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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0091

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141

GORTYNA — SECONDA EPOCA

142

di cose o persone, che vediamo essere il soggetto
dominante nel gruppo di cui abbiamo residui nel se-
guente n. 152, ed è tuttavia il soggetto delle prime
leggi del gruppo presente, delle quali, dopo aver pre-
messe queste osservazioni generali, veniamo a par-
lare particolarmente, ponendo mano al commento.

Sulla ingiusta presura di un uomo
di disputata proprietà.

Col. I - H, 1. 2.

È noto l'uso che lungamente prevalse in Atene
e fra i Greci in generale, come pur fra i Romani,
di far senz'altro presura di un uomo di cui si
rivendicasse la proprietà o la libertà, atto vio-
lento e di proprio arbitrio, che in alcuni casi la
legge permetteva e chiamavasi àysiv (o anche
ovlsìv) in Grecia, intendendo àysiv slg SovXsCav,
o sk èksvd-sqiav, manus injectio presso i Romani.
Le leggi e l'uso dei Greci circa atti tali sono
troppo incompletamente noti (ved. Meier SL. Att.
Proc. p. 658 sgg.). Vediamo che anche a Gortyna
esisteva la stessa usanza; la presente legge non
l'abolisce, ma la limita e la regola per alcuni casi,
vietandone l'abuso con una severità di cui ci dà
la misura un' aggiunta a queste disposizioni che
trovasi segnata a col. XI, 1. 24 sg. La illustrazione
e l'intelligenza di questa importante serie di dispo-
sizioni nel loro complesso e nelle loro ragioni, in-
contra difficoltà e oscurità che, qui come altrove
spesso in questi monumenti, non provengono tanto
da quel che la legge dice, quanto da quel che non
dice e conviene indovinare. Se non moltiplicate,
sono certamente rese molto sensibili tali difficoltà
nelle lunghe pagine (78-100) che con fino acume e
molta dottrina di giurista ha scritto su questa
parte del codice gortynio lo Zitelmann, nelle quali
però il nuovo testo e le nuove notizie ed osser-
vazioni che qui appresso esponiamo molto danno
da modificare e correggere, così nel concetto ge-
nerale come nei particolari.

Col. I, 1-2. In Atene, e anche qui a Gortyna
prima di questa legge era uso ammesso che si

facesse presura di un uomo per rivendicarne la
proprietà o la libertà, lasciando che la lite fosse
poi mossa dalla parte che da quest'atto si cre-
desse ingiustamente lesa. Qui la legge vuole che
dove siavi o possa esservi conflitto circa il diritto
di proprietà su di un uomo, non se ne faccia pre-
sura pregiudiziale, ma la lite sia mossa da colui
che intende rivendicarlo, contro chi lo tiene. Là
dove la presura qui vietata era permessa, era
anche in certe condizioni ammesso che l'uomo
preso fosse strappato di mano al prenditore [avXi\v,
ùcfuiQeTad-ai, èì-cciQsTffdca) da chi credesse poter pro-
vare che quella presura era ingiusta. Abbiamo
visto (n. 148) che questo avX^v è anche imposto
per legge ai tirai pel caso dell' ànsXsvdsQoc, che
alcuno volesse xaradmlibO^M, che è quanto dire
àysiv sìg dovXtiav. A tale stregua, qui dopo ed ót
x'dyrji si potrebbe aspettare come là o come spesso
negli atti delfici di emancipazione, un avXs'v, xaì rm
tìvXiovTi ànarov ^usv. Invece vediamo che la legge
non oppone violenza a violenza, ma considera il
fatto come uno di quelli che in Atene avrebber pro-
dotto una duri §iui(jav e lo risolve con un processo.
La legge non dice, s'indovina però che fosse anche
permesso a via di fatto opporre via di fatto, ma
può ben supporre che l'offeso rinunzierà volen-
tieri alla via estralegale preferendo quella che con
suo sicuro vantaggio e guadagno la legge gli offre.

Da quella espressione og xa (isXXiji àlumluwXs'v
parrebbe poter inferire che il muover la lite di
cui si tratta fosse un atto volontario o facolta-
tivo, e che la legge si limiti a vietare V àysiv
pregiudiziale solo nel caso quando uno si decida
e disponga a far lite, cosa che potrebbe anche
non fare. Ma non è così ; dovunque siavi conflitto
fra due circa la proprietà di un uomo, sostenendo
uno una tesi, l'altro l'opposto, la legge impone
il procedere in tribunale, vieta V àysiv pregiudi-
ziale e vuole che colui che reclama l'uomo muova
la lite contro colui che lo tiene.

Trattasi sempre di proprietà. L'uomo in que-
stione è tenuto in possesso da qualcuno come
schiavo ; un altro afferma che questa proprietà
ò illegittima, sia reclamando quello schiavo come
suo, sia sostenendo che non è schiavo, ma libero.
Son questi i due casi che la legge sotto distingue,
 
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