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GIANNINO FERRARI DALLE SPADE
delle sue libertà.1 Nondimeno, in pratica, Venezia non dipendeva
nè dall’uno nè dall’altro dei due imperi.2
In quanto al diritto, che si usava a Venezia, è assai notevole il
passo del Chronicon Altinate,3 dove è detto che i suoi abitanti
10 attingevano alla lex romana e alla salica, (de Romana autem
sive de Salica traxerunt legern).
Il Conrat non annette alcuna importanza all’accenno alla legge
salica e ritiene che, per questo territorio colonizzato da Romani, non
si possa pensare ad altro se non al diritto romano, che si basava
sulla codificazione giustinianea, anche perchè questo territorio
già coll’ inizio della querela iconoclasta nell’a. 726 aveva scossa la
sovranità bizantina e dopo 1’ 809, di fatto, era divenuto indipen-
dente.4
È, però, da osservarsi che, finché dura effettivamente la sovra-
nità di Bisanzio o, come si esprime il Dandolo,5 finché le isole del-
l’estuario in devotione imperii illibatae perstiterant, non c’è ra-
gione alcuna per ritenere che anche la legislazione di successori
di Giustiniano non vi sia stata estesa. Ma, più tardi, rotti i vincoli
Coll’Oriente, mentre il diritto greco-romano si volgarizzava e si tra-
sformava in diritto veneziano, anche il diritto longobardo e i ca-
pitolari carolingi dovettero penetrarvi, come crede di riscontrare
11 Besta,6 il quale, d’altro canto, pensa che nel diritto successorio
veneziano più antico si senta l’influenza delle costituzioni di Leone
il Savio e di Costantino Porfirogennito.7
Tuttavia Venezia continua a lungo a gravitare nell’orbita di
Bisanzio. Il boicottaggio commerciale, ordinato da Leone V (nel-
l’a. 818-20?) contro gli Arabi d’Egitto e di Siria, è tosto, in confor-
1 Dòlger, reg. n. 385.
2 Cfr. Besta, Il dir. pubblico italiano, II (Padova, 1928), p. 229 segg.
3 MGH. SS. XIV, 36. Dell’antichità dell’Altinate dubitò da ultimo il Ci-
polla, confrontandolo al Gradense (MGH. SS. VII, 39), Ricerche intorno alle
antiche immigrazioni nella Laguna, « N. Arch. Ven. », XXVI (1913) e Le ori-
gini di Venezia, «Arch. stor. ital. », 1915, p. 12 (estr.). Vedasi anche Besta,
« N. Arch. Ven.», 14 (1908).
4 Conrat, Gesch., p. 50 testo a n. 8 e 9. Besta, Il diritto e le leggi civili di
Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia, 1900 (da articoli pubblicati
nell’« Ateneo Veneto » dal 1897 al 1899), p. 19, invece crede che anche qui sotto
la espressione lex romana si celi l’Editto longobardo.
5 Chronicon Vene'tum (Muratori, Script, rer. ital. XII), p. 151. Besta,
,p. 15.
6 O. c., pp. 16-20.
' Besta, o. c., pp. 95-96.
GIANNINO FERRARI DALLE SPADE
delle sue libertà.1 Nondimeno, in pratica, Venezia non dipendeva
nè dall’uno nè dall’altro dei due imperi.2
In quanto al diritto, che si usava a Venezia, è assai notevole il
passo del Chronicon Altinate,3 dove è detto che i suoi abitanti
10 attingevano alla lex romana e alla salica, (de Romana autem
sive de Salica traxerunt legern).
Il Conrat non annette alcuna importanza all’accenno alla legge
salica e ritiene che, per questo territorio colonizzato da Romani, non
si possa pensare ad altro se non al diritto romano, che si basava
sulla codificazione giustinianea, anche perchè questo territorio
già coll’ inizio della querela iconoclasta nell’a. 726 aveva scossa la
sovranità bizantina e dopo 1’ 809, di fatto, era divenuto indipen-
dente.4
È, però, da osservarsi che, finché dura effettivamente la sovra-
nità di Bisanzio o, come si esprime il Dandolo,5 finché le isole del-
l’estuario in devotione imperii illibatae perstiterant, non c’è ra-
gione alcuna per ritenere che anche la legislazione di successori
di Giustiniano non vi sia stata estesa. Ma, più tardi, rotti i vincoli
Coll’Oriente, mentre il diritto greco-romano si volgarizzava e si tra-
sformava in diritto veneziano, anche il diritto longobardo e i ca-
pitolari carolingi dovettero penetrarvi, come crede di riscontrare
11 Besta,6 il quale, d’altro canto, pensa che nel diritto successorio
veneziano più antico si senta l’influenza delle costituzioni di Leone
il Savio e di Costantino Porfirogennito.7
Tuttavia Venezia continua a lungo a gravitare nell’orbita di
Bisanzio. Il boicottaggio commerciale, ordinato da Leone V (nel-
l’a. 818-20?) contro gli Arabi d’Egitto e di Siria, è tosto, in confor-
1 Dòlger, reg. n. 385.
2 Cfr. Besta, Il dir. pubblico italiano, II (Padova, 1928), p. 229 segg.
3 MGH. SS. XIV, 36. Dell’antichità dell’Altinate dubitò da ultimo il Ci-
polla, confrontandolo al Gradense (MGH. SS. VII, 39), Ricerche intorno alle
antiche immigrazioni nella Laguna, « N. Arch. Ven. », XXVI (1913) e Le ori-
gini di Venezia, «Arch. stor. ital. », 1915, p. 12 (estr.). Vedasi anche Besta,
« N. Arch. Ven.», 14 (1908).
4 Conrat, Gesch., p. 50 testo a n. 8 e 9. Besta, Il diritto e le leggi civili di
Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, Venezia, 1900 (da articoli pubblicati
nell’« Ateneo Veneto » dal 1897 al 1899), p. 19, invece crede che anche qui sotto
la espressione lex romana si celi l’Editto longobardo.
5 Chronicon Vene'tum (Muratori, Script, rer. ital. XII), p. 151. Besta,
,p. 15.
6 O. c., pp. 16-20.
' Besta, o. c., pp. 95-96.