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Museo italiano di antichità classica — 1.1884/​85

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Comparetti, Domenico: Iscrizioni arcaiche di Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9011#0294
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- 282 -

di legge, o almeno ne indichi la data. L'assenza di
quest'ultimo elemento si fa tanto più sentire che
la legge in più luoghi afferma la sua non retroat-
tività dicendo non giudicabili o processabili i fatti
anteriori. Solo incidentemente in un luogo del te-
sto (col. V, 5 sg.) si rammenta una data che è
certamente quella stessa della legge. Ma finché
non si scoprano i fasti di Gortyna quella data ri-
man lettera morta per noi.

Ma il migliore argomento per determinare in
modo almeno approssimativo la data di queste
epigrafi è appunto il loro contenuto. A quale età
si può far risalire fra i greci un corpo di leggi
scritto ? È un argomento tormentato e logoro come
tutto quanto ebbe la sciagura di trovarsi involto
nelle questioni omeriche ; ma eli mezzo alle favole,
ai malintesi, agli abusi di linguaggio di più anti-
chi scrittori e alle zuffe critiche dei moderni ri-
man sempre in piedi una notizia che, comunque
intesa, è pure per gli antichi e pei moderni un
fatto storico di cui non si può a meno di tener
conto qui. Zaleuco, che secondo Eusebio diede le
leggi ai Locresi Epizephyrii nel 660, è da Strabone
(VI, 260), sull'autorità di Eforo, indicato come il
primo introduttore di una grande innovazione nel
diritto antico: (pyerì iv toìg nqwxoig xaivi'cxai tovto
zòv ZccXsvxov, ori, tcòv ttqÓtsqov rag ^r^iCag zotg
dtxccGTccìc èTcìrqsxpàvtiùv òqi^siv exccffroig aóixrjfiaGiv,
zxfìvog iv toTg vófioig óiwqkjsv. E, senza dubbio
sulla stessa autorità di Eforo, Strabone dice pure
(VI, 259) che i Locresi tcqw-coi vófioig èyyQumoig
XQi]<5aGd-ai nematsviiévoi %sìaC. Della notizia non
c'è ragione di dubitare; soltanto nel modo d'in-
cenderla vi fu discrepanza di opinioni. Wolf, nel-
l'interesse della sua tesi, intendeva quest'ultime
parole come se addirittura Zaleuco fosse stato il
primo autore di leggi scritte e quelle degli ante-
riori non fossero tali; Mtsch (De hist. Homi ri
p. 62 sgg.) intendeva invece che la novità con-
sistesse soltanto neh'aver Zaleuco limitato l'ar-
bitrio dei giudici, determinando nella sua legge
molte cose che altri legislatori rimettevano ad essi,
come principalmente l'ammontare delle multe pei
casi diversi. Malgrado le obbiezioni di 0. Mùller
{Kl. cleidsche Sdir. I, 409; cfr. anche Schòmann
Antiq. Iur.publ. graecor. p. 89) l'opinione di Mtsch
piacque a molti. Fortunatamente noi possiamo fare
a meno di entrare in tali discussioni, poiché la no-
tizia, anche intesa nel senso più limitato che gli at-
tribuisce Mtsch e quale veramente suona nel primo

dei due luoghi sopra riferiti, si applica perfetta-
mente a questa legge cretese, nella quale vediamo
appunto che si limita l'arbitrio del giudice e molto
di determinato si prescrive così per la procedura,
come, e principalmente, per l'ammontare delle
multe. Secondo dunque questa notizia, che risale
almeno ad Eforo, dobbiamo conchiudere che que-
sta legge cretese è posteriore al 660. Veramente
Eforo, secondo Strabone, notava che Zaleuco avea
composto le sue leggi desumendole ex raìr Ko)t-
tixcòv vo/iii-Mav xaì Accxoìvixmv xaì ix toòv 'Aqsotccì-
ymxeòv, ma ciò in ogni caso non si riferisce al
XQfja&at vó^ioig èyyqàntoig poiché egli stesso affer-
mava esplicitamente essere in ciò i Locresi consi-
derati come i primi.

Se però in tali innovazioni i Locresi furono i
primi, è impossibile pensare che i Cretesi, consi-
derati sempre dagli antichi come piuttosto mae-
stri che discepoli in fatto di legislazione, fossero
degli ultimi. Il settimo secolo, particolarmente
nella sua seconda metà, e il principio del sesto è
un'epoca di grande movimento politico in Grecia e
di rinnovamento sociale; la nazione è già matura
per una esistenza più alta, più complessa, per
volger lo spirito dalla poesia alla prosa, alla storia,
alla speculazione; e si organizza in conseguenza.
Ferve dunque l'opera legislativa e rapido è il suc-
cedersi dei legislatori e della legislazione scritta nei
vari paesi. La storia ha conservato i nomi maggiori
che brillarono in tal movimento, Zaleuco, Charonda,
Dracone, Solone, Pittaco e altri ; ma di molti ha pur
taciuto, perdendosi spesso il nome dell' iniziatore in
grembo al ófj/.iog o alla nóhg o altra maniera di so-
vranità che dando autorità alla legge la faceva sua.
apparendone autrice. A questo periodo apparten-
gono ed effetto di questo movimento sono queste
leggi di Gortyna, come anche allo stesso tempo
appartengono leggi di altre città cretesi (Lyttos,
Knossos, Oaxos) delle quali per ora non abbiamo
che qualche piccolo frammento, ma probabilmente
molto ancora ne rimane sotterra. E considerata in
questa sua ragione storica questa grande epigrafe
cretese, se non può essere anteriore al 660, non
la direi posteriore al 594 epoca della legislazione
di Solone, colla quale quel periodo legislativo della
Grecia arriva al suo ultimo e più illustre portato.

A limitare l'antichità a cui può farsi risalire l'epi-
grafe serve anche il vedere che la moneta è in
pieno uso, distinguendosi pur nettamente fra aqyv-
Qog 0 aQyroiov e -/ornata (col. X. 19) ed avendosi
 
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