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Archivio storico dell'arte — 5.1892

DOI issue:
Fasc. VI
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Cronaca artistica contemporanea
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https://doi.org/10.11588/diglit.18091#0498

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t is

CRONACA ARTISTICA CONTEMPORAN E A

ben ordinata e graduale ripartizione di carichi e
di lavoro, sì che le ricerche, gli studi, i cataloghi,
i restauri, ecc., vengano, di mano in mano, a con-
clusioni compiute e sicure; queste ed altre condi-
zioni sono indispensabili affinchè una legge sulle
antichità produca effetti utili, visibili, facilmente
apprezzabili dalla universalità dei cittadini. Ad
ogni modo, se piaccia dare la vostra approvazione
al disegno di legge che tengo ad onore di presen-
tarvi, molti buoni effetti si conseguiranno, a mio
credere, sin d'ora; molti danni sin qui lamentati
si eviteranno.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. Lo Stato provvede, per mezzo del Mini-
stero della pubblica istruzione, nei modi e termini
stabiliti da questa legge, alla conservazione dei mo-
numenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità.

Art. 2. A cura del Ministero della pubblica istru-
zione sarà compilato un catalogo dei monumenti
immobili dello Stato, delle Provincie, dei Comuni,
degli Enti ecclesiastici, e in generale di tutti i Corpi
morali, e dei privati, da pubblicarsi previa revi-
sione delle Giunte di archeologia e di belle arti.

I monumenti che appartengono allo Stato e a
tutti gli Enti morali legalmente riconosciuti sono
inalienabili ed imprescrittibili.

Gli amministratori di Corpi morali non legal-
mente riconosciuti, e i privati, quando vendano
tutto o parte dell'immobile monumentale o il fondo
al quale è annesso, debbono dare notizia della ven-
dita al Ministero della pubblica istruzione entro
quindici giorni dalla stipulazione del contratto.

Art. 3. Nessuna opera di restauro o alterazione
qualsiasi può esser fatta ai monumenti enumerati
nel predetto catalogo, senza il consenso del Mini-
stero della pubblica istruzione.

Art. 4. A cura del Ministero della pubblica istru-
zione sarà compilato altresì un catalogo degli og-
getti d'arte e d'antichità appartenenti agli Enti in-
dicati nel primo capoverso dell'articolo 2.

Gli oggetti enumerati in tale catalogo possono
essere alienati o ceduti soltanto allo Stato, alle
Provincie, ai Comuni o ad altri Enti morali nazio-
nali laici. Non possono essere restaurati, nò tolti
dal loro posto originario se sono immobili per de-
stinazione, senza il consenso del Ministero della
pubblica istruzione.

Gli oggetti d'arte e d'antichità appartenenti ad
ospedali, orfanotrofi e ospizi di mendicità, por tutti
gli effetti giuridici di questa legge, sono parificati

agli oggetti di proprietà privata ; ma il consenso alla
vendita può esser dato dal Ministero della pubblica
istruzione soltanto nei casi di accertata necessità.

Art. 5. Qualora gli oggetti enumerati nel cata-
logo, di cui all'articolo precedente, non siano ben
custoditi dall'Ente proprietario, o questo ricusi di
mostrarli agli studiosi, il Ministero della pubblica
itsruzione può assumerne la custodia, con tutte le
cautele necessarie alla buona conservazione di essi.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di
questa legge, il Ministero della pubblica istruzione
compilerà un catalogo degli oggetti d'arte e di an-
tichità di proprietà privata, i quali abbiano sommo
interesse storico e artistico. Questo catalogo sarà
riveduto dalle Giunte di archeologia e di belle arti.

Gli oggetti che vi sono enumerati possono essere
venduti soltanto allo Stato, il quale ha anche il
diritto di espropriarli, nel caso d'incuria del pro-
prietario a custodirli.

Il decreto reale di espropriazione viene emesso
sulla proposta del ministro della pubblica istru-
zione, a norma dell'articolo 84 della legge 25 giu-
gno 1865, n. 2359. Il prezzo è determinato da tre
periti, uno scelto dal ministro, uno dal proprietario
e un terzo da entrambe le parti, e, in caso di di-
saccordo, dal presidente del Tribunale della capi-
tale del Regno.

Art. 7. Ogni proprietario di oggetti d'arte e di
antichità, il quale desideri esportarli dal Regno,
deve farne domanda al Ministero della pubblica
istruzione, denunziando la disegnata alienazione.

Il Ministero, nel termine di un mese dalla pre-
sentazione di tale domanda, deve rilasciare la li-
cenza di esportazione, o dichiarare che intende ili
esercitare il diritto di prelazione. In quest'ultimo
caso è in facoltà del Ministero di accettare il prezzo
denunziato dal proprietario, o di fare eseguire In
valutazione da tre periti: uno eletto dal Ministero,
un altro dal proprietario, il terzo dalla Giunta di
archeologia o da quella di belle arti, secondo la
natura degli oggetti.

Per gli effetti degli articoli 6 e 7 di questa legge,
sono considerati come proprietà privata gli oggetti
d'arte e di antichità appartenenti a Corpi morali
non riconosciuti.

Art. 8. I cataloghi indicati negli articoli 2, 4 e 6
saranno pubblicati nella Gazzetta l'ffifiali'del Regno,
e saranno esecutivi dal giorno della pubblicazione.

Nel termine di un mese da questa pubblicazione
i proprietari dogli immobili e degli oggetti iscritti
possono reclamare contro l'iscrizione.
 
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