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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Su di una iscrizione di Alicarnasso
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0168

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- 157 -

purché osservino per gli oqxiu quanto impone la
legge presente e pel resto quanto è indicato nella
legge che trovasi scolpita nel tempio di Apollo.

Vediamo che il ailloyoc, mantiene pei processi
o reclami la procedura ordinaria e rimanda per
questa alla legge vigente, ad eccezione di quanto
concerne i giuramenti, punto molto essenziale, co-
m'è noto, nel diritto antico. Per questi egli fa
una distinzione fra coloro che procederanno avanti
o dopo 18 mesi a partire dalla data dell'ethos.
Perchè questo termine e perchè questa distin-
zione? Ecco ciò che io suppongo. I mnemoni erano
annui e quelli di cui si tratta avevano funzionato
durante l'anno antecedente. I loro successori per
un certo tempo (fino al momento di questa nuova
legge) aveano accettato le rimesse abusive e quindi
ne portavano la responsabilità. La nuova legge
che abolisce queste rimesse doveva per conse-
guenza far distinzione fra i reclami che avrebbero
luogo durante la gestione dei mnemoni attuali e
quelli che avrebbero luogo durante quella dei loro
successori liberi affatto da ogni impegno. Cal-
colando l'epoca in cui l'epos ebbe luogo sotto i
mnemoni anteriori e quella della legge presente,
risultava che un termine di diciotto mesi era suf-
ficiente per liquidare tutti gli affari di tal natura
nei quali i mnemoni passati e presenti aveano
impegnato la loro responsabilità. Per questi non
si domandava il giuramento che ai SixaavaC, non
si poteva domandarlo ai mnemoni che come fun-
zionari pubblici erano già legati dal giuramento
prestato al loro entrare in carica. Parrebbe, se-
condo ciò, che i óixcccfTcu', a cui si domanda il giu-

ramento per ciascun caso, fossero nominati per la
circostanza ; ma si può dubitare se quelli che qui
si chiaman dixatìzaC facessero ufficio di giudici
o di testimoni; in parecchie iscrizioni di Mylasa
vediamo figurare i òixaaxai come testimoni in
vendite o locazioni di proprietà. ») Dopo decorsi
però 18 mesi, dalla data dell' adog, vale a dire
quando vi sarebbero altri mnemoni che mai non
avessero impegnato il loro nome in nuQadóasiq di
tal natura, il giuramento doveva esser prestato, non
soltanto dai Sixaaxai ma anche dal tenitore delle
proprietà contestate, perchè allora non si sarebbe
più potuto presentare il caso che le proprietà fos-
sero registrate sotto il nome dei mnemoni. In que-
st'ultimo caso, lo stato essendo disinteressato e
trattandosi soltanto di una contestazione fra pri-
vati, i óixaGtaì aveano diritto ad una indennità
per parte dei contendenti.

Può darsi che l'iscrizione continuasse su di un'al-
tra faccia del marmo, come il prof. Rùhl crede
poter supporre. Il avXXoyog può avere aggiunto a
queste anche altre disposizioni, ma quel che rimane
offre un senso del tutto completo e non dà luogo ad
aspettar null'altro dopo l'ultima parola leggibile.

D. Comparetti.

») Ved. Lo Bas o "Waddington Inscriptions d'Asie Mi-
neure 414; Bulletin de corresp. hellénique V, 107,112, 118.

Museo italiano di antichità elastica. — Voi. I. Puut. II.

il
 
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