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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0208

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373

GORTYNA

CONCLUSIONI

374

e con uso inconseguente e sporadico. Poche sono le
voci nelle quali come in die, vaóg, Xàog, aìsC il vav
si mostri già logoro e spento; vive quel suono in
quasi tutte le voci in cui possiamo aspettarlo, e
lo vediamo in tutte segnato con grande esattezza,
costanza e conseguenza ; nelle iscrizioni posteriori
lo vediamo, se non sempre abolito, ridotto ad un
uso limitato assai e inconseguente, segnato solo
in alcuni vocaboli come /éxaaxog e alcuni altri, e
neppure sempre segnato in questi. Manca inoltre
qui ancora ogni traccia di rhotacismo, come pure
di certe degenerazioni vocaliche di tempi poste-
riori, quale ov = ev [sXovO-sqov p. es.).

L'arcaismo dello stile di queste leggi lo cono-
sce bene chi ha dovuto sudare per interpretarle.
Grande è la parsimonia di parole, la durezza ine-
legante del costrutto e della frase, oscura per quel
che lascia da indovinare, come &vycaQÌ r} óiómi,
xaxà là avrà (n. 151, VI, 1), come fj xovimi àXXog
(ili. IX, 28) e simili. Frequente l'omissione del
pronome indetermiato (ai' xa ofrtrji p. es.) come
nel vecchio stile romano (si in ius vocat, ito p. es.).
Ninna delle iscrizioni cretesi posteriori fornisce
così continuo esempio di quella caratteristica della

nóXig cretese noXvvoiav jiàXXov fj vcoXvXoyiav àffxov-
aav che Platone (Leg. 641) ravvicina alla spartana
figaxvXóyov, contrapponendo ambedue alla ateniese
(fiXoXóyov xaì iroXvXóyor. Il legislatore inoltre, non
ancora bene esperto ed esercitato, qui non pre-
vede tutto, non risponde a tutto, non esplica sem-
pre il suo pensiero in modo completo e men che
ambiguo ; quindi queste leggi Offrono il più chiaro
esempio di queir àaàyem che già ai tempi degli
oratori si avvertiva nelle leggi di Solone e non
dipendeva certamente da arcaismo di linguaggio,
nè dalla volontà del legislatore, come alcuni pen-
sarono, da Aristotele (A&rjv. noXir., 9) giusta-
mente disapprovati.

La natura stessa delle leggi porta l'impronta
di considerevole antichità, particolarmente visibile
se si confronti colle istituzioni ateniesi ; notiamo
qualche fatto più saliente:

Manca affatto ogni accenno ad azioni pubbliche ;
non si veggono che óixai di ragion privata ; le offese
carnali, anche violente, non sono trattate come
crimini, ma composte privatamente con soddisfa-

zioni pecuniarie, come ai tempi epici (noi%àyqia) ;
la legge non fa che determinare la tariffa di que-
ste ; e così facevasi pur nel codice soloniano (Pluf.
Sol. 23) ; la yQay-q [loiysìac, che dopo Solone tro-
viamo in Atene, non esiste ancora a Gortyna a que-
sto tempo, come neppure yqayai di alcuna sorta;
da Eliano rileviamo che azione pubblica per adul-
terio si ebbe anche a Gortyna (ved. sopra, p. 106 sg.)
in tempi per Eliano antichi, ma certamente poste-
riori a queste leggi.

Nell'uso giuridico, di scritto non vi sono che
le leggi; contratti scritti o avyyQayai non si co-
noscono ; tutte le obbligazioni, contrattazioni,
avvaXXày/iaia, àvóo%ai ecc. sono orali. Quindi
prove documentali non figurano mai ne'giudizi,
ma solo le testimoniali e sacramentali; e quindi
pure nessuna menzione di un pubblico xQtmyvXà-
xtor, quale pur si trova in iscrizioni cretesi di tempi
posteriori.

Affatto ignoto è qui ancora il testamento, che
pur in Atene era già contemplato nel codice so-
loniano; il diritto ereditario regolato dalla legge
è tutto ab intestato.

È in pienissimo uso il nexum e l'addictio, la ser-
vitù per debiti, così in virtù di obbligazione vo-
lontaria (xaTaxsi'fxevog) come di sentenza (vevixa-
fiévog). È noto come ciò fosse abolito o ristretto
a pochi casi da Solone in Atene; dell'àywyrf del
debitore non solvente abbiamo invero esempio
anche presso altri stati greci (cfr. Bùchsenchùtz
Besitz v. Enr. p. 115' sg.), ma rado se ne parla
e non sappiamo in quali limiti si praticasse. A
Roma quell'uso elei nexum che nelle leggi decem-
virati rimase così crudo come in queste antiche
cretesi, veniva presto mitigato da altre leggi,
com'è noto.

La esplicita autorizzazione data alla madre di-
vorziata di esporre il bambino non accettato dal
padre, è di una crudezza primitiva che sta bene
a livello dell'arcaismo di queste istituzioni (ved.
sopra, p. 180 sg.).

La legge sulle ereditiere, come abbiam veduto,
è formulata per prima volta nella Grande Iscri-
zione. Di questo soggetto, importante pel suo rap-
porto con principii fondamentali della famiglia
greca, si occupò Solone, come pur Charondas, e
 
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