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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0194

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345

OORTYNA

CONCLUSIONI

346

I fraram. 11, 12 paioli riferirsi a riti funebri.

A diritto privato però si riferiscono la maggior
parte di questi frammenti di leggi separate e di-
stinte. I soggetti speciali che si possono ricono-
scere o indovinare sono:

Eredità e successione, n. 23, 28 ( fiafófioiQov, &rj-
Isia, yvìjaCoi, àvaigéad-ca), frammenti di un sol
testo probabilmente.

Adottivi, n. 19 (àvnavT&t, àvxt\uokov, òf.io7ià%ìjQ,
òf.iofiàx'qQ, [iccTQma) frammento isolato di un
testo diverso dall'antecedente.

Proprietà di coniugi (gòra, àvÓQÓg)? n. 25.

Stranieri (xffsvoSófcoi, faaxiav Jócar)? n. 29-39.

Compra o cambio (àfisfv<rdtt&cu, nQiàadm) con-
tro animali, n. 12-13; forse anche 1-6?

Proprietà rurale {axanev..ótvógsa)? n. 61-74;
id. {óevÓQt'mv)? n. 82-129; forse lo stesso, o
diritti di caccia (tw óy^tw)? n. 145.

Omicidio (noivàg, [n]óvov?)? n. 127-144.

Già incerti su taluna di queste definizioni date
su scarsi indizi, altre non ne aggiungiamo per
altri frammenti. Il soggetto però che è più chiaro
e comune alla massima parte di questi poveri
residui sono le multe che vengono stabilite dal
legislatore con una frequenza in questi frammenti
che fa arguire della grande prevalenza di tal sog-
getto in quelle antiche leggi; e qui si osserva un
fatto del tutto nuovo, il quale è pur uno dei prin-
cipali distintivi delle leggi Gortynie di questa an-
tica epoca; di stateri, dramme, oboli non è mai
menzione, ma le multe consistono sempre in un
numero vario di lebeti da uno fino a cento, eccetto
un caso nel quale la multa consiste in un tripode.

Seconda epoca.

Come nella scrittura le iscrizioni di quest' epoca
si distinguono profondamente e a colpo d'occhio
da quelle dell'epoca anteriore per grande progresso
e riforme meditate, che le danno una norma sta-
bile di uniformità, ordine, regolarità, così pure
per grande progresso neh' opera legislativa e pro-
priamente nella legislazione scritta si distingue
quest'epoca nuova. Al procedere saltuario, slegato

e disordinato dei primi tempi della legislazione
scritta, succede ora un legiferare collegato e sin-
tetico; l'opera legislativa divien vasta e minuta
e mira costantemente alla completezza; quindi
la riduzione del modulo della scrittura nello scol-
pire le leggi, non più brevi e poche come un tempo.
Come tanti altri popoli antichi, di parecchi dei
quali, greci e non greci, i Cretesi furon creduti
maestri in legislazione, i Gortynii dopo un pe-
riodo primo di leggi scritte senza regola uniforme
unità e completezza, dovettero presto arrivare a
sentire il bisogno di un lavoro sintetico e coe-
rente che desse raccolte e riunite in larghi com-
plessi le leggi dello stato per ogni subbietto. È
l'opera che principalmente distingue quest'epoca
innovatrice. Le leggi non sono più segnate spar-
pagliatamente, disugualmente, confusamente sulle
pareti esterne di un antico tempio, ma raccolte
in vasti gruppi o corpi sono scolpite con nonna
costante in caratteri chiari, a non molta altezza,
facilmente leggibili da un uomo in piedi, senza
spreco di spazio, sui muri interni di un edilìzio
pubblico certamente laico, dell' agora a quanto
pare, il quale dovette essere sede eli magistra-
ture, nQvtavsìov, àf>%sìov o altro che fosse o si
chiamasse.

La Grande Iscrizione, monumento unico del suo
genere, è il più completo saggio che ci rimanga di
questi corpi o complessi di leggi, con poche lacune
intiero dal principio alla fine. Per le dodici colonne
in cui casualmente risulta divisa fuda taluni chia-
mata " La legge gortynia delle XII tavole „ ricor-
dando così la Lex XII tabularti ni dei Romani. È
questo un concetto intieramente erroneo; volendo
parlar di tavole, questa non sarebbe che una delle
parecchie tavole della legge gortynia. Fu chia-
mata Codice e può pur chiamarsi così; ma è in
realtà un codice parziale o uno dei codici l'as-
sieme dei quali costituiva e componeva il codice
generale delle leggi gortynie. La materia in esso
trattata è limitata ad alcuni soggetti; altri eran
trattati in altri simili corpi, ad uno dei quali ap-
partengono i residui di un' altra simile, forse non
meno Grande Iscrizione, n. 152, ad altri probabil-
mente i framm. 153,155, 166 e più ancora. Quanti
fossero questi corpi di leggi è impossibile congettu-
 
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