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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0155
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267

GORTYNA

SECONDA EPOCA

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cava già prima anche Solone pel caso del cane
mordace (Plut. Sol. 24), qui non si ritrova che in
un caso speciale (I, 13 sgg.) ed anche, come pare,
non senza l'aggiunta di altra maniera di soddi-
sfazione. Principio generale pare qui sia piuttosto
il cambio o l'indennizzo pecuniario in simplum
(tò ànXóov).

A me pare, che senza distinzione di animali se-
condo la specie, le condizioni ecc., in quel che pre-
cedeva immediatamente il principio della parte
superstite si contenessero le norme generali che
la legge stabiliva pei danni inflitti dai quadrupedi,
dall'uno all'altro; e queste norme generali si chiu-
dono col {.ti) svóixov fif.i^v col. I, 12. A queste poi
seguivano alcune norme speciali o eccezionali per
casi particolari, cominciando dal caso che un avg
ferisse un xagraìrcog.

Le norme generali, per quanto trasparisce dalle
allusioni ad esse, si riferivano 1° al procedimento
da tenersi dal padrone dell'animale danneggiato
per aver soddisfazione da quello del danneggiante
2° alla soddisfazione stessa.

Quanto al procedimento, la prescrizione della
legge la concepirei così:

" Quando un quadrupede sia danneggiato da al-
tro quadrupede d'altro proprietario il padrone del
danneggiato deve in presenza di (due?) testimoni
(dentro lo spazio di (cinque?) giorni?) menar que-
sto se semplicemente ferito, portarlo se morto, e
in ogni caso, comunque mostrarlo al proprietario
dell'animale che l'offese. „

Notiamo che la condizione essenziale che rias-
sume le altre due del condurre o portare è quella
del mostrare, segnata per ultimo e scopo di quelle
due. Perciò è detto qui semplicemente SsCxasi, da
non confondersi col xahrjv ài dsCxaei della col. II
ove si fissa un procedimento eccezionale per un
caso speciale ; il qual procedimento eccezionale ha
appunto la sua essenza in quel xaXrjv ài ósixasi
e non s'intenderebbe perchè fosse indicato dalla
legge con un articolo speciale pei giumenti, se già
fosse stata detta sopra la stessa cosa per altri
animali. Il confronto con quel che si legge a
col. I, 41 sgg. della Grande Iscrizione, serve al-
l'intelligenza dell' rj fiij òeCxasi. Colà abbiamo xa-
XCùìV-ànoSsixaàtio e poi al ós xa /*?) xccXrji fj fiij

óeCxoei, non certamente distinguendo due atti di-
versi, ma indicando così il secondo come scopo del
primo. Allo stesso modo qui gli atti a cui si allude
non son che due, imóié^&ai ài óeixasi ed insXsvaai
ài óstxirsi benché poi si aggiunga al óé xa ^ èmó.
■fj firj ènei. i\ pi] <$. Tale formalità è prescritta
dalla legge come tanto necessaria che, quando la
parte offesa non l'eseguisca, perde ogni diritto a
reclamo (^i) evóixov ijfirjv).

Quanto alla soddisfazione che la legge determi-
nava, l'articolo che concerneva questa ci rimane
in parte ; manca però qualcosa del principio e da
ciò risulta qualche dubbio. Quel che rimane dice,
come sopra abbiamo dichiarato, che:

" Se la parte offenditrice proponga alla parte
offesa il cambio dei due animali, è in facoltà di
questa accettare la proposta, se così le piaccia;
se non le piaccia accettarla, dovrà ricevere il prezzo
dell'animale danneggiato. „

Se noi osserviamo i termini in cui questo è
espresso, l'importanza che si dà allatto del me-
nare, portare, mostrare, e il significato che ciò può
avere, l'eccezione inoltre che nella col. seguente
con speciale articolo si fa pei giumenti quanto al
portare, e Analmente il sentimento dell'equo e del
giusto, dobbiamo intendere che la soddisfazione
determinata qui dalla legge precipuamente con-
sistesse nel dare alla parte offenditrice l'animale
danneggiato, ferito o ucciso, ricevendo il valore
di esso in condizione di sano, oppure, se ciò con-
venisse alla parte offesa, accettando in cambio
l'animale che recò il danno.

Tal principio generale concerne la noxia pro-
priamente detta, quando cioè il proprietario del-
l'animale che offese non è egli stesso in colpa,
ma è solamente responsabile del danno fatto dal
suo animale. A quanto sembra, più grave è il
caso che viene specialmente contemplato nelle
ultime righe della la col. e pel quale si deter-
mina qualche cosa di eccezionale. Mancando la
chiusa dell'articolo, non possiamo bene indovi-
nare la natura del caso e la ragione del prov-
vedimento speciale per esso. Ma vediamo che qui
la parte offesa ha il diritto di far cattura sen-
z'altro dell'animale che recò il danno ed oltre a
ciò, a quanto pare, altro doveva avere per sua
 
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