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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 6.1896

DOI Artikel:
Scialoja, Vittorio: [Di un frammento di Legge Romana scoperto in Taranto, 2]: note alla legge municipale tarentina
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https://doi.org/10.11588/diglit.8556#0215

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417

SCOPERTO IN TARANTO

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Già la forma della legge ci fa pensare al settimo
secolo di Roma. Vi si adatta il tipo delle lettere si-
mile a quello delle altre tavole di quel tempo ; vi si
adatta la grafia di molte parole, la mancanza di spez-
zatura di parole in fine di linea. Così, anche a non
volere attribuire molta importanza alla costante forma
pequnia, e all'abbondanza di ei per ì (neive, selve,
quei, primei, tabulcis, etc, etc), sono da notare le
forme suoni, hoic, il verbo faxit, ed il raro clouacas.
Riguardo al faxil si possono riscontrare la lex Siila
de ponderibus ('); la lex agraria, lin. 25 e forse 84;
l'iscrizione nel C. I. L. I, n. 542 e gli esempì let-
terari riferiti nel Forcellini-De Vit, Totius latini-
tatls lexicon. Riguardo a clouacas sono da vedere le
iscrizioni in C. I. L. I, n. 1178 e X, n. 5055, 5679 (-).

Il confronto con la tavola di Eraclea ci induce
ad ammettere la maggiore antichità della nostra. In-
fatti la nostra ha sempre pequnia, laddove l'eracleense
ha pecunia (linee 19, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 48,
97, 107, 125, 140); la nostra ha deixerit, dove l'era-
cleense ha dixerit (lin. 74); la nostra faxit, dove
l'eracleense fecerit (linee 42, 91, 92, 97, 101, 102,
107, 110, 112, 117, 123, 140); alcune forme antiquate
nella eracleense non sono costanti (;ì); e in essa final-
mente sono abbastanza frequenti in fin di linea le spez-
zature di parole, che nella nostra non si riscontrano mai.

I passi comuni alla nostra legge e a quella di
Genetiva ci dimostrano la priorità della nostra. Così,
per esempio, nel capo 75 della legge di Genetiva noi
troviamo il verbo fecerit, nella lin. 34 della taren-
tina invece faxil; nel capo 77 di quella cloacas,
nella linea 39 di questa clouacas; in quella fiites qui,
in questa (lin. 41) fineis quei.

Ma più forte di queste provo è un altro ordine
di considerazioni di valore veramente decisivo e tale
che ci permette di fissare l'età della legge tarantina
con grandissima approssimazione.

Chiunque legga le linee 7 ed 8 della nostra tavola,
necessariamente dovrà persuadersi che la legge in ossa
contenuta è il primo statuto del municipio di Taranto.
Ivi infatti, trattando della cautlo praedlbus prae-

(') Festus, 24G, M.; cfc Bruns, Fontesa, pag. 10.
(-) La forma clou/tea è richiesta anche dalla etimologia:
vedi Vanicek, Etym. Wòrtcrbuch der lat. Sprache (1881), pag. 72.

Vedi ]).' es., neve (linee 18, 22, 71, 90, 95, 96, 104, 105,
106, 129, 132, 137, 139, 140, 162), «fi (lin. 21), nisi (linee 57,
87, 100), suum (lin. 32), eco.

Monumenti antichi — Vol. VI.

diisque da darsi dai primi magistrati, si parla dei
magistrati che primi verranno in Taranto. Ciò dimostra
che i primi magistrati sono stati nominati da colui,
che doveva costituire il municipio, anche fuori di Ta-
ranto; e ciò, se può già apparire alquanto strano pol-
la prima costituzione del municipio in una antica città
come Taranto ('), non si saprebbe addirittura inten-
dere a proposito di una semplice riforma dello statuto.

La data della nostra legge è dunque la medesima
della prima costituzione di Taranto a municipio romano.

Ora qual' è questa data ?

Anche se ci mancassero più speciali notizie, tutte
le presunzioni ci porterebbero alla conclusione, che
Taranto non dovesse avere tardato a diventare muni-
cipio romano in seguito alla legge Giulia de civitate,
e perciò poco dopo l'anno (>64 di Roma.

Ma le più speciali notizie si possono desumero
dall'orazione prò Ardila di Cicerone. Questa fu pro-
nunziata nell'anno 692 di Roma, e in essa Taranto
è annoverata tra i municipi (2); e di più i Tarantini
vi sono menzionati insieme coi Regini, Napolitani,
Locresi, ed Eracleensi (:ì).

Convien dunque ritenere elio Taranto era divenuta
municipio romano poco dopo la legge del 664 ('),
appunto come anche da altra parte sappiamo di Na-
poli (5), di Eraclea (6) e di Reggio (7).

(!) Il de l'etra riguardo alla menzione dei IlIIvirei ac-
dilesque e insieme dei Ilvirei aedilesve pensa clic possa es-
sere un inavvertito residuo dello schema generale fatto poi-
colonie e municipi. Se così fosse, potrebbe la stossa ipotesi
applicarsi forse al venerit detto del primo magistrato. Ma si
può anello ritenere che i primi magistrati, non creati dai
comizi, ma nominati dal costituente, venissero di fuori, e forse
da Roma stessa, nel municipio.

(2) Vedi Cicero prò Archici, 5, 10: « Reginos credo aut

Locrenses aut Neapolitanos aut Tarentinos.....quum ceteri

non modo post civitatcni datam, sed ctiam post legem Papiam
aliipio modo in eorum munì ci pi or um tabulas irrepscrunt... ».

(3) Ibid. 3, 5; 5, 10 cit.

(*) Cfr. Cicero, Verr. II, 4, 60, 135. Vedi anche Zumpt.
Comrn. epigr., I, p. 392, n. 1, pag. 467.

(5) Cicero prò Balbo, 8,21; ad Att. 10, 13, 1. Cfr. Beloch,
Campanien*, p. 33, 40.

(*) Cicero prò Balbo, 8, 21. Questo passo sembra ossero
stato male interpretato dal Kudortf, Rdmische Rechtsgeschichte,
I, p. 31, nota 13 e dall'Herzog, Gesch. u. Syst. der rom. Staats-
verfassung, I, pag. 496, nel senso clic gli Eracleensi e i Napolitani
avessero preferitala loro antica condizione. Cicerone dice solo
che vi fu un grande partito in questo senso; ma evidentemente
la maggioranza fu per l'accettazione della cittadinanza romana.
Vedi pure Mommsen, Rom. Gesch., II6, p, 239,

(7) Cicero ad fam., 12, 25, 3 ; Verr. II, 4, 60, 135.

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