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Nibby, Antonio
Roma nell'anno 1838: descritta da Antonio Nibby (Parte 2): Antica — Roma: Tipografia delle Belle Arti, 1839

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https://doi.org/10.11588/diglit.68871#0507
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483

ARTICOLO XII.

DE* SEPOLCRI.
Se presso tutti i popoli antichi su grande il ri-
spetto per la memoria e per le spoglie mortali de' tra-
passati, questo specialmente rifulse presso i Romani ,
e molti monumenti rimangono di questa loro pietà ,
quantunque di pochi oggi si conosca la pertinenza, poi-
ché essendo i sepolcri ordinariamente sulle vie publi-
che furono i primi monumenti ad essere spogliati. Fu
costume antichissimo in Italia seppellire i corpi intieri
egualmente che bruciarli e raccorne le ceneri , ed in
Roma fu promiscuo questo uso fino dai primi tempi ,
poiché da un canto è nota la legge di Numa riferita da
Plinio lib. XIV. c. XII. §. XIV. che proibiva di spargere
di vino il rogo: Numae regis postumia lese est: VINO
rogum ne respergito : e dall'altro canto egli istesso
ordinò che il suo corpo non venisse arso, ma sepolto,
come si ha da Plutarco nella sua vita c. X. Così nelle
dodici tavole , legge X. che è de Iure Sacro si pre-
scrive di non seppellire , o ardere i morti entro le
mura; hominem mortuum in urbe neve sepelito
neve urito : satto , che dimostra come fino al secolo
IV. di Roma non si badava al luogo della sepoltura ,
e che allora la salubrità e la sicurezza publica confi-
narono i sepolcri fuori delle mura, e come libero era
ognuno a suo piacimento, ο di seppellire, o di brucia-
re i corpi. E perciò su questa seconda parte debbo no-
tare , che con molta riserva dee ammettersi l'asserzio-
ne di Plinio lib. VII. C· LIV. §. LV: ipsuni CREMARE
apud Romanos non suit veteris instituti: terra
condebantur; imperciocché è in opposizione diretta col
passo delle leggi di Numa da lui stesso altrove allega-
 
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