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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0285

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- 273 -

soddisfatto il creditore, chè tale dev'esser qui il
significato di xàta&s'v$;cù:. 6 s'm&évg a col. IX, 44 sg.
Abbiamo già trovato 6 xaiaxst'/.isvog a col. II, fin.
ove trattasi di un uomo sul quale si hanno diritti
da far valere in giudizio.

Col. X, 1. 33 — col. XI, 23. Qui abbiamo oggi com-
pleta la legge sull'adozione della, quale si conosceva
il frammento scoperto dal Thénon (col. XI 1-15) ed
illustrato poi da Bréal, Caillemer, Savelsberg, Vo-
retsch; cfr. Roehl Inscription. gr. antiquiss. n. 476.
Veggasi sull'adozione presso i Greci Hermann-
Thalheim Gr. BecMsaltertliilmer, p. 68 sgg. Come
speciale autore di leggi sull'adozione è citato da
Aristotele (Polit. II, 9, 7) Filolao di Corinto del
principio del 7° sec. av. Cr. L'atto dell'adottare è
espresso qui dal verbo àvacpat'vofiat perchè si fa con
pubblica dichiarazione in una special tornata del-
l'assemblea, come anticamente fra i romani calato
comitio. Quindi avrcavaig è l'adozione, ó àvitavà-
lievoq è l'adottante, 6 àvnawóg l'adottato. Può
adottare chiunque quando vuole, quand' anche ab-
bia figli propri legittimi; solo non possono adot-
tare le donne, nè i minorenni.

1. 35 xccTafsXfiévcùv qui e poi a col. XI, 13 da
xarsttco; cfr. èy/r^rjd-Cwvn nelle tav. di Herak-
lea 156 ed ivi Meister in Curtius Studien IV,
p. 382, ànofeì.koiav nelle iscrizioni di Olympia
Inscriptt. gr. antiquiss. n. 118. Il senso è: esclu-
dere, vietare. La formola con cui qui e sotto
si definisce la speciale adunanza dell'assemblea
in cui l'adozione dovea dichiararsi è notevole.
Si vede essere un'adunanza nella quale l'assem-
blea non fa che esercitare il suo diritto di veto
per taluni atti di ragion privata che devono es-
ser registrati in uffici pubblici per esser validi.
Essa, come pare, non faceva che udire e solo
allora si pronunziava quando non volesse ap-
provarli. La natura privata degli atti è distinta
coli'uso della voce Xaóg che è la cittadinanza
come privata e non come dà^og o nóXig; cenò tw X.
non si può riferire ad ànay. ma ad o come di-
cesse o ex xàv ànò x. X. Più tardi troviamo an-
che fra i cretesi l'assemblea chiamata ixxXrjafa,
ma già sapevamo da un lessico antico (Bekk.
anecd. p. 212) che l'antico suo nome cretese
era àyoqót come in Omero, e la nostra epigrafe
ciò conferma. Sulle attribuzioni, in modo singo-
lare limitate, dell'assemblea cretese dice qualche

parola Aristotele {Polit. II, 7, 4) considerandola
però dal punto di vista del potere legislativo
o di quanto era d'iniziativa dei xótrfioi o dei
ysQovtsg. Cfr. Mùller DorierII, 86. HoeckKretaIII,
59 sgg. Qui invece la vediamo in presenza di atti
del Xaóg e se si confrontano le parole di Ari-
stotele (xvQi'a ó'ovósvóg iaziv, àXX' rj tSvvsmxprt-
(pfàai rà (Sodavia toìg yéqovGi xal toìg xóafioig)
colla formola che qui troviamo, si direbbe che
a questi si restringesse il suo diritto di dir di no.

1. 36, come anche in Atene alla yqatqia, e con
simile cerimonia.

1. 39, TTQoxómv, notevole nel senso di nqoxbwv.

1. 44 sgg., certamente se ne parlava in altra legge,
poiché qui non se ne dice nulla in alcun luogo
eccetto forse, per quanto concerne gli àvdqw-
mvoc, quanto può risultare a tal riguardo dagli
articoli a col. IX, 24 sgg., col. XI, 31 sgg.

1. 50, riman sottinteso i'xsv o Xayxdvev. Deve
intendersi che l'adottato, se vi siano figli ma-
schi dell'adottante, debba ricevere nella divi-
sione dell' eredità, non parte eguale cogli altri,
ma quanto ricevono le femmine (abbiamo visto
sopra che i figli ricevono due parti, le figlie una)
dai fratelli che subentrano al padre come xaq-
tsqoì tcòv xQVtaaTC0V e) se yi siano anche fem-
mine, avv xaixrjffiv secondo la formola ateniese ;
se poi non vi siano maschi ma femmine, parte
eguale con queste. Di quanto qui si elice tro-
viamo esempio già nell'Odissea XIV, 199 sgg.
Ivi il cretese vó-d-og è trattato dal padre come
adottivo, hov l-D-aiysvésaaiv. Alla morte del pa-
dre, l'adottivo riceve dai yvrjGioi una parte di
eredità, non eguale, ma ben minore della loro :
aì'TccQ e/tot i.idXa navqa óÓGav xal oìxi è'veifiav.

Col. XI, 1 sg. Nel caso che non vi siano ma-
schi legittimi e solo femmine, se vi sia un adottivo,
non ne segue per necessaria conseguenza eh' egli
abbia tutti i doveri e diritti che avrebbe un figlio
legittimo, il quale entrerebbe egli in possesso dei
beni paterni (facendo poi le parti alle sorelle) e
assumerebbe tutti gl'impegni umani e divini del
padre; l'adottivo non ha più diritti nè doveri di
quelli abbiano le femmine.

1. 5 sg. TtXivi, come onvi, che si trova pur qui
(Col. IV, 15) ed altri di simil desinenza proprii
anche all'eolico (cfr. Ahrens D. Aeol. p. 154 sg.),
è avverbio di luogo e non vedo che altro signifi-
 
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