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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0265

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INTERPRETAZIONE

(segno fra parentesi tonde quanto per maggior chiarezza è necessario aggiungere al testo)

Col. I, 1-13. Colui che sia per aver lite circa un
libero od uno schiavo noi sequestri prima del pro-
cesso; che se il sequestri, il condanni (il giudice)
a dieci stateri pel libero, a cinque pel servo per
averlo sequestrato, e pronunzi inoltre (il giudice) di
rilasciarlo dentro tre giorni ; che se noi rilasci, il con-
danni pel libero ad uno statere, per lo schiavo ad
una dramma per ciascun giorno finché il rilasci ; e
del tempo giudichi giurando il giudice. Che se colui
neghi (dicendo) eh' ei non sequestra, giudichi giu-
rando il giudice, quando un testimone non deponga.
(14-23). Che se contendano (circa un uomo), l'uno
(asserendolo) libero, l'altro servo, prevalgano quanti
(testimoni) il dicano libero. Che se contendano circa
un servo, asserendo ciascuno esser suo, quando un
testimone deponga, giudichi (il giudice) secondo il
testimone, ma se (testimoni) depongano per ambe-
due, o per niun de'due, giudichi giurando il giu-
dice. (23-34). Che se sia vinto (in giudizio) colui che
il tiene, rilasci il libero dentro cinque giorni, il servo
riconsegni in mano ; che se non rilasci o non ricon-
segni, pronunzi (il giudice) che (il ricorrente) vince
pel libero cinquanta stateri ed uno statere per ogni
giorno finché il rilasci, pel servo dieci stateri ed
una dramma per ciascun giorno finché il ricon-
segni in mano. (34-45). Che se il giudice condan-
nando dica di riscuotere dentro un anno, il triplo
o meno, ma non di più; del tempo giudichi giu-
rando il giudice. Che se quando colui è vinto (in
giudizio) lo schiavo trovisi rifugiato in un tempio,
chiamandolo dinanzi a due testimoni maggiorenni, •
liberi il mostri o nel tempio stesso o in qualunque
parte (del suolo sacro) si trovi rifugiato, sia che
ciò faccia da sé stesso sia altri in vece sua. Che
se noi chiami o noi mostri, paghi quanto (sopra)
è prescritto. (46-col. II, 2). Che se neppure il renda
dentro l'anno, aggiungerà (a quanto sopra) il va-
lore di una volta il prezzo (dello schiavo) ; che se
(lo schiavo) muoia mentre si tratta la causa, pa-

gherà una volta il suo prezzo. Che se il sequestrante
sia in dignità di kosmos, o se altri storni (un li-
bero od un servo) a chi sia in tal dignità, si tratti
la lite, e quando sia vinto in giudizio (il kosmos)
paghi quanto il privato vinto e (faccia) quanto al-
tro è prescritto per chi è vinto in cause tali; e
l'uomo posto in contestazione non possa esser
posseduto da chi il sequestrò.

Col. II, 2-10. Se alcuno usi violenza carnale ad
un libero o ad una libera, pagherà cento stateri;
se sia d'uomo non ammesso in heterie, dieci; se
un servo ad un libero o ad una libera, pagherà il
doppio ; se un libero ad un servo o ad una serva,
cinque dramme; se un servo ad un servo o ad
una serva, cinque stateri. (10-20). Se alcuno vio-
lentemente usi con una serva di sua casa pa-
gherà due stateri, e se ciò faccia di giorno, un
obolo, se di notte, due oboli; e la serva sia giu-
rata. Se poi alcuno attenti (alla pudicizia di) una
libera coli'aiuto di un cognato (di lei) che la il-
luda, pagherà dieci stateri, purché un testimone
deponga.

(20-28). Se alcuno sia colto in adulterio con una
libera in casa del padre o del fratello o del ma-
rito, pagherà cento stateri; se in casa di un altro,
cinquanta; se poi sia colla donna di un uomo non
ammesso in heterie, dieci; e se lo schiavo colla
donna libera, pagherà il doppio; se schiavo con
donna di schiavo, cinque. (28-45). Ed avverta (il
giudice) in presenza di tre testimoni i cognati del
colto (in adulterio) eh'ei s'abbia a prosciogliere
dentro cinque giorni, e (se il colto sia servo, av-
verta) il padrone del servo dinanzi a due testimoni ;
che se non si prosciolga, appartenga egli a chi
il colse, che ne faccian quel che vogliano. Che se
(il colto) affermi essersi messo in un agguato, co-
lui che il colse giuri, pel caso dei cinquanta sta-
teri e più, esso per quinto, ciascuno imprecando
a sé stesso, pel caso del non ammesso in heterie

Museo italiano di antichità classica — Voi. I. Punt. IIJ.

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