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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 6.1896

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De Petra, Giulio: [Di un frammento di Legge Romana scoperto in Taranto, 3]: le fonti degli statuti municipali
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https://doi.org/10.11588/diglit.8556#0222

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431

DI UN FRAMMENTO DI LEGGE ROMANA

432

essi fare questa dichiarazione quando avessero ignorati
i rapporti che avrebbero avuti verso la città, nella quale
orano nati e vivevano, e di rapporti verso la città-Stato,
di cui diventavano cittadini? Quei rapporti costitui-
vano un problema di tanta gravità, che gli alleati ave-
vano bene il diritto di vederlo risoluto, e Roma il do-
vere di risolverlo, preliminarmente. Quindi la legge
stessa che offriva la cittadinanza doveva, a mio av-
viso, contenere come alligato indispensabile una lex
munieipalis: ed in verità abbiamo una lex Julia de
civitate ed una lex Iulia munieipalis. Nè doveva
riuscire cosa difficile a Roma formulare sollecitamente
uno schema di costituzione municipale, se, come opina
il Marquardt ('), molto prima della guerra Marsica
essa aveva creato istituzioni municipali simili a quelle,
che prevalsero dopo l'anno 664. E forse fu la legge
municipale, che ebbe per taluni Soci sapore di così
forte agrume, che sin tra le città rimaste fedeli a
Roma vi furono Eraclea e Napoli, a cui la cittadi-
nanza ripugnava (-).

II.

In ordine alla seconda legge generale, è opportuno
riferire brevemente il processo, con cui si è ottenuta
la giusta cognizione di essa.

La più antica delle raccolte a noi pervenute di
Cromatici romani, quella che è consegnata in un co-
dice famoso del VI o del VII secolo ha tre ca-
pitoli (LUI, LIIII, LV) della legge Mamilia Rosela
Peducaea Allietici Fabia: i quali capitoli probabil-
mente il compilatore della raccolta desunse da Fron-
tino, che ai suoi scritti agrari aggiunse forse un' appen-
dice di documenti legali sopra la limitazione editermini,
come aggiunse al suo trattato su gli aquedotti la legge

(') Staatsverw., J, pag. 34, 64. <lli antichi municipi, clic
avevano avuto in origine la civitas sino suffragio, avendo a
inailo a mano ottenuta la piena cittadinanza, conseguirono in-
sieme con questa il diritto di crearsi i propri giudici, invece di
ricevere da Roma i praefecti iure dicundo.

(2) Cic. prò Balio c. 8. Accenna Velleio ([list. cap. 20)
alla iscrizione di tutti i nuovi cittadini in sole otto tribù, la
qual cosa toglieva loro ogni speranza di prevalere nei comizi ;
e forse anche questa era per gli alleati una ragione che li fa-
ceva ostili alla legge Iulia.

(3) Die Schriften der Riimischer Feldmesser, Berlin 1818-52.
Vreggansi nel voi. II, pag. 1-78 i capitoli di F. Bluine su i ma-
noscritti e le edizioni degli Agrimensori.

Quinctia dell'an. 715, i senatusconsulti dell'anno 743
ed un più antico plebiscito. Il primo dei tre capitoli
(il LUI) tratta dei termini da rimettere a posto; il
secondo (LIIII) statuisco una multa per chi danneggia
i limiti, i decumani e le fosse limitali ; il terzo (LV)
impone l'obbligo di fissare i termini e regola la pena
ed il giudizio per i termini smossi.

Una parte del cap. LV (') ed un frammento di Cal-
listrato (2) furono per la prima volta ravvicinati dal
Rudorff (:ì), il quale con l'esame più rigoroso fece ri-
sultare la sostanziale identità dei due testi, e mostrò
che le divergenze o erano apparenti, o nascevano da
una posteriore trasformazione (''). E poiché Callistrato
dichiara, che la sua fonte era la lex agraria quam
Gaius Caesar lulit, non vi poteva rimaner dubbio
sulla identità di questa col capitolo LV, e per conse-
guenza anche con gli altri due capitoli della legge
serbata fra gli Scriptores rei agrariae.

Ma, continuava a dire il Rudorff, se la legge era
Iulia, per ciò stesso non poteva essere Mamilia Ro-
sela Peducaea Alliena Fabia. Già l'Haubold (:;) aveva
dubitato di questa intitolazione ; ed il Rudorff (fi) con
due esempì tratti dal Codice Giustinianeo (1,43; I, I I)
volle mostrare che i copisti e gli epitomatori, omet-
tendo talora il titolo, talora il tes^o, abbiano messo
qualche volta in assoluta contraddizione questo con
quello; e che perciò in nessun conto si dovesse tenere
la intitolazione che trovasi nei Gromatici.

Il Mommsen (7) però, non volendo negar fede alla
testimonianza del codice, sostenne una sentenza, in cui
della opinione del Rudorff veniva accettata la sola di-

(') K. lv.....Quique termini hac lego statuti erunt ncquis

corum quem cicito neve loco moneto sciens dolo malo. Si quis
adversus ca fecerit, is in termiiws singulos, quos eiecerit lo-
cove moverit sciens dolo malo, SS V m n. in puhlicum corum.
quorum, intra fines is ager est, dare damnas esto ; deque ea
re curatoris, qui hac lege erit, iuris dictio reciperatorumque
thtlio addictio est».

(2) Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos
qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint
dolo malo, pecuniaria pocna conslituta est: nam in terminos
singulos, quos eieccrint locove moverint, quinquaginta aureos
in publico /lari' mini. Dig. XLVII, 21, 1. pr.

(3) Ueber die sogenannte lex Mamilia de coloniis, in Zeit-
schrift fiir gesch. Rechtsw. voi. IX. 1838, pag. 379-420.

(4) Per il curator qui hac lege erit, cfr. Mommsen in Efh.
Epig. II, pag. 111.

(5) Monumenta legalia, Berolini 1830, pag. Iti*!, d. XXVII.
(,;) Zeitschrift, voi. cit., pag. 302.

(') Rom. Feldmesser, II, pag. 223-20.
 
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