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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 6.1896

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De Petra, Giulio: [Di un frammento di Legge Romana scoperto in Taranto, 3]: le fonti degli statuti municipali
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https://doi.org/10.11588/diglit.8556#0223

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SCOPERTO IN TARANTO

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mostrata identità fra la Mamilia e la legge agraria
ricordata da Callistrato ; per tutto il resto le sue con-
clusioni furono diverse. Difatti il Rudorff riteneva, che
autore della legge fosse stato l'imperatore Caligola,
non il dittatore, poiché il Divus non era preposto a
Gaius Caesar ; mentre il Mommsen ricordando il luogo
di Pomponio ('), in cui il dittatore viene indicato
senza il Divus, ravvisò nella legge di Callistrato l'agra-
ria, che Giulio Cesare fece votare nell'anno del suo
primo consolato (2). La scoperta dei bronzi di Ossuna
confermò luminosamente questa veduta ; in quanto che
la colonia Iulia Genetiva, che fu certamente dedotta
nell'anno 710, e ricevette lo statuto nel tempo me-
desimo in cui venne fondata, riproduceva nel cap. CIIII
del suo statuto un altro dei capi della legge Mamilia,
il LIIII, con la sola differenza che lo statuto applica
in particolare alla colonia Genetiva ciò che la legge
dice di tutte le colonie in generale. E quindi la legge
Iulia agraria, ricordata da Callistrato e ritrovata nella
Mamilia e nella Genetiva, non potendo essere poste-
riore a questa colonia del 710, deve essere stata la
leggo agraria di Giulio Cesare.

Fermato questo punto, il Mommsen si avvia a
giustificare la coesistenza delle due intitolazioni dimo-
strando, che la commissione dei XXviri, a cui fu defe-
rita la esecuzione della legge agraria, probabilmente
si suddivise in sottocommissioni di cinque membri
ciascuna. K veramente intorno al 695, l'anno in cui
fu votata la lex Iulia agraria, apparisce frequente
il ricordo di commissioni quinquevirali. Troviamo i
quinqueviri per l'agro di Praeneste e di Venafro (J) ;
abbiamo il console del 693 M. Valerio Messalla Vvir
a(gris) d(andis) a{dsignandi$) i(udicandis) (4); ab-
biamo Cicerone, che in un luogo dice di essere stato
da Cesare invitato ad entrare nel posto di Cosconio,

(') Dig. I, 2,1. 2, § 32: Deinde Gaius lulius Caesar duos
praelores et duos aediles qui frumento praeessent, et a Ce-
rere Cereales, constituit.

(2) Anche il Goes (Rei agrariae auctores legesque varine,
Amstelodami 1674, pag. 350-51) inserendo tal quale il fram-
mento del Digesto nella ricomposizione, elio egli tentò, della
legge agraria di Giulio Cesare, mostrò di avere nel Gaius Caesar
di Callistrato inteso appunto il dittatore; ma non vide il rap-
porto, clic le parole del giureconsulto avevano col capitolo LV
della lex Mamilia, ed è questo il merito del Rudorff.

(3) Lib. colon, in Ri/m. Eeldm. ediz. Lachmann, p. 23G, 932.
(*) Eph. Epigr. Ili, pag. 1-1.

Monumenti antichi. — Vol. VI.

uno dei XXviri morto in ufficio ('), ed in altro luogo
e in quel medesimo torno di tempo dice di essere
stato anche da Cesare invitato ad entrare nel quinquo-
virato (2). E allora dice il Mommsen, o supponiamo
che un articolo della legge agraria abbia autorizzata
la commissione dei XXviri a formulare le disposi-
zioni tecniche sulla spartizione dei terreni, ed abbia
anticipatamente dato forza di legge al lavoro che avreb-
bero fatto i delegati; o supponiamo che tale lavoro
sia stato sottoposto all'approvazione dell'adunanza po-
polare dai membri stessi della commissione, straordi-
nariamente a ciò autorizzati ; nell'un caso o nell'altro,
se la sottocommissione la supponiamo composta di un
Maurilio, un Roscio, un Peduceo, un Allieno ed un Fabio,
ben potè quella legge essere lex Mamilia lìoscia Pe-
ducaea Alliena Fabia, ed essere ad un tempo lex
Iulia agraria come parte integrante della legislazione
di Cesare.

Finora non essendo venuta in mezzo alcuna cosa,
che renda meno probabile questa supposizione del
Mommsen, io l'accetto completamente. E per rimuo-
vere ogni equivoco aggiungerò, che la vera e propria
legge agraria di Cesare console (:ì), ossia la rogazione,
che nel 695 autorizzò a distribuire, comprandoli, i
terreni, si può desumere dalle fonti letterarie; e pa-
recchi ne hanno aggruppati e ordinati i capitoli (4).
Ma non è di essa che ci occupiamo: a noi importa
invoce l'alligato suo, cioè la legge che Frontino, o chi
altro sia stato, chiamò Mamilia Rosela Peducaea
Alliena Fabia, la legge elio il giureconsulto Calli-
strato disse, ed era difatti agraria, ma che noi con-
tinueremo a chiamare Mamilia, tanto per non con-
fonderla col corpo della leggo principale, di cui essa
faceva parte.

(!) Cic. ad Att. Il, 10, § I.

(2) Cic. de prov. cons. 17. Difficilmente i due inviti sa-
ranno stati due fatti diversi. Nello stesso anno 005 Cicerone
allude un'altra volta {ad Att. II, 7, § 4) ai qninqueviri.

(3) Cesare dittatore, per creare le ultime sue colonie di
veterani e cittadini poveri, stimò ili non aver bisogno di un'altra
legge agraria, bastandogli quella del 695. Cfr. Marquardt, Staats-
vene., I, p. 448, nota 2. Lo Zumpt (Comm. Epigr. I, p. 300 sg.)
crede che Cesare abbia avuto bisogno per le sole colonie trans-
marine, di cui non si era fatto parola nella legge del 695, di
farsi autorizzare con un'altra rogazione de agro pubi irò extra
Ittiliam dividundo.

(4) Goes, 1. sopra cit. nota 22; Zumpt, Comm. Epigr. I,
pag. 277 sg.

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