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415

DI UN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA

416

II.

NOTE ALLA LEGGE MUNICIPALE TARENTINA

Prima di trattare del contenuto della legge, farò
poche osservazioni sulla lezione del testo. Qua e là
l'incisione ha qualche menda : così per esempio si trova
religiossae nella linea 2 ('), l'abbreviazione magi
nella linea 36 e simili. Nella linea 9 è incerto se debba
leggersi praes stat in due parole, ovvero pracsslat in
una sola. Nella stessa linea 9 è incerto se Vati IlIIvir
debba integrarsi ad IIIIvir{unì) o adIIIIvir(ps),
Nelle linee 21-22 alle parole negotive putiicei gesserit
ci si aspetterebbe un quid in appoggio del genitivo
(cfr. linea 23), ed anche il publicei potrebbe essere
scambiato con publice (cfr. la stessa linea 23). Nella
linea 30 dove abbiamo letto e supplito f[_axif\ è ne-
cessario avvertire che veramente nel bronzo la prima
lettera si leggerebbe ora piuttosto E che F ; in tal caso
bisognerebbe trovare un altro verbo, quantunque la frase
frauderà facere sia proprio tecnica ; ma la F presso la
linea di frattura della tavola può essersi facilmente
guasta in modo da assumere l'apparenza di E.

Più importante è il notare, che, a parer mio, nella
linea 3 sono state probabilmente omesso dall' incisore
parecchie parole, forse una linea dell'originale ; perchè
non credo possa stare la frase fraudemve publicum
peius facito. Il publicum ha bisogno di un sostantivo
che lo regga. Si potrebbe supporre qualche cosa come:
neive ... aurum argentum aes pub tic um peius facito,
pel confronto con la lex lutia pecuiatus, di cui tor-
nerò a parlare più oltre.

Passiamo ora alla sostanza della legge.

Siamo in presenza di una parte della nona tavola
dello statuto municipale di Taranto. Su ciò non vi
può essere dubbio. Il numero Villi ci è dato dalla
tavola stessa.

Il municipio vi è menzionato nelle linee 1, 5, 6,
10, 11, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 39, 41, 43,

(') Il confronto con lo linee 10, 17 dimostra che anche
nella linea 2 doveva scriversi religiosae : tuttavia sulla forma
in ossus cfr. Corssen, Beitrage, 480.

ed è chiamato municipium tarentinum nelle linee 11,
18-19, 26, 31, 43. Taranto vi è nominata nelle
liuoe 7 , 8, 27. Il municipio comprendeva Ta-
ranto città (oppidutn, linee 27, 32) e il territorio
circostante (intra eius municipi fineis, linee 27,
28, 41) (■)■

La legge stessa si designa come tex data nella
linea 8, conformemente a quanto sappiamo circa gli
statuti municipali (-). Essa fu dunque stabilita dal
magistrato romano incaricato di costituire il municipio
tarentino.

1 capitoli più intelliggibili del frammento conser-
vatoci per la maggior parte corrispondono nella so-
stanza e spesso anche nella forma a disposizioni già
note per altre leggi. Le parti, che per la novità loro
apparirebbero più importanti, sono pur troppo anche
le più monche ed oscure ; tali sarebbero il capitolo,
del quale la prima colonna ci dà solo le prime due
linee, e l'altro relativo a materia testamentaria, di
cui abbiamo poche ed incomplete parole nella se-
conda colonna.

Tuttavia anche le coincidenze della nostra legge
con altre simili possono riuscire feconde di osserva-
zioni per la storia del diritto municipale romano,
quando sia bene determinata l'età della nostra e la
relazione di essa con le altre. Queste osservazioni e
le conseguenze, che se ne possono trarre, sono oggetto
dello studio, che il eh. de Petra ha presentato al-
l'Accademia e che è pubblicato insieme con le pre-
senti note ; io perciò mi astengo dall'entrare in questo
campo. Solo insisterò qui sui dati, onde si può cono-
scere l'età della nostra legge tarentina.

(!) In qual rapporto il municipio venisse a trovarsi con
la colonia dell'anno 632 (Velleius 1, 15, 4; Plutarchus, C- Grac-
chila, 8; [Aur. Victor] de vir. ili. 65, 3) rimane oscuro, come
del resto tanti altri punti relativi a quella colonia.

(2) Cfr. Tab. Heracl. liti. 159 ; lex < lenetivae Juliae, cap. 67;
lex Salpensana, cap. 26, lin. 43; Cicero Verr., II, 2, 37, 90
e 50, 125; Livius, 9, 20; 5, 45, 30, 32; Livii, Epit., 100.
 
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