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Accademia Nazionale dei Lincei <Rom> [Hrsg.]
Monumenti antichi — 3.1893 (1894)

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Comparetti, Domenico: Gortyna
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https://doi.org/10.11588/diglit.9300#0158
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GOKTYNA — SECONDA EPOCA

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da tradurlo inseguito, ma il suo significato qui
è determinato dall' ànsX^rji che troviamo più
sotto due volte ed accenna ad un atto volon-
tario dello schiavo. Il comune termine doansxrfi
trovasi usato a Creta in qualche iscriz. di tempi
posteriori (x&v óoansxixmv Gmfiàxwv, Mus. ital. I,
p. 145, 50). Ma qui non trattasi di un óoaTtsxrjg
comunque, bensì l'espressione imóiófisvog dev'es-
sere usata per un allontanarsi del servo dal pa-
drone in condizioni speciali. Il significato di
temere, fuggire nell'uso di Sito, óCofiai è ben
noto; èmSCofica deve qui significare rifugiarsi,
mettersi in salvo da un pericolo o da una mi-
naccia riparando in qualche luogo, come ve-
diamo nel vasvovxa che segue. Si può pensare
che il foixsvg di cui si tratta usi del diritto
che forse gli dava a Gortyna, come in Atene
e altrove in Grecia, la legge, di sottrarsi a se-
vizie o cattivi trattamenti del suo padrone ab-
bandonandone la casa, rifugiandosi in un tempio
o in altro luogo ove fosse àavkog, e chiedendo
di esser venduto (nqàaiv aksìv), (cfr. Meier SL.
Att. Proc. p. 625 sgg. Wallon, Hist. de l'esclav.
dans l'ant. I, 314, 481). Ma il soggetto della col.
antecedente e della seguente rende più pros-
simo il pensare che lo schiavo si supponga col-
pevole di una pXàfirj, senza ordine del padrone,
per la quale debba essere processato, e siasi
reso latitante per sottrarsi alle conseguenze
della sua azione.

1. 8, vasvovrcc, rifugiato in un tempio; già cono-
sciamo questo verbo dalla Gr. Iscriz. I, 39, 42.

1. 9, cioè fxrjts xà sviavi à rj x ànéXSiji, " nè dentro
l'anno dacché se ne andò. „ In questo senso di
dacché, dopoché ricorre fj xa in due luoghi di
questa colonna, e col. VII, 5 ì) xa nqiàxai,
" dacché comprò „ VI, 14 r/ xa ànoóài zò ònr]-
loofia " dopo che abbia restituito il debito. „ Lo
stesso fatto possiamo riconoscere nella Grande
Iscrizione Vili, 18 in queir i? xa femwvxi ove
il senso veramente richiede " dacché abbiano
detto ,. e non " se a. d. „ ed anche I, 52 ì\ x àno-
tìrài " dopo che sia uscito di ufficio „ e simil-
mente ?J Sé xa a col. I, 34 (ved. la nota ad loc.).
Poiché snsC non è altro che sn si, avremmo qui
lo stesso significato (insl àv, imqv) senza la pre-

posizione. Di tal significato non ci dà però esem-
pio il corrispondente sàv attico, quantunque rj xa
si trovi anche qui adoperato nel senso ordinario
di sàv. Una iscrizione di Knossos (Mus. ital. II,
p. 677) di tempi meno antichi ci offre lo stesso
significato per ai xa ; ivi abbiamo iv xala]i ns'v-
r à^sQaig al' xa nqiàxai; così anche la ben nota
iscrizione di Dreros ha ai xa ànoaxàvxi (col. Ili,
13 sg.), formola che in una iscrizione Gortynia
meno antica (2° sec. av. Cr.) troviamo tradotta
in ày & x ànoGravri, ved. Monumenti antichi
I, p. 39 B 1. 25.

1. 10, una eccezione simile troviamo per altro caso
fatta pel xoanCnov nella Grande Iscrizione 1,50sgg.;
come qui gli è proibito il vendere àg xa xooynijf,
così là gli è permesso il fioXsv solo i\ x ànoaxài,
dopo uscito di ufficio. È poi aggiunto anche, come
sopra, il nrjó' i] x à. x. è. perchè può darsi che
cessi il suo ufficio prima che sia passato l'anno
dacché lo schiavo se ne andò, come può, vice-
versa, anche essere entrato in carica dopo av-
venuto quel fatto.

1.16, vixrj&d-o), ciò è certamente detto in generale,
e non solamente del xogiiCwv, come dicesse 8g
àé xa xxl. oppure ai de xà xig xxl. Non è detto
chi debba essere il vixàaavg ; certamente la parte
lesa dall'aver colui venduto lo schiavo prima
del tempo prescritto dalla legge.

Par certo che, come già abbiamo osservato,
coli'ultima linea della col. Ili si chiudano le dispo-
sizioni sul soggetto fin lì trattato e colla prima
di questa col. IV si passasse ad altro soggetto.
Il tenore di quanto rimane di questa colonna, ove
trattasi, non più di animali ma di schiavi, fa sen-
tire che precedevano su tal soggetto disposizioni
non certamente da poter essere espresse in poche
righe, e che quindi la parte mancante di questa,
come delle altre colonne, non può essere piccola.

Probabile che debba trattarsi pur qui della
filàfiì] o noxia; dopo aver contemplato in quel
che precede la pXà§>j TsxQanódmv, passa il legisla-
tore a contemplare la piàprj àrdoanódan', prima
per lo schiavo, propriamente detto, poi, come
vediamo nelle due colonne seguenti, per uno che
 
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