in ciò, che colà il xa-
Taxsifisvog è un uomo che può essere oggetto di
compra o vendita, o altre contrattazioni, ossia uno
schiavo che il padrone abbia dato in ipoteca per
denaro ricevuto in presto o dovuto altrimenti:
qui invece trattasi di un libero che abbia dato sè
stesso in ipoteca per simil ragione. E che trat-

tisi di un libero, oltre al non ricorrere alcuna
menzione del xaraS-évg, lo prova anche chiara-
mente il vedere che la multa per le offese a lui
fatte è esplicitamente stabilita come per un li-
bero ài èXsv&éom (VI, 7) e che, pagato il debito,
può per le offese ricevute intentar processo da sè
(VI, 15) e a suo nome senza l'intervento di un
nàarag. Benché però libero di nascita e di condi-
zione, quest'uomo è per la obbligazione da lui
stesso contratta in istato di servitù temporanea
presso il suo creditore, e perciò, quantunque le
multe per le offese a lui inflitte debbano essere
come per un libero, pure finché non abbia pagato
il suo debito, ossia finché rimanga in quello stato
di xaraxsi'f.isvog non egli può muover processo, ma
per lui il xccTa-9-é/.isvog, il che vuol dire ch'egli perde
per quel tempo la personalità giuridica {capitis
deminutio), come lo schiavo pel quale figurerebbe
il nàaxag come caput (cfr. la Gr. Iscriz. II, 32 sgg.)
secondo i principii del comun diritto.

Nella Grande Iscrizione non traspariva la usanza
della servitù per debiti se non per un caso speciale
(col. VI, 46 sgg.), cioè, come in Atene anche dopo
Solone, pel prigioniero riscattato. Ora rileviamo
che al tempo di queste iscrizioni era in uso il óa-
vst£siv ini xoìg aéf.iadi a Gortyna, come in Atene nei
tempi anteriori a Solone ed anche in tempi meno
antichi altrove. L'uomo libero figura qui come og-
getto di xmà&saig e lo vediamo anche figurare
in frammenti di altre leggi dello stesso tempo,
come svòxvqov (ved. n. 154,1). Sui particolari di
quella forma di obbligazione in Atene, quasi nulla
sappiamo; meglio siamo informati circa il corri-
spondente nexum nell'antico diritto romano. Qui a
Gortyna vediamo che il creditore ha diritto di dare
ordini al xaxaxsCfisvog e di farlo lavorare per conto
proprio ed è probabilmente questa la via per cui,
come nel nexum dei Romani, egli rientra nel suo
avere, tenendo il debitore così soggetto finché non
siasi col valore dell'opera propria riscattato. Simil-
mente vediamo che, come presso i Romani, così
neppure qui il creditore aveva diritto, oltre che
sulla persona, anche su tutti gli averi del debitore ;
per le offese a lui inflitte non tutta la multa che
riscuote per lui il creditore può questi appropriarsi,
ma solo la metà, l'altra metà deve darla a lui;
 
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