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Archivio storico dell'arte — 5.1892

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Questioni d'arte
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https://doi.org/10.11588/diglit.18091#0038

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bionde e formose del nobile pittore veneziano; il ritratto assegnato al tfantegna è opera forse
del Bonsignori; il quadro Modestia e Vanità, attribuito al Bommo Leonardo, appartiene senza
dubbio a Bernardino Luini; il quadretto dato ad Alberto Dttrer non è che una copia opaca di
un dipinto d'altro autore della galleria nazionale di Londra; la .Madonna detta di Bartolomeo
di Bau Marco è della mano di MariottO A.lbertinelli. Trovansi fra questi quadri un bel San Se*
bastiano del Perugino, dei bellissimi Breughel, una statua etrusca di gran valore. Tuttavia un
milione, e specialmente se si tien conto del vincolo alla libera disponibilità della collezione, rap-
presentava un'offerta onesta ed equa. L'offerta fu rigettata, e si è fatto causa per far dichiarare
la collezione Sciarra non soggetta al vincolo fidecommissario. Mentre pende la causa, noi ci
asterremo dal manifestare l'opinione nostra. Però, avendo i periodici annunciato ohe la prova
dell'assoluto diritto del principe Sciarra di disporre degli oggetti d'arte vincolati dal Camarlen-
gato si fonda sullo svincolo dei fideconnnissi sanzionato dalle leggi francesi, non possiamo aste-
nerci dell'osservare che la collezione Sciarra fu staccata da quella Barberini dopo che quello
leggi furono bandite, e che, del resto, i brevi papali relativi alla costituzione e alla conserva-
zione de'fidecommissi artistici romani trovarono eco nelle leggi del Parlamento italiano del 1871
e nel 1883. Mentre si aspetta l'esito della causa, il principe Sciarra ha nascosto o esportato i
più pregevoli dipinti della sua collezione. Noi deploriamo altamente questo fatto, perchè a ninno
è permesso di farsi giustizia da sè, e lauto più nel tempo Messo in cui invoca giustizia, [n
questo caso il principe Sciarra, oltre la infrazione della legge fìdeeommissaria, che imponeva a
lui di trasmettere integralmente la collezione a' suoi eredi, potrebbe avere trasgredito le leggi
regnanti nelle provincie ex pontificie, e calpestato interessi artistici della capitale del Regno.
Le leggi possono forse non colpirlo in modo pari alla colpa, ma lo colpirà il biasimo di tutu
coloro che serbano affetto ai ricordi dell'arte e della patria.

*

* *

Tardi ma m.....1ÌO tardi che mai, il ministro della pubblica istruzione ha pubblicato prima

«" regolamento per assicurare l'adempimento dei doveri, imposti dalle leggi riguardanti , fide-
commissi ai proprietari di biblioteche e collezioni artistiche fidecommissarie; poi ha presentato
un disegno di le-ge per togliere lo stato di provvisorietà alla legge 28 giugno 1871, con cui
««i mantenevano"», secondo le parole dello stesso ministro, «i vincoli fidecomm.ssan, e si sta-
biliva che ogni questione ad essi attinente sarebbe stata risoluta, entro il term.ne d, un umo,

con 1,.......e speciale» Intanto erano trascorsi venti anni e la legge speciale non era ancor fatta.

Benemerito chi ha vintole difficoltà e si è messo a risolvere la grave questione! «Lo scopo
della legge è chiaro», è detto nelle parole precedenti al disegno di legge, «al pari del concetto
che la informa e determina: si vuol porre un termine equo e sicuro alla questione, sempre ri-
nascente, delle gallerie e collezioni fidecommissarie. Se l'avente diritto vuol vendere, lo Stato
pone in bilancio una somma per pagare. Se invece non vuol vendere, ma non è in grado di fare

lo „^ -ì l i custodia, lo Stato assume la custodia, e paga le

le spese necessarie per la manutenzione e ia i u»iuui«, „ ?

«pese, ritenendo per sè la tassa d'ingresso. Se infine l'avente diritto non vuol vendere allo Stato,

non vuol fare da esso custodire la galleria o la collezione; ma trafuga le opere d arte, e le

distrae a profitto proprio o d'altrui, o in altra guisa viola quei diritti che il pubblico ha sulla

collezione e sulla galleria, lo Stato deve punirlo». Aedi uffici della Camera ,1 disegno di legge

restò diviso in due parti: l'una, relativa alle pene da infliggersi a chi sottrae, sopprime distrugge

0 converto „ ,tit|(, i0 Q d)ftltrui glJ oggetti di an.iel,i,à. di erudizione e d arte fid......nurns-

«ari, fu approvata dalla Camera e dal Senato; l'altra, che doveva aprire la via, mediante eque

transazioni, a risolvere, caso per caso, la questione delle gallerie e collezioni hdeeommissane,

« discuterà in seguito. Intanto, mentre plaudiam- alle intenzioni del ministro della pubblica

istruzione, dobbiamo osservare che il regolamento pubblicato con decreto de li 23 novembre 811,

l'cr l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871 e della legge S lugl.o 1883 per le bi-
 
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