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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0293

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- 281 -

l'uso monumentale fu qui, come altrove e come
sempre, preceduto dall'uso privato e la stessa
grande iscrizione di Gortyna accenna alle obbli-
gazioni scritte, confermando quanto già gli anti-
chi ci facevano sapere sull'antichità presso i greci
di questa usanza che fanno risalire a tempi, non
sappiam quanto, anteriori alle leggi che nel 660
Zaleuco scriveva pei Locresi Epizephyrii. E con-
vien dire che se vi fu un' occasione per cui i greci
potessero apprendere la scrittura dal fenici, ap-
punto questa dovesse essere delle contrattazioni
e dei commerci, poiché, non già come letterati nè
altrimenti, ma come mercatanti furono fin da tempi
remoti i fenici conosciuti dai greci.

Da tutte queste osservazioni si desume che il
criterio paleografico non ci aiuta a determinare la
data di questi monumenti cretesi, se non dentro
limiti larghissimi, trattandosi di un sistema di scrit-
tura che risale ad un'epoca remota e ad origini
non determinabili cronologicamente, e perdura per
più secoli anche allora quando un sistema più
completo e perfetto prevale altrove. Perciò, se si
dice che le epigrafi risalgono almeno al 7° secolo
e sono contemporanee delle più antiche di Thera
e di Melos, mal si può trovare saldo argomento
in contrario ; ma potrebbe anche addurre qualche
buon argomento chi, guardando unicamente alla
scrittura, volesse pensare ad una data posteriore.
Ci sono però delle ragioni che persuadono a non
troppo largheggiare in quest'ultimo senso. Princi-
palissima è la direzione della scrittura; poiché qui,
non solo troviamo in pienissimo vigore l'uso della
direzione bustrofeda, ma questa ci si presenta nella
sua maniera la più arcaica, cominciando a destra
ogni prima riga di colonna e andando da destra a
sinistra tutta la successione delle colonne stesse.
Qui non abbiamo uno degli ultimi strascichi di un'an-
tica usanza quale si può ravvisare nella iscrizione
di una moneta o in un'altra iscrizioncella qualsivo-
glia; perchè tutto un corpo di leggi fosse scritto a
questa maniera, convien pensare necessariamente
ad un'epoca assai antica; nè noi conosciamo, nè gli
antichi pare conoscessero fatti simili di epoca po-
steriore alle leggi soloniane di cui viene esplici-
tamente riferito che fossero scritte povGTQocprjóóv.
Ed anche l'antichità della costruzione su di cui
l'iscrizione è scolpita è da tenersi in conto, co-
stituita com'è dà grandi blocchi rettangolari senza
cemento, genere di costruzioni che, come il così
detto tesoro degli Atridi o quel d'Orchomenos o

altri, era già dai Greci riferito a tempi antichis-
simi ben distanti dal periodo storico propriamente
detto. Certo, l'iscrizione può essere grandemente
posteriore al sorgere di queir edificio, ma in ogni
caso l'arcaismo di quella sta in ottima propor-
zione col carattere antichissimo di questo e, se
niente prova che debba esser contemporanea, niente
prova neppure che la distanza fra la data dell'uno
e dell'altra debba esser grandissima. Gortyna è
una delle più antiche e prevalenti città cretesi,
seconda in ciò soltanto a Knossos, e già i poemi
omerici la distinguevano col titolo di tsixiósaaa.

Venendo al contenuto, l'iscrizione maggiore ci
offre un corpo di leggi, e di un corpo di leggi fa
anche certamente parte la minore. La numera-
zione aggiunta posteriormente alle colonne di
quella ci fa sentire che quel testo era conside-
rato come completo e stante da sè. Ma l'altra
epigrafe ci mostra che oltre a quelle in quell'edi-
ficio o in quel complesso di edifici si trovavano
scolpite anche altre leggi; e seppur quella iscri-
zione non si conoscesse, già intenderemmo che
così dovesse essere, poiché la iscrizione del muro
circolare non tocca che il diritto privato e neppur
tutto lo esaurisce, e non è possibile credere che
in una intrapresa di legislazione di larghe propor-
zioni, come si rileva dal saggio che ne abbiamo,
si lasciassero non contemplate altre parti essen-
ziali e fondamentali del diritto privato, come pure
gli argomenti del diritto sacro e pubblico, per quanto
si debba ammettere che dalla più antica legisla-
zione non si abbia ad aspettare quella completezza
e neppur le medesime distinzioni della materia
giuridica che si han poi. Certamente la grande
iscrizione non è che una parte o per così dire un
capitolo speciale di tutto un grande corpo di leggi
e si vede che essa stabilisce e regola la compe-
tenza di un giudice, ossia di un tribunale, ed il
testo stesso accenna in alcun luogo ad altri tri-
bunali d'altra competenza e a leggi che qui non
si ritrovano (ved. col. VI, 29 sgg., IX, 23 sgg.,
X, 44 sg.). E che fosse tale ce lo fa intendere
anche la lettera A che accompagna la numera-
zione più tardi aggiunta alle colonne, accennando
ad una distinzione di serie. Probabilmente non
è quella la prima sezione, ma forse un'altra ve
n'era in cui la numerazione non avea altro di-
stintivo e che la precedeva. Infatti è singolare che
quel testo si apra senza alcuna intestazione che
indichi il potere da cui emana o che gli dà forza.
 
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