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1 LUDI SECOLARI
rendon più completo il nostro documento, è una
specie di programma ufficiale della festa ordi-
nata e apparecchiata dai quindecimviri sacris fa·
ciundis, custodi degli Oracoli Sibillini. Nulla si
omette perché tale solennità, una delle più grandi
del tempo romano, abbia il maggior lustro e
splendore; araldi o banditori andranno per Roma
e per tutte le città dell’impero invitando a gran
voce il popolo ad una festa che nessuno aveva
mai veduto e che nessuno mai più rivedrebbe (*).
E perché tutti possano prendervi parte, il Senato
giudica conveniente di sospendere in quella oc-
casione alcune leggi rigorose, come, ad esempio,
la lex lidia de maritandis ordinibus, emanata l’anno
precedente, per porre un argine alla notevole di-
minuzione delle nascite, che seriamente minac-
ciava di spopolare l’impero. La quale legge, diretta
specialmente contro i celibi per costringerli ad
ammogliarsi, statuiva a questo effetto pene se-
vere, fra cui l’interdizione di assistere ai giuochi
pubblici, il che equivaleva a privarli di uno de’
maggiori godimenti della vita. E per la mede-
sima ragione si permette che il lutto delle donne,
il quale era regolato dall’uso, e non era lecito
deporre avanti il tempo legale senza un’èspressa
licenza dei magistrati, venga abbreviato, affinché
(*) ... neque ultra quam semel ulti mortalium eos spet-
tare licei.
1 LUDI SECOLARI
rendon più completo il nostro documento, è una
specie di programma ufficiale della festa ordi-
nata e apparecchiata dai quindecimviri sacris fa·
ciundis, custodi degli Oracoli Sibillini. Nulla si
omette perché tale solennità, una delle più grandi
del tempo romano, abbia il maggior lustro e
splendore; araldi o banditori andranno per Roma
e per tutte le città dell’impero invitando a gran
voce il popolo ad una festa che nessuno aveva
mai veduto e che nessuno mai più rivedrebbe (*).
E perché tutti possano prendervi parte, il Senato
giudica conveniente di sospendere in quella oc-
casione alcune leggi rigorose, come, ad esempio,
la lex lidia de maritandis ordinibus, emanata l’anno
precedente, per porre un argine alla notevole di-
minuzione delle nascite, che seriamente minac-
ciava di spopolare l’impero. La quale legge, diretta
specialmente contro i celibi per costringerli ad
ammogliarsi, statuiva a questo effetto pene se-
vere, fra cui l’interdizione di assistere ai giuochi
pubblici, il che equivaleva a privarli di uno de’
maggiori godimenti della vita. E per la mede-
sima ragione si permette che il lutto delle donne,
il quale era regolato dall’uso, e non era lecito
deporre avanti il tempo legale senza un’èspressa
licenza dei magistrati, venga abbreviato, affinché
(*) ... neque ultra quam semel ulti mortalium eos spet-
tare licei.