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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Su di una iscrizione di Alicarnasso
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0167
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- 156 -

coltivazione perpetua di proprietà appartenenti ad
un tempio: al' rivi xa àXXm naQÓcóvTi xàv yàv, av
xa avxoì [AS[ii<f-&oó<Ja)VTCtl, ìj ccoTvo'ùn'Ti rj ccTCoómvrai
tccv èmxaqniav xxX. (I, 106 sgg.). Solo però, nella
nostra epigrafe il caso è di una natura speciale :
non si tratta della rimessa delle proprietà ad
uno o più privati, ma ai mnemoni, cioè a funzio-
nari pubblici che intervengono nelle vendite, loca-
zioni ecc. di beni sacri e (come si vede a lin. 21)
nelle contestazioni relative a questi beni. Noi igno-
riamo talmente le istituzioni di Alicarnasso e le
condizioni in cui esse trovavansi ai tempi ecce-
zionali di Lygdamis che per aver luce su tal sog-
getto non possiamo che rivolgerci all'iscrizione
stessa. Tenendo conto delle varie disposizioni con-
tenute in questa legge, se noi voghamo (e bisogna
pur volerlo) che ci sia un qualche legame fra di
esse, bisogna supporre che questa naqàòoaig xoìg
livrjfiocsiv di cui ignoriamo la forma, la condizione
e la ragion giuridica o tradizionale, fosse o po-
tesse essere un sotterfugio che la legge fino allora
aveva permesso o tollerato, col quale i tenitori di
certe proprietà appartenenti o aventi appartenuto
ai tempii potevan riuscire a sottrarsi a qualunque
contestazione legale. Probabilmente questa ces-
sione o rimessa era simulata e poteva ridursi a
una formalità che non impediva il suo autore di
godere de' suoi beni, mentre poi lo metteva al si-
curo da ogni processo ed anche intimidiva coloro
che avessero voluto imxaXsìv. Questo abuso da un
lato e questa timidezza dall'altro è ciò che il gvX-
Xoyog vuol far cessare con questa legge o ordinanza
rivolta ai mnemoni.

Ecco dunque come io spiego il soggetto del-
l'iscrizione.

Durante la gestione dei mnemoni nominati nel
testo aveva avuto luogo un aóog (o anche più atti
di tal natura) che dava in affitto (supponiamo ciò)
dei beni immobili appartenenti ai tempii. Per un
difetto di forma, o per altre ragioni che non siamo
al caso di determinare, quest' aóog avea prodotto
dei conflitti d'interessi e dato luogo a numerose
contestazioni, ma, per un procedimento abusivo, i
tenitori delle proprietà in questione si sottraevano
a tali contestazioni col rimettere le proprietà ai
mnemoni, atto da cui risultava una condizione assai
delicata o anche pericolosa per chi avesse voluto

1) Cfr. Boeckh, Kl. Schr. VI, 180 sg.

2) nQod-rjT(u\pri<pov\.i&; gli Ateniesi dicevano nQou&évca

intentare un processo. Questi abusi furono presi
in considerazione in una delle sedute che il avXXoyog
consacrava agli affari dell'amministrazione religiosa
e per farli cessare si presero le misure indicate nella
legge che ci sta dinanzi. Questa impone che: sia in-
terdetta ogni rimessa delle proprietà sacre datanti
(nell'atto di contrattazione) dai mnemoni tali e
tali ; sono responsabili di tali proprietà coloro in
mano de' quali esse si son trovate durante la ge-
stione di quei mnemoni, a meno che nell'inter-
vallo fra quella gestione e la promulgazione della
presente legge, non sian passate in mano di altri.
Da un altro lato, tutti coloro che avessero dei di-
ritti da far valere circa quelle proprietà e volessero
reclamare, sono autorizzati a farlo nel termine di
diciotto mesi (a datare dal giorno in cui l'aóog re-
lativo a queste proprietà ebbe luogo) od anche, se
vogliano, dopo quel termine, con tal differenza però
che pei reclami presentati avanti il termine di 18
mesi si richiederà che i óixaaxai prestino giura-
mento secondo le prescrizioni e le formole stabilite
nella legge in vigore, purché i mnemoni trovino
che queste siano valide pel caso, quale si presen-
terà; se i reclami saranno presentati dopo il ter-
mine indicato, allora si domanderà il giuramento
tanto ai tenitori delle proprietà contestate quanto
ai SixaGxai, ai quali si darà un fmiexxov d'inden-
nità; e i giuramenti saranno prestati in presenza
dell'autore dell'azione giudiziaria.

Il avXXoyog ha preveduto che i tenitori delle pro-
prietà farebbero il possibile per fare abolire tal
legge ed ha aggiunto quindi una sanzione qual' è
in generale assai frequente nelle leggi e decreti
greci,4) ma che qui è notevole per una severità
meno ordinaria : chiunque vorrà infirmare questa
legge o proporne l'abrogazione2) è condannato
alla confisca dei beni a benefizio del tempio di
Apollo, ed all'esilio perpetuo, e se il valore dei
beni non raggiunge la somma di dieci stateri è
condannato a esser venduto schiavo sotto condi-
zione di esportazione e senza mai più poter tor-
nare in Alicarnasso. D'altro lato la legge incorag-
gia tutti i cittadini che ne abbian diritto a pro-
cedere e a reclamare ; essa garantisce loro che non
corrono alcun rischio di perdere alcuno dei diritti
di liberi cittadini di Alicarnasso, purché non tra-
sgrediscano quanto qui è prescritto, vale a dire

yfojfxìjy in tal senso: cfr. Schomann, De comitiis Atti. p. 104
" proporre una deliberazione. „
 
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