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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0284
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- 272 -

Col. IX, 1.35 óiQì'^iog (cioè SiQQfaog), la voce è nuova •
ma il senso è chiaro ; ho detto sopra come credo
deliba intendersi tutto questo luogo.

1. 38 ano/sÌTt(avti, si riferisce a chi fu chiamato
ItXloc a 1, 28, come il plurale ànoTimvCwvxi, a
col. I, 21 si riferisce a native, che precede poco
innanzi. Riferire qui ànofdnuvxi ai testimoni di
cui è parola subito prima non si può in alcuna
maniera, poiché così mai non si potrebbe spie-
gare il nxèv che segue ad essi relativo. Per ca-
varne un senso possibile e verosimile si deve
riferire il verbo alla parte avversa che opponga
un diniego ai testimoni, talché il diniego in tal
caso equivalendo ad un'accusa ne debba nas-
cere un secondo giudizio speciale, come sopra ho
esposto.

1. 40-43, si vede quanto fosse considerato peri-
glioso l'ccvuóéyiEG&ca e ci rammentiamo qui il noto
iyyva, nciQa d' axa, ove ara ha appunto il senso
con cui lo troviamo adoperato nel nostro testo.
Se il figlio- fa ciò vivente il padre, questi non ri-
sponde coi propri averi per lui, ma la persona e
gli averi (se ne ha di suo) del figlio stesso sono
in pericolo. Il padre non è neppure obbligato ad
anticipargli la sua porzione per liberarlo, ma può
farlo se vuole. Cfr. col. IV, 29 sgg. ed ivi la nota.

1. 43-54. Malgrado la incompletezza di questo
articolo e il cattivo stato di quanto ne rimane
che lascia qualche incertezza sulla lezione, pur
si vede chiaro che trattasi di una special forma
di contratto condizionato che è distinto da quel
dativo TtTjQai ossia nsCqa, e propriamente di chi
non renda il denaro a chi gliene fornì {èmd-évxi)
dietro un contratto a tal condizione. L'espressione
è per noi nuova, ma dal valore di quel nsiqa. è
lecito dedurre che trattisi di un contractus traiectì-
cìus o Ai pecunia traiecticia, come dicevano i romani
o come i francesi dicono " prèter à la grosse aven-
ture „ quando cioè il rimborso sia subordinato
alla condizione dell'arrivo di una nave a buon
porto, ved. Dareste Du prèt à la grosse cìiez les
Athéniens, Paris 1867. Che la voce nsTqa fosse
usata a indicare quanto v'ha d'incerto e avven-
turoso nelle imprese marittime già conosciamo
dall'uso e valore di nsiQatrjg e non è necessario
intendere che qui trattisi appunto d'imprese di pi-
rateria, benché queste, almeno in quanto si trat-
tasse di corseggiare navi nemiche o non amiche,
non fossero certamente estranee ai cretesi e po-

tessero anche esser contemplate dalla legge come
giuste intraprese. L'antica nominanza dei cretesi
come pirati, in ciò secondi soltanto ai Tirreni, è
ben nota.

1. 44, ho scritto rj ma forse va piuttosto scritto
rj, secondo l'uso di ripetere la condizionale di-
nanzi alla seconda parte della condizione, ben-
ché si adoperi spesso xal in caso tale anche nel
nostro testo.

L 48 ,ur} rjxxt'g, nuova questa forma attiva; ve-
diamo anche che, come in altri casi, qui si aveva
-sa in luogo di -am.

1. 50 erg, così correggo il testo secondo il quale
si avrebbe era al nominativo, fatto che,- mal-
grado l's'vag dei greci odierni, mi par duro am-
mettere senz'altra conferma.

1. 51 sgg. ho letto e supplito come meglio ho po-
tuto queste ultime righe di lezione lacunosa e
incerta. Non garantisco nulla però, né intraprendo
d'indovinare qual sia il caso ivi contemplato.
Pare che in mancanza di deposizione di testi-
moni l'accusatore dovesse giurare insieme ad un
compagno di giuramento (come a col. II, 36 sgg.)
e l'accusato potesse ricusare di fare altrettanto.

Col. X. Dopo l'articolo che si chiudeva nella
parte perduta di questa colonna, si continuava il
tema delle prestazioni di danaro, contemplando
altri casi; il principio di quanto rimane consi-
dera una varietà di un caso di prestazioni tali,
se accadano cioè fra madre e figlio. Rilevandosi
da quanto rimane che trattasi di aqyvqog contro
xqr^iara si vede trattarsi di pegno o ipoteca e
quindi il mio supplemento del quale però non sono
ben sicuro. Ho scritto nàq /.laxgì secondo un di-
segno dell' Halbherr che segnava tracce di lettere
dinanzi a iiaxql; ma il Fabricius vi segna invece
spazio vuoto.

1. 21, i[icoXiofis'vag cioè ixg ,u. («W,u-, ififi), cfr. so-
pra col. VI, 47 èxg àlloTTolCag.

1. 25, avTQoanov, sempre scritto con x in questa
epigrafe.

1. 25-32. Mi pare debba intendersi che colui il
quale è sottoposto ad alcuno o appartiene ad al-
cuno per debiti o sia in lite {àvmficoXov) per causa
tale non possa far compre, né prendere impegni
per interessi eli qualunque natura finché non sia
 
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