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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 8.1898

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De Sanctis, Gaetano: Iscrizioni tessaliche
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https://doi.org/10.11588/diglit.9302#0018

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lì)

iscrizioni trssaijche

20

utilizzate finché non siano raccolte e messe insieme
a confronto le numerose iscrizioni relative a manu-
missioni che abbiamo da tutte le parti del mondo
greco. Qui potranno bastare poche considerazioni. Come
è noto, di regola la manumissione in Grecia non fa
entrare nella cittadinanza nè con maggiori nò con mi-
nori diritti ('). Che la legge tessala non si allonta-
nasse su questo punto dall' uso greco lo conferma una
delle lettere di Filippo V ai Larissei (Collitz, I, 345),
dove il re nota come una singolarità dei Romani che
essi provvedono all' aumento della popolazione cittadina
xal rodg olxstag orar sXsvihsQwcfwGtv nqodósyió^svoi
sìg tò TtoXCtEVfia xal rcòv àqy^siav fis[raóf\óóvTsg.
Il liberto entrava in genere in quella classe che, nota
con vari nomi nelle varie parti del mondo greco, chia-
mavasi ad Atene dei meteci. Sono nati su questo punto
alcuni dubbi quanto all' uso tessalo. Le epigrafi c' in-
segnalo che v' ha in Tessaglia una maniera speciale
di manumissione detta '§svìxi) (Xvaig). I testi a me noti
in proposito sono: Heuzey, 11; Duchesne, 195; Le Bas
II, 1133, 1135,1198,1208,1306,1309; Lolling,M^.
XI, 53 (= Durrbach, B GII. X, 448) ; XII, 350 ; Sitsungs-
ber. der Berliner Akademie, 1887, p. 568 segg. ;
Wilhelm, Mitth. XV, 309. La '^svixrj Xvffig ricorre
anche in Epiro (Collitz, II, 1351. 1350; cf. Durrbach,
1. cit.). Sarebbe facile congetturare in base a questi
testi che i liberati mediante la 'gsvixrj Xv<fig entra-
vano tra gli '§svoi ftétoixoi, mentre gli altri riceve-
vano la cittadinanza. Ma ciò è in contraddizione con
le testimonianze citate sopra. Nè si dica che può trat-
tarsi d'una modificazione del diritto greco dovuta al-
l'influenza del diritto romano: le due iscrizioni epi-
rotiche vanno ritenute anteriori al 167 ; spettano
suppergiù al periodo a cui la lettera citata di Filippo.
Ora bisogna notare che se il liberto di fronte allo
stato è pari agli altri meteci, nel diritto privato con-
serva doveri speciali verso i manumissori. In che con-
sistano tali doveri precisamente non sappiamo; dob-
biamo contentarci delle parole vaghe dei lessicografi
che li chiamano « xsXevovffiv ol vó^ioi (Harpocr. s. v.

(') Dio Chrysost. XV, 17: ovx oìo&a roV jtS-tjitjai vófijay,
nuQcl no'A'/.oTg ifs xal alloig ori roV (pvasi. dov'/.ov yevófxevov ovx
èà tu6T&'/siy rfjg nohrsiag ; Xenoph. Ilell. VII, 3, 8 (di Eufrone):
xal fitjv ti mg ovx ànqo(faoioxoìg ivoavvog i)v og fìoiìXovg ov [aovov
iXsvfrépovg àXXà xal noXixag inoiei ; Buchsenschutz. Beaitz und
Erwerb, p. 180; Wallon, Histoire de Vesclavage, I, 346.

ànoGtadiov dCxrj). Ma della trascuranza di questi doveri
il liberto poteva esser chiamato a rispondere in Atene
con una Sixìj ànoaTuGiov in cui perdendo andava
nuovamente in schiavitù, vincendo veniva liberato da
qualsiasi dipendenza dal manumissore (Meier u. Scho-
mann, Altischer Process2, p 621 segg.; Clerc, Les
métèques alhéniens, p. 286 segg.). Io ritengo che la
manumissione 2-svtxrj rendeva il servo anche nel di-
ritto privato pari al meteco. Un'analogia può offrirla
l'Etolia, dove c' è appunto una forma di manumissione
solenne che non solo rende il liberto pari ai meteci,
ma anzi lo fa entrare nella classe più favorita dei
meteci, gli ìaoreXsìg; si confronti Dittenberger, 421 (') :
IloXv(p[Q)(iìV Avxov A.. Gav xrjv lóiav &qstit\j)v dnij\
Xev&tQUHSev vnò /lia rrjv" HXiov fiì]Se\j'l (irf^ìèv ttqo-
GìjxovGar xaxà %ovg Aho)X(ò[v^\ vó/iioi'g ÌGorsXi] xal
h'Tipov. Questa manumissione solenne con invoca-
zione di Zevc, ri),"HXiog non è del resto una pecu-
liarità etolica. La medesima forinola s'incontra a Pan-
ticapeo ed a Gorgippia (Latyschev, Inscriptiones orae
seplentr. Ponti Euxini, II, 54. 400), e 1' effetto era
anche qui probabilmente lo stesso.

Della libertà acquistata in Tessaglia assume la gua-
rentia lo stato mediante il pagamento di una tassa
fissata per legge in 15 stateri o 22 denari e con
parte dell'importo della quale i magistrati redigono
una lista ufficiale degli schiavi liberati che viene pub-
blicata su marmo (2); perciò si dice che la somma è
data se %àv GrdXav (Collitz, II, 1448-49; cf. Le
Bas, II, 1132), e le si dà il nome di dqyvQiov rrjg
GTìjXoyQayu'ag (Le Bas, IL 1135); altrove questa im-
posta vien chiamata tò <s%ì]Xixóv (v. sotto n. 18). Così
il manomesso ha cura di presentarsi davanti al magi-
strato e, dichiarato solennemente di essere stato libe-
rato {(fdjisvog aTtrtXsv^£Q(tì(j{)-ai) in presenza del xoivòg
'gevoóóxog (Duchesne, 159, sotto n. 91), consegna o fa
che qualcuno consegni per lui la tassa predetta ai
tayoC (Lolling, Sber. der Beri. A/cad., 1. c.) o al
tafiiag (Heuzey et Daumet, 219, sotto n. 91). Non

(') Ora anche in CIGS. Ili, 412.

(2) In un decreto di Gortina che regola la condizione degli
ct7T£).ev9eQoi. mettendola anch' esso a pari con quella degli stra-
nieri (Comparetti, Le leggi di Gortina ecc., nei Monumenti
aut. pubbl. per cura dell1Acc. dei Lincei, III, p. 73 segg.) vi
sono dei privati garanti della manumissione (xtxca), ma lo stato
s'incarica di vegliare affinchè compiano il loro dovere.
 
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