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einzelnen Kapitelnummern die älteren Parallelstellen in Klammern beigefügt. Text
und Schreibweise entspricht am meisten der oben benutzten Handschrift der Biblioteca
civica. — ■ Auch der oben S. 24 erwähnte Tarif taucht hier, freilich um einige Posi-
tionen verkürzt, wieder auf; er ist hier im Abdruck nach der Fassung von 1674
ergänzt.
Capitoli per le Accomende ed Altri Negozij Maritimj. 1757.
Considerato il Notabile Vantaggio —, ehe ricauasi da Nostri Popoli ne loro
Trafficj Maritimj, e quanto giouino ad augumentare i Progressi li Prouedimenti di
Giustizia addatati alle circostanze, e respettive situazioni de luoghi non meno ehe Tesatta
osseruanza de Regolamenti, col mezzo de quali se ne promova con la buona fede
il moltiplicato avanzamento.
Quindi volendo noj specialmente dimonstrarne le premure a beneficio de nostri
Sudditi della Cittä, e Distretti di S. Remo quali per li frequenti abusi, ed irrogolaritä
per l'addietro introdotte nel loro Comercio Maritimo, ritrouandosene in oggi notabil-
mente pregiudicati, e decaduti, presentiamo sperimentare moltissimi sconcerti, e gra-
uissimo deterioramento.
Ordiniamo Percio:
pm° (= = 1674 cp. 1). Che tutti li Contratti, obligazioni, liberazioni e Quit-
tanze, ehe s'aueranno a fare in auuenire nella nostra Cittä di San Remo per le Acco-
mende, o Interessi Maritimj di qualonche sorte, e natura, niuna esclusa, debbano
essere priuatiuamente riceuute, e rogate dal Notare pro tempore destinato alla eura
della sanitä, quale doura notarle in un libro separatamente dalli altri Contrattj, ed
indi riportarle immediatamente in uno giornale autentieo, oue sarä tenuto deseriuere
tutte le somme che distintamente ogni Padrone di Bastimento, o aeeomandista aurä
prese in accomenda ne suoi atti specificando nome, e eognome di ehi le auerä date,
o sia di Coloro, da quali le aueranno riceuute, e formarne d'ognj Padrone, o acco-
mandista conto separato in maniera che con ognj facoltä possa uedersi la quantitä de
denarj, che indiuidualmente ogniuno d'essi aurä presa a risico in quel Viaggio; (= 1674
cp. 4) Inoltre se accadesse, che detti Patroni, o aeeomandista uolessero continuare il risico
con qualehe somme da essi riceuute in accomenda sotto Instrumento ne precedenti
Viaggi siano tenuti ognj uolta, anzi senza nouazione di detto Instrumento far deseriuere
dal d° Notare in suo libro, o sia giornale le somme, co quali uorranno continuare l'ae-
comenda, e similmente il nome, e eognome degli accomendati, e nello stesso foglio,
oue douranno deseriuersi l'altre che auranno prese, o vorranno di nuouo prendere per
il uiaggio allora imminente sotto pena di scuti cento oro in oro da ripartirsi per egual
rata fra Partecipi del Bastimento, et Accomendanti.
2d° (= 1674 cp. 3). Tutti quej, ehe nella detta Cittä di S. Remo aueranno
dati, o daranno danari in aecomenda a Padronj, o Nauiganti con alcun Bastimento
di qualsiuoglia natura, e non auranno fatto rogarne l'Instrumento dal sud° Cancelliere
pro tempore di sanitä, o quella non auranno allo stesso presentato dentro il termine
di giornj due dalla di luj eelebrazione, aecio immediatamente ne faccia registro al
giornale anzidetto, non habbiano, ne possano pretendere uerun Ipoteca sopra della
detta Barea, o Vascello, suoi Altrazzi, finimenti, et apparati, ne sopra le merej, de
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einzelnen Kapitelnummern die älteren Parallelstellen in Klammern beigefügt. Text
und Schreibweise entspricht am meisten der oben benutzten Handschrift der Biblioteca
civica. — ■ Auch der oben S. 24 erwähnte Tarif taucht hier, freilich um einige Posi-
tionen verkürzt, wieder auf; er ist hier im Abdruck nach der Fassung von 1674
ergänzt.
Capitoli per le Accomende ed Altri Negozij Maritimj. 1757.
Considerato il Notabile Vantaggio —, ehe ricauasi da Nostri Popoli ne loro
Trafficj Maritimj, e quanto giouino ad augumentare i Progressi li Prouedimenti di
Giustizia addatati alle circostanze, e respettive situazioni de luoghi non meno ehe Tesatta
osseruanza de Regolamenti, col mezzo de quali se ne promova con la buona fede
il moltiplicato avanzamento.
Quindi volendo noj specialmente dimonstrarne le premure a beneficio de nostri
Sudditi della Cittä, e Distretti di S. Remo quali per li frequenti abusi, ed irrogolaritä
per l'addietro introdotte nel loro Comercio Maritimo, ritrouandosene in oggi notabil-
mente pregiudicati, e decaduti, presentiamo sperimentare moltissimi sconcerti, e gra-
uissimo deterioramento.
Ordiniamo Percio:
pm° (= = 1674 cp. 1). Che tutti li Contratti, obligazioni, liberazioni e Quit-
tanze, ehe s'aueranno a fare in auuenire nella nostra Cittä di San Remo per le Acco-
mende, o Interessi Maritimj di qualonche sorte, e natura, niuna esclusa, debbano
essere priuatiuamente riceuute, e rogate dal Notare pro tempore destinato alla eura
della sanitä, quale doura notarle in un libro separatamente dalli altri Contrattj, ed
indi riportarle immediatamente in uno giornale autentieo, oue sarä tenuto deseriuere
tutte le somme che distintamente ogni Padrone di Bastimento, o aeeomandista aurä
prese in accomenda ne suoi atti specificando nome, e eognome di ehi le auerä date,
o sia di Coloro, da quali le aueranno riceuute, e formarne d'ognj Padrone, o acco-
mandista conto separato in maniera che con ognj facoltä possa uedersi la quantitä de
denarj, che indiuidualmente ogniuno d'essi aurä presa a risico in quel Viaggio; (= 1674
cp. 4) Inoltre se accadesse, che detti Patroni, o aeeomandista uolessero continuare il risico
con qualehe somme da essi riceuute in accomenda sotto Instrumento ne precedenti
Viaggi siano tenuti ognj uolta, anzi senza nouazione di detto Instrumento far deseriuere
dal d° Notare in suo libro, o sia giornale le somme, co quali uorranno continuare l'ae-
comenda, e similmente il nome, e eognome degli accomendati, e nello stesso foglio,
oue douranno deseriuersi l'altre che auranno prese, o vorranno di nuouo prendere per
il uiaggio allora imminente sotto pena di scuti cento oro in oro da ripartirsi per egual
rata fra Partecipi del Bastimento, et Accomendanti.
2d° (= 1674 cp. 3). Tutti quej, ehe nella detta Cittä di S. Remo aueranno
dati, o daranno danari in aecomenda a Padronj, o Nauiganti con alcun Bastimento
di qualsiuoglia natura, e non auranno fatto rogarne l'Instrumento dal sud° Cancelliere
pro tempore di sanitä, o quella non auranno allo stesso presentato dentro il termine
di giornj due dalla di luj eelebrazione, aecio immediatamente ne faccia registro al
giornale anzidetto, non habbiano, ne possano pretendere uerun Ipoteca sopra della
detta Barea, o Vascello, suoi Altrazzi, finimenti, et apparati, ne sopra le merej, de
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